C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Vaglia avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, con il quale il calciatore Oscar Romano è stato squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 23 del 19.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Vaglia avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, con il quale il calciatore Oscar Romano è stato squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 23 del 19.11. 2025).

Reclama la società Polisportiva Vaglia avverso la squalifica per sei gare inflitta al calciatore Romano Oscar il quale “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante non contesta l’espulsione per somma di ammonizioni, tuttavia non concorda sulla versione arbitrale inerente alle offese al D.G. che non sarebbero state a lui dirette. A supporto della propria tesi difensiva allega una dichiarazione di un atleta della squadra avversaria. Chiede di essere presente in udienza e conclude per la revoca della sanzione o, in subordine, per la riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto riportato in prime cure. La società, presente all’udienza assistita dal proprio legale e con la presenza del calciatore sanzionato, conferma il contenuto del ricorso, attribuendo fondamentale importanza alla dichiarazione del calciatore avversario che, di fatto, scagionerebbe il Romano Oscar in tema di offese al D.G. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante passa in decisione. La versione arbitrale circa i fatti contestati appare chiara e inequivocabile. Il D.G. riporta chiaramente la frase offensiva a lui rivolta dal calciatore. In merito alla dichiarazione del calciatore avversario il Collegio rileva che la stessa non può avere alcuna valenza sia perché lo scritto appare privo di sottoscrizione autografa, sia perché il contenuto non induce questo Giudice a mettere minimamente in dubbio l’operato dell’arbitro. In altri termini, il calciatore dichiarante sostiene solamente che il Romano dopo l’espulsione si è incamminato verso gli spogliatoi e che non ha notato “grosse mancanze” dello stesso verso l’arbitro. Al di là della genericità delle affermazioni, il Collegio ricorda che la versione fornita dall’arbitro circa i fatti di gara, riveste il ruolo di prova privilegiata e, nel caso di specie, non vi è alcun motivo di dubitare di quanto fornito. Il fatto, infine, riveste maggiore gravità in quanto la frase offensiva è stata pronunciata dal capitano della squadra che invece dovrebbe dare il buon esempio ai compagni. In punto di quantificazione, vista anche l’aggravante del fatto commesso dal capitano della squadra, appare congrua relativamente ai parametri normativi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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