C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Antellese avverso i provvedimenti del G.S. di Firenze, con li quale è stato squalificato il calciatore Fanfani Gabriel, fino al 19.02.2026 (C.U. n. 23 del 19.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Antellese avverso i provvedimenti del G.S. di Firenze, con li quale è stato squalificato il calciatore Fanfani Gabriel, fino al 19.02.2026 (C.U. n. 23 del 19.11. 2025).
ASD Antellese Calcio reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 23 del 19.11.2025 con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 19.2.2026 al calciatore Gabriel Fanfani per aver dato una spinta di media intensità alle spalle del DG, senza provocare alcuna conseguenza. Nel reclamo dispiegato la società chiede l’annullamento della decisione impugnata o, in denegata ipotesi, la sua riduzione, rilevando che nessuna condotta violenta sarebbe stata posta in essere dal calciatore sanzionato ai danni del DG il quale, ammettendo egli stesso di aver percepito la spinta da dietro, potrebbe non aver correttamente identificato l’autore della stessa, circondato come era da più giocatori che stavano protestando per il gol subito a tempo ormai scaduto e, probabilmente, anche in fuori gioco. Sottolinea la reclamante, inoltre, la correttezza che ha sempre caratterizzato, sia in campo che fuori, il calciatore sanzionato, oggi penalizzato da una sanzione ritenuta ingiusta che potrebbe compromettere il suo percorso sportivo. A sostegno della propria tesi, produce, infine, la società molteplici dichiarazioni testimoniali di spettatori presenti alla partita che narrerebbero un diverso svolgersi dei fatti. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG descrive dettagliatamente la condotta attribuita al Fanfani, rilevando testualmente di aver ricevuto una spinta “a gioco fermo, da dietro, di media intensità” e, con riferimento alla corretta identificazione del calciatore sanzionato, fugando ogni dubbio sul punto, aggiunge che, “nonostante il colpo, rimanevo in piedi, mi giravo, riconoscevo il giocatore che era dietro di me e notificavo il provvedimento”. Anche nel supplemento pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, egli ribadisce di aver correttamente identificato il giocatore Fanfani quale autore della spinta in quanto, ricevuto il colpo da dietro, appena giratosi, aveva dietro di sé soltanto quest’ultimo, trovandosi gli altri giocatori ad una distanza tale da non poter sferrare una spinta. Alla luce di quanto precede, quindi, apparendo il referto ed il successivo supplemento esenti da censure e/o contraddizioni, i fatti debbono ritenersi appurati per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, apparendo quindi irrilevanti le dichiarazioni testimoniali allegate al reclamo. Analizzando nel quantum la sanzione inflitta, la stessa appare congrua rispetto alla condotta accertata, correttamente qualificata dal Giudice Sportivo non quale condotta violenta ex art. 35 CGS ma gravemente irriguardosa ex art. 36 comma 1 lett. B) CGS, concretizzatasi in un contatto fisico, come tale meritevole della squalifica comminata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 15.12.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 62 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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