C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 18/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Monteroni avverso i seguenti provvedimenti del G.S. di Siena: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 50,00; b) inibizione fino al 12.11.2028 inflitta al dirigente Francesco Palermo. (C.U. n. 22 del 12.11. 2025 n. 23 del 13.11.2025).

Reclamo proposto dalla società Monteroni avverso i seguenti provvedimenti del G.S. di Siena: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 50,00; b) inibizione fino al 12.11.2028 inflitta al dirigente Francesco Palermo. (C.U. n. 22 del 12.11. 2025 n. 23 del 13.11.2025).

Con tempestivo e motivato reclamo la U.S. Monteroni impugna i provvedimenti assunti dal G.S.T., come di seguito indicati, pubblicati in data 12.11.2025, nel C.U. n. 22 della D.P. Siena, poi parzialmente modificati in data 13.11.2025 con il C.U. n. 23 della D.P. Siena, in ordine alla gara disputata il 09.11.2025 tra il Monteroni e la Colligiana e valida per il campionato U17 Provinciali Siena: “Gara del 09.11.2025 MONTERONI – COLLIGIANA Come risulta dal referto arbitrale, in seguito all’aggressione subìta e alla conseguente rissa fra i tesserati delle due società, il direttore di gara, non essendo più in condizione di continuare, fischiava la fine della gara nonostante mancassero ancora trenta secondi dei cinque minuti di recupero assegnati. Questo GST, riconoscendo la responsabilità oggettiva della società ospitante Monteroni per i fatti occorsi, delibera nei confronti della stessa la perdita della gara per 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di Euro 50,00. Dal momento che il referto arbitrale indica chiari atti di violenza commessi ai danni del Direttore di gara, ma senza individuarne con certezza gli autori, questo GST delibera inoltre di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza. Di seguito si riportano i provvedimenti assunti sulla base delle risultanze del referto di gara. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sazioni disciplinari . PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA: MONTERONI 1 punto Vedi delibera AMMENDA Euro 50,00 MONTERONI Vedi delibera DIRIGENTI INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 12.11.2028 Palermo Francesco (Monteroni) “A seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il sig. Palermo si rivolgeva in modo alterato nei confronti di un giocatore avversario. In seguito all’intervento del Direttore di gara, avvicinatosi alle panchine per riportare la calma, il sig. Palermo entrava indebitamente sul terreno di gioco e si avvicinava di corsa verso il direttore di gara, spingendolo con forza con entrambe le mani sul fianco destro, tanto da farlo cadere a terra. A seguito di questa condotta violenta nei confronti del D.G., si accendeva una rissa che coinvolgeva diversi calciatori e dirigenti di entrambe le squadre. Nel corso della rissa, mentre era ancora a terra a causa della spinta subìta, il direttore di gara veniva nuovamente colpito ad una gamba ed alla testa, senza però riuscire a identificare i responsabili. La sanzione inflitta va considerata altresì ai fini dell’applicazione delle misure restrittive a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (ai sensi dell’art. 35, comma 7, del Codice di Giustizia). Come detto, il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 22 del 12.11.2025, afferente la sanzione della penalizzazione di punti in classifica a carico della società Monteroni, è stato modificato con il C.U. n. 23 del 13.11.2025, che ha sostituito la parola “un punto” con “nr. 2 (due) punti” di penalizzazione in classifica. La società, nel contestare la legittimità delle sanzioni inflitte, con il primo motivo di reclamo chiede l’integrale riforma dei provvedimenti impugnati, osservando, nello specifico, che le sanzioni inflitte alla società Monteroni (punizione sportiva della perdita della gara per 3 – 0, penalizzazione di punti in classifica, ammenda di Euro 50,00) sono da ritenersi viziate perché l’arbitro, nel rapporto di gara, afferma di “aver fischiato la fine della gara” nonostante mancassero ancora trenta secondi dei cinque minuti di recupero assegnati, senza aver preventivamente disposto la “sospensione della gara” per il venir meno delle condizioni di fatto per poter continuare ad arbitrare la partita. Presupposto quest’ultimo, sempre a dire della reclamante, che dovrebbe consentire al Giudice di prime cure di individuare la società alla quale addebitare, a titolo oggettivo, la responsabilità per la sospensione della gara. Rileva, infatti, la società che la valutazione in ordine all’addebito oggettivo delle responsabilità deve essere effettuato solo in caso di deliberata sospensione