C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Viaccia calcio avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Reali Davide, per 6 gare effettive. (C.U. n. 35 del 27.11. 2025). In C.U. n. 35 del 27 novembre 2025 C.R. Toscana.
Reclamo proposto dalla società Viaccia calcio avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Reali Davide, per 6 gare effettive. (C.U. n. 35 del 27.11. 2025). In C.U. n. 35 del 27 novembre 2025 C.R. Toscana.
Reclama l’A.S.D. Viaccia Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE REALI DAVIDE (VIACCIA CALCIO) Espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società Reclamante, innanzitutto, afferma che la frase pronunciata dal calciatore, che ha portato alla seconda ammonizione del Reali ed alla conseguente espulsione del medesimo, non sarebbe stata riportata correttamente dal D.G.. Inoltre, dichiara che l’offesa che lo stesso Reali ha pronunciato all’uscita dal terreno di gioco nei confronti dell’Arbitro, seppur non udita da nessuno né in campo né fuori, è stata comunque confermata dal calciatore. Tuttavia, evidenzia come si sia trattata di una reazione immediata ed istintiva, non plateale e non detta direttamente in faccia al D.G. in modo aggressivo, cosicché non dovrebbe essere fatta applicazione dell’aggravante dell’essere capitano. Invoca, infine, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lettera a) del C.G.S.. Per l’effetto chiede una riduzione della sanzione ricevuta. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente il rapporto di gara ed in particolare la frase che ha determinato la seconda ammonizione. Per quanto riguarda appunto quest’ultima frase, il Collegio ritiene che, anche laddove fosse stata effettivamente proferita nei termini indicati dalla Reclamante, ciò non ne farebbe venire meno il carattere irriguardoso o quanto meno irrispettoso verso l’operato arbitrale. In ogni caso, tale frase, stante l’interpretazione benevola datane dal D.G., ha causato solo un provvedimento di ammonizione, ancorché si trattasse della seconda ammonizione ed abbia così determinato la conseguente espulsione. Quindi, in definitiva, la circostanza è irrilevante, poiché non ha inciso, o comunque lo ha fatto in modo del tutto marginale, nella determinazione della squalifica. Sulla frase offensiva pronunciata all’uscita dal terreno di gioco, ammessa, secondo quanto riferito dalla Reclamante, anche dal calciatore, la stessa Società Viaccia Calcio ritiene corretta l’applicazione dell’art. 36 comma 1 lettera a) del C.G.S., pertanto, non rimane molto da aggiungere, se non che la difesa della Società sul punto, ad avviso del Collegio, risulta inconsistente. Infatti, la circostanza che l’offesa sia stata pronunciata in modo non aggressivo né plateale, non ne sminuisce la portata, casomai, ove l’offesa fosse stata accompagnata da una condotta aggressiva, ciò avrebbe, verosimilmente, portato ad un inasprimento della sanzione. Di guisa che, nel caso di specie, il G.S.T ha correttamente fatto applicazione dell’aggravante per la qualità di capitano. Infine, circa l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lettera a), ovvero “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, il Collegio ritiene non possa essere in alcun modo invocata nella vicenda in esame, infatti, il fatto ingiusto altrui, per essere definito come tale, deve necessariamente avere una connotazione oggettiva, mentre non può avere alcuna rilevanza la mera percezione soggettiva del calciatore di avere subito un torto da parte del D.G., come invece si pretenderebbe in questo caso.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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