C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società U.S. Olimpia avverso i provvedimenti del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Pagnini Tommaso per 4 gare effettive. (C.U. n. 35 del 27.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società U.S. Olimpia avverso i provvedimenti del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Pagnini Tommaso per 4 gare effettive. (C.U. n. 35 del 27.11. 2025).

Reclama la società Olimpia avverso la squalifica per quattro giornate inflitta dal G.S. al calciatore Pagnini Tommaso “Per offese al D.G.”. La reclamante in punto di merito contesta la frase pronunciata dal proprio tesserato il quale si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al D.G. per fatti di gara. Inoltre la reclamante sostiene che il Pagnini è stato espulso per doppia ammonizione e quindi ritiene eccessiva la sanzione inflitta, pertanto chiede una diminuzione della citata in relazione a quanto affermato e contenuto nel rapporto di gara. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma che il calciatore è stato espulso a seguito della seconda ammonizione. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Dal rapporto arbitrale si evince che il calciatore Pagnini Tommaso è stato ammonito al 29’ del secondo tempo regolamentare di gara per proteste nei confronti dell’arbitro e, una volta notificatogli il cartellino giallo di ammonizione, avrebbe offeso il D.G. il quale, mostrandogli una seconda volta il cartellino giallo di ammonizione ha provveduto a notificargli l’espulsione. Questo Giudice, al di là della frase offensiva rilevata dall’arbitro, evidenzia che lo stesso non ha mostrato al calciatore il cartellino rosso afferente a una espulsione diretta a seguito delle offese ricevute, limitandosi a sanzionare il calciatore con una semplice ammonizione la quale, essendo la seconda, ha provocato l’espulsione del tesserato. In altri termini, il calciatore è stato espulso per doppia ammonizione e quindi la sanzione della squalifica deve essere quantificata in relazione a questa situazione giuridica indipendentemente dalle offese rivolte al D.G. che devono comunque ritenersi effettivamente profferite stante il valore di prova privilegiata dell’assunto degli arbitri. Da quanto esposto il reclamo deve essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana in accoglimento del reclamo dispone la cassazione della decisione del G.S. e squalifica il calcitore Pagnini Tommaso per una giornata di gara. Dispone altresì il non addebito della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it