della gara e non certo in caso di fine della stessa, salvo il reclamo di parte che, nel caso di specie, non vi è stato. Osserva, quindi, che la questione riguardante il fischio finale della partita con trenta secondi di anticipo è un fatto non opposto dalla parte legittimata a proporre reclamo (la stessa Monteroni n.d.r.) e, dunque, privo di effetti giuridici sull’esito finale della gara, vinta sul campo per 3 a 2 dalla Colligiana, risultato che, pertanto, dovrà essere omologato. Aggiunge inoltre la reclamante che, anche nel caso non creduto in cui il Giudice Sportivo avesse potuto accertare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., la responsabilità oggettiva a carico di una compagine societaria, lo stesso G.S.T. avrebbe errato nell’attribuire tale responsabilità esclusiva a carico della ASD Monteroni, non avendo lo stesso Organo di Giustizia adeguatamente valutato: a) l’inesistenza di una correlazione tra la decisione arbitrale di terminare/sospendere la gara e il gesto compiuto dal sig. Palermo, poiché dal referto di gara non emerge tale collegamento eziologico; b) l’inesistenza di una correlazione tra la decisione di terminare/sospendere la gara e la rissa intervenuta tra i componenti delle due squadre, poiché dal referto di gara non emerge il compimento di atti tali da aver messo in pericolo l’incolumità del direttore di gara e, comunque, in tal caso la decisione del G.S. avrebbe dovuto essere quella di assegnare la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le compagini societarie. Osserva ancora la reclamante che, invero, la decisione di terminare/sospendere la partita è stata adottata dal direttore di gara dopo esser stato quest’ultimo attinto con un colpo, prima al piede e poi alla nuca, quando ancora si trovava a terra. Precisa, al riguardo, che entrambi gesti non sono stati commessi da tesserati della società Monteroni e benché meno dal sig. Palermo. Precisa, inoltre, che, l’unica condotta attribuibile oggettivamente alla reclamante è rappresentata dalla spinta inferta dal sig. Palermo al direttore di gara, condotta che appare inidonea a determinare la decisione dell’arbitro di sospendere la partita, poiché tale decisione, per costante giurisprudenza, può essere disposta soltanto quando si verifichino fatti che comportino la necessità assoluta ed oggettiva di interrompere la gara, rientrando nei compiti primari del direttore di gara quello di portare a termine l’incontro una volta avviato. Anche per tali ragioni, pertanto, la decisione del G.S. appare errata, con conseguente richiesta di omologazione del risultato acquisito sul campo. Ulteriore profilo di erroneità della decisione impugnata riguarda, infine, il provvedimento di penalizzazione di due punti in classifica, poiché tale tipologia di sanzione risulta adottata dal G.S. ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 5 bis, C.G.S., provvedimento che richiede il presupposto che il tesserato sanzionato abbia, in effetti, con la propria condotta procurato al direttore di gara una “lesione personale” attestata da referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Nel caso di specie, invece, dall’esame dei certificati medici allegati dal direttore di gara emerge che i traumi da quest’ultimo subiti sono soltanto quelli derivanti dai colpi ricevuti al piede e alla nuca, non commessi dal sig. Palermo, né da altri tesserati della società Monteroni. Con il secondo motivo di reclamo, la società Monteroni contesta inoltre il provvedimento di inibizione fino al 12.11.2028 inflitto al tesserato sig. Francesco Palermo, evidenziando che lo stesso dirigente può essere ritenuto responsabile solo per la spinta, peraltro involontaria, che ha causato la caduta a terra del direttore di gara e non per i gesti di violenza da quest’ultimo subiti e allo stesso dirigente non attribuibili. Precisa al riguardo che, come emerge dalla refertazione arbitrale, il gesto del Palermo aveva in realtà come destinatario il giocatore della Colligiana, che tardava nell’uscire dal terreno di gioco, e non il direttore di gara che, invece, è stato attinto per mero errore. Evidenzia, pertanto, la totale assenza nella condotta del Palermo di elementi di aggressività e di intenzionalità del gesto, così da consentire alla Corte di rivalutare la fattispecie riconducendola all’interno dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., anziché in quelle di cui all’art. 35, C.G.S., con conseguente annullamento delle misure amministrative irrogate alla società ai sensi e per gli effetti del comma 7 del richiamato articolo 35 del C.G.S.. Osserva, inoltre, nella denegata ipotesi in cui venisse rigettata la richiesta di derubricazione della condotta contestata al sig. Palermo, che