C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/12/2025 – Delibera – Reclamo Bucine per ripetizione gara Castelnuovese – Bucine del 8/11/2025 (C.U. n. 20 del 19\11\2025 G.S. di Arezzo) Propone rituale reclamo la società Bucine avverso la decisione del G.S. di Arezzo che disponeva la ripetizione della gara in epigrafe.

Reclamo Bucine per ripetizione gara Castelnuovese - Bucine del 8/11/2025 (C.U. n. 20 del 19\11\2025 G.S. di Arezzo) Propone rituale reclamo la società Bucine avverso la decisione del G.S. di Arezzo che disponeva la ripetizione della gara in epigrafe.

La reclamante chiede di ricondurre la interruzione della gara a comportamenti riconducibili a responsabilità della avversaria e quindi chiede infliggersi la perdita della gara stessa per 0- 3, in ipotesi disporre la prosecuzione della gara per i minuti non giocati. Il reclamo peraltro, pur essendo stato ritualmente preannunciato non è stato notificato alla controparte così come prevede, a pena di inammissibilità, l’art. 76 co 3 del CGS in relazione all’art. 49 co. 5 sempre del CGS. La Corte Sportiva d’Appello, pertanto, senza entrare nel merito del ricorso medesimo, non può che prendere atto della carenza procedurale di cui all’art 76 co. 3 del CGS e dichiararlo inammissibile.

P.Q.M.

La C.A.S.T. dichiara inammissibile il reclamo, non prendendolo in esame ai sensi dell’art. 76 co. 3 del CGS, conferma il provvedimento di ripetizione della gara del G.S. di Arezzo e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

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