C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo Settignanese – situazione relativa al calciatore Stani Kevin – Accesso alla Giustizia Riparativa Premesso che in data 04/12/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Stani Kevin, già tesserato per la società Settignanese, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2 bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.
Reclamo Settignanese – situazione relativa al calciatore Stani Kevin - Accesso alla Giustizia Riparativa Premesso che in data 04/12/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Stani Kevin, già tesserato per la società Settignanese, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2 bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.
La Corte di Appello Sportiva, ritenuto comunque che con la istanza medesima di cui sopra, il sig. Stani Kevin rinunciava esplicitamente all’impugnazione avanti al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C., essendo pertanto la sanzione di questa Corte divenuta definitiva, ricorrendo tutti i presupposti, in accoglimento della suddetta istanza, riduce la sanzione della squalifica originariamente inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale Regionale fino al 23/11/2027, confermata da questa Corte con provvedimento del 27/11/2025 disponendo che la metà della squalifica di cui sopra, pari a complessivi 12 mesi e 15 giorni di squalifica, sia convertita ai sensi del numero 6 dell’art. 137 comma 2 bis, in 380 ore di attività rieducative da svolgersi, come da richiesta dello stesso Stani Kevin, presso l’ente federale “Sezione AIA di Siena, Piazzale Rosselli 13, Siena”. Avverte l’Ente indicato e l’istante medesimo, che le suddette ore di attività rieducativa devono essere completate entro e non oltre il termine di scadenza della squalifica - così come ridotta - al 08/11/2026. Dispone altresì che l’Ente presso il quale verranno svolte le ore di attività certifichi, ai sensi del punto 9 del medesimo art. 137 comma 2 bis, l’avvenuta effettuazione delle ore di attività rieducativa. Avverte che, laddove non pervenisse la comunicazione dell’avvenuto completamento dell’attività rieducativa, la Corte provvederà - con autonomo provvedimento - a ripristinare la sanzione originaria.
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