l’entità della inibizione dovrà essere comunque ridotta al minimo edittale di due anni, stante l’assenza di circostanze aggravanti tali da giustificare l’applicazione di una sanzione pari a complessivi tre anni. La società conclude il reclamo chiedendo la riforma di tutti i provvedimenti impugnati e formulando, in via istruttoria, richiesta di invio, da parte degli Uffici Federali, della documentazione medica attestante lesioni subite dal direttore di gara, in quanto allegate al referto di gara ma non inviate alla stessa reclamante a seguito del preannuncio di reclamo. Tale istanza è stata soddisfatta dagli Uffici Federali in data 01.12.2025, mediante invio della documentazione richiesta, ricevuta la quale la reclamante ha depositato, ad integrazione del reclamo, ulteriore memoria difensiva con la quale osserva che le dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara al Pronto Soccorso appaiono confermare l’involontarietà del gesto compiuto dal Palermo, la cui condotta era mirata a spintonare il giocatore avversario fuori dal campo di gioco e non il direttore di gara, venendo quest’ultimo attinto solo per errore, stante la vicinanza con il richiamato giocatore. Tale ricostruzione trova, a dire della reclamante, conferma nella descrizione fatta dall’arbitro al Medico del P.S., al quale il direttore di gara ha dichiarato di essere stato attinto dal Palermo mentre “cercava di separare un giocatore ed un dirigente che stavano litigando” e di essere caduto, a seguito del colpo ricevuto, “con il sedere a terra” senza conseguenze. Tale aspetto dimostra, sempre a dire della reclamante, che la condotta posta in essere dal Palermo deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., e non nel novero delle condotte violente di cui all’art. 35 C.G.S., in quanto le modalità della caduta e l’assenza di conseguenze sofferte dal direttore di gara sono incompatibili con l’utilizzo, da parte del Palermo, di una forza incontrollata e violenta, poiché il direttore di gara è caduto in posizione verticale, dunque con una forza non sufficiente a determinarne l’inclinazione e lo sbattimento a terra. Ribadisce, inoltre, la reclamante la totale assenza di volontà di colpire il direttore di gara da parte del Palermo, in quanto la condotta di quest’ultimo mirava a spingere il giocatore della Colligiana e non certo il direttore di gara, il quale frapponendosi tra i due contendenti ha poi invece subito il colpo. Richiama, a tal riguardo, una recente decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale (Decisione /0101/ CSA – 2024-2025) che, nell’affrontare tale simile tematica, ha affermato il principio per cui in caso di incertezza in ordine all’effettiva intenzione del soggetto agente di colpire l’assistente arbitrale, la condotta non deve essere inquadrata nell’ambito delle condotte violente nei confronti degli ufficili di gara ex art. 35 C.G.S., ma piuttosto rapportata alla fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S.. Insiste, in definitiva, per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il reclamo, chiedendo l’annullamento di tutte le sanzioni, comprese quelle amministrative, comminate alla società e la riduzione della sanzione inflitta al sig. Palermo, vuoi ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 C.G.S., vuoi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.G.S.. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, decide come segue. La decisione Devesi preliminarmente rilevare che, nonostante il reclamo sia stato ritualmente notificato via pec alla società Colligiana, quale soggetto controinteressato legittimato a contraddire in ordine alla decisione sull’esito gara, quest’ultima non ha fatto pervenire memorie difensive. Il reclamo proposto dalla società Monteroni è parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, in relazione alle tematiche affrontate. 1.1- Il primo profilo del primo motivo di reclamo, afferente la questione circa l’avvenuto fischio della fine della gara, senza aver disposto la sospensione, appare infondato, ritenuto che un corretto approccio ermeneutico del contenuto del rapporto di gara, al di là di un’interpretazione meramente letterale del testo, conduce inequivocabilmente a ritenere che il direttore di gara, con il triplice fischio, abbia deciso di sospendere la partita ex art. 64, 2° comma, delle NOIF, “non essendo più in condizione di continuare” ad arbitrare, temendo per la sua incolumità e a causa del persistente e forte dolore al piede, tanto che veniva aiutato ad alzarsi da terra e a raggiungere gli spogliatoi. Tale conclusione risulta, peraltro, confermata con il supplemento di rapporto, richiesto ed acquisto dalla Corte, con il quale il direttore di gara ha avuto modo di precisare di aver considerato la gara “sospesa definitivamente e non conclusa, mancando ancora trenta secondi al termine della stessa”, non essendo in grado di portare a termine l’incontro, temendo per la sua incolumità e a causa delle conseguenze derivanti dai colpi ricevuti, sia al piede che alla testa. Sotto tale prospettiva, pertanto, la richiesta di parte reclamante di omologazione del risultato di 3-2 acquisito sul campo non può essere accolta. 