C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Legoli 1994 avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale il calciatore Pardossi Alessio è stato squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 19.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Legoli 1994 avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale il calciatore Pardossi Alessio è stato squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 19.11. 2025).
La società ASD Legoli 1994, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva Appello Territoriale contestando la decisione del G.S. adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 15 novembre 2025, contro la Società Litorale Pisano. Il G.S. motivava così la propria decisione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La società, nell’atto introduttivo, contesta il fatto affermando che il giocatore Pardossi Alessio sarebbe intervenuto a centrocampo con l’intento di colpire il pallone, ma l’avversario si sarebbe frapposto tra lui e la sfera, causando un contatto fortuito. Sostiene che il pallone era giocabile e che non vi sarebbe stata alcuna volontarietà lesiva nel gesto ponendo in paragone un’altra espulsione (sempre con una squalifica di tre gare per gioco violento) a carico della squadra avversaria e motivata da uno schiaffo inferto ad uno dei propri giocatori. Sostiene infatti che uno schiaffo sarebbe dotato di maggior potenzialità lesiva e chiede la riduzione della squalifica affermando l‘eccessività della medesima. Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo, nella risposta, conferma integralmente il contenuto del referto di gara e ribadisce la dinamica dei fatti. Nel supplemento di rapporto l’arbitro ribadisce la volontarietà del gesto e l’impossibilità di giocare il pallone; la dinamica del fatto resta però parzialmente nebulosa perché non descrive compiutamente lo sviluppo del contatto (una scivolata, un tackle in corsa, un colpo statico) alimentando l’ipotesi, contenuta nel reclamo, che il giocatore volesse, sebbene con un’entrata scomposta ed in ritardo, colpire effettivamente la palla e non l’avversario. L’entrata smodata e fuori tempo dell’atleta appare dunque, sotto il profilo soggettivo, più vicina ad una colpa cosciente che ad un “dolo eventuale” (cioè l’accettazione del rischio di un possibile evento traumatico) con ciò indebolendo l’ipotesi contenuta nell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” e ritenuta dal Giudice di prime cure. Resta indubbio che, nel caso in esame, la condotta del giocatore Pardossi Alessio si caratterizza comunque per particolare gravità, configurandosi come un intervento, scomposto e fuori tempo, “a martello” diretto alla gamba dell’avversario ponendo in essere un comportamento oggettivamente pericoloso per l’incolumità dell’avversario ed estraneo alla normale dinamica di gioco. Deve inoltre sottolinearsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, un calcio può potenzialmente creare danni fisici analoghi e persino superiori ad uno schiaffo, circostanza che, al netto del diverso elemento psicologico già evidenziato, elide nel fatto l’ipotetico iato lamentato dalla reclamante tra le due fattispecie. La sanzione di tre giornate irrogata dal G.S. può essere dunque parzialmente mitigata di una giornata, specialmente considerando che l’intervento scomposto è stato attuato in una situazione in cui il pallone non era assolutamente giocabile.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la squalifica a due giornate (da tre a due giornate) inflitta al giocatore Pardossi Alessio. Dispone la restituzione della tassa di reclamo
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