1.2. Passando ad esaminare il secondo profilo del primo motivo di reclamo, riguardante la ritenuta erronea applicazione dell’art. 10 C.G.S. a carico di parte reclamante, con attribuzione a quest’ultima della responsabilità oggettiva per la sospensione della gara, la questione appare nel suo insieme sostanzialmente infondata quanto ai motivi indicati a suo favore dalla reclamante, mentre risulta parzialmente fondata quanto alle ragioni che, invero, avrebbero dovuto indurre il G.S. a considerare una corresponsabilità della società Colligiana per i fatti per cui si procede. Quanto alla posizione della reclamante, il Collegio osserva che dagli atti emerge inconfutabilmente che la condotta del Palermo ha costituito l’elemento di innesco della rissa intervenuta tra i tesserati delle due squadre, offrendo dunque, in via causale, un contributo autonomo e diretto allo sviluppo della situazione pericolo per l’incolumità arbitrale che si è andata verificando. In tale ottica dunque, e per quel che interessa relativamente alla parte di provvedimento impugnato, diventa irrilevante stabilire se la partita sia stata sospesa unicamente per il gesto del sig. Palermo, poiché, come visto, la condotta di quest’ultimo ha svolto un ruolo determinante nell’innesco della rissa che ha poi determinato la decisione del direttore di gara di sospendere la partita. Dal contenuto degli atti ufficiali emerge, infatti, in modo palese che la decisione di sospendere la partita sia stata presa dal direttore di gara per essere venute meno le condizioni per poter arbitrare, temendo lo stesso per la propria incolumità e a causa dei colpi ricevuti durante la rissa intervenuta tra i tesserati di entrambe le squadre (“diversi giocatori e dirigenti di entrambe le squadre”), diventando dunque in questa sede, non di primaria importanza stabilire, chi siano stati i soggetti che, in effetti, abbiano volontariamente o meno attinto il direttore di gara in occasione dello scontro fisico, accertamento che spetterà per competenza alla Procura Federale, quanto invece stabilire che la decisione di sospendere la gara è stata presa dal direttore di gara in conseguenza della rissa intervenuta tra i tesserati di entrambe le squadre e che lo ha visto personalmente coinvolto; situazione che ha poi creato nello stesso arbitro un timore per la sua incolumità, anche a causa delle lesioni subite. In tale contesto, pertanto, non può essere accolta la richiesta della reclamante di omologazione del risultato acquisito sul campo, dovendosi confermare la decisione impugnata, sia nella parte in cui sanziona la reclamante con la punizione della perdita della gara con il risultato di 3-0, che nella parte in cui le infligge l’ammenda di Euro 50,00, sanzione quest’ultima non reclamabile ex art. 137, 3° comma, lett. d), C.G.S.. Discorso diverso merita, invece, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, questione che viene affrontata nel paragrafo successivo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, devesi altresì riconoscere e attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., una corresponsabilità per la sospensione della gara anche in capo alla società Colligiana, per fatto dei propri tesserati, ragione per cui la Corte ritiene di dover disporre a carico della medesima, a sensi e per gli effetti dell’art. 78, comma 2, C.G.S., la sanzione della punizione della perdita della gara in esame con il risultato di 3 – 0. 1.3. Relativamente al terzo profilo del primo motivo di reclamo, riguardante la ritenuta indebita applicazione, alla fattispecie in esame, dell’art. 35, comm 5 bis, C.G.S., da parte del G.S., i motivi di doglianza sviluppati dalla reclamante appaiono fondati, atteso che le lesioni personali attestate dalla refertazione medica allegata al rapporto di gara appaiono derivare non tanto dal colpo che l’arbitro afferma di aver ricevuto dal Palermo, né le stesse, del resto, appaiono eziologicamente collegate alla conseguente caduta a terra del direttore di gara, quanto invece dai colpi che l’arbitro afferma di aver ricevuto in occasione dello sviluppo della rissa intervenuta tra i tesserati di ambedue le squadre, emergendo dalla certificazione agli atti la seguente diagnosi: “Trauma caviglia sn e cranico minore conseguente da riferita colluttazione”. Alla luce di tali emergenze istruttorie, devesi pertanto procedere a riconsiderare la posizione della società (e poi del Palermo come più tardi si dirà) quanto alla sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, comminata ai sensi e per gli effetti ell’art. 35, comma 5 bis, C.G.S., poiché allo stato degli atti non appare sufficientemente provato (anzi, le risultanze lasciano intendere il contrario) che le lesioni subite dal direttore di gara, attestate con la refertazione medica, siano conseguenza diretta della condotta del Palermo, venendo così meno il presupposto per l’applicazione della sanzione prevista dalla richiamata normativa. 2. Per quanto riguarda invece il secondo motivo di reclamo, afferente la sanzione dell’inibizione ricevuta dal Palermo, le considerazioni e le argomentazioni sviluppate dalla reclamante risultano, come peraltro si è già avuto modo di dire in precedenza in relazione ad alcuni aspetti, parzialmente meritevoli di accoglimento nei termini che seguono. Non condivisibile appare la tesi sostenuta dalla reclamante secondo cui la condotta del Palermo fosse priva di intenzionalità, volendo indirizzare il proprio gesto nei confronti del calciatore della Colligiana che tardava ad abbandonare il terreno di gioco e non nei confronti del direttore di gara. Le risultanze versate in atti attestano, infatti, con chiarezza e precisione che l’intento del Palermo fosse precisamente quello di attingere il direttore di gara, come peraltro da quest’ultimo confermato con il supplemento di rapporto (“mi veniva incontro di corsa dandomi la forte spinta con entrambe le mani sul fianco destro facendomi cadere a terra..”). Peraltro, non corrisponde al vero che l’arbitro, come sostenuto dalla reclamante, sia caduto a terra in posizione verticale, a conferma della poca forza del gesto del Palermo, emergendo invece dalla lettura del rapporto di gara che lo stesso, dopo essere caduto è rimasto “disteso a terra” alzando il busto solo quando, avvertendo forte dolore, è stato colpito dal piede. Ricostruita così la vicenda, il Collegio non ritiene inoltre conferente il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla reclamante (Decisione /0101/ CSA – 2024-2025), poiché detta decisione riguarda una fattispecie palesemente differente, presupponendo la questione trattata dalla C.S.A. l’inesistenza di prova del fatto che il destinatario della condotta antigiuridica posta in essere dal tesserato fosse effettivamente l’ufficiale di gara; prova che, invece, nel caso in esame, appare prepotentemente emergere dal narrato arbitrale. Sotto questa prospettiva, pertanto, il Collegio ritiene che la condotta del Palermo rientri nel novero delle condotte di cui all’art. 35 C.G.S. (“Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”), emergendo, dall’esame specifico delle risultanze istruttorie, la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità, volontarietà e aggressività del gesto, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce. Il fatto che poi l’arbitro non abbia subito palesi conseguenze per effetto della condotta del Palermo non cambia la natura della condotta. Occorre in proposito rammentare che, ai fini dell’inquadramento della condotta nel novero delle condotte violente, non appare dirimente stabilire se il gesto volontario posto in essere dal soggetto agente ha o meno cagionato conseguenze lesive, aspetto che eventualmente può incidere sull’entità della sanzione da comminare, risultando invece importante e determinante stabilire se la condotta intenzionale del soggetto agente è concretamente idonea a cagionare lesioni, indipendentemente dal fatto che poi le abbia effettivamente prodotte. In tale ottica, pertanto, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta al Palermo debba essere rivista, ritenendo congruo applicarsi alla fattispecie in esame la sanzione minima prevista di anni 2 (due) dall’art. 35 C.G.S., alla luce dell’assenza di palesi conseguenze lesive subìte dal direttore di gara. Stante l’avvenuto riconoscimento della natura violenta della condotta posta in essere dal sig. Palermo, deve invece essere confermato il provvedimento impugnato nella parte in cui stabilisce, a carico della società Monteroni, l’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 35, comma 7, C.G.S..

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Monteroni: - annulla la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica comminata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 5 bis C.G.S. a carico della società Monteroni; - riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Francesco Palermo fino al 28.11.2027 (due anni); - dispone applicarsi, a carico della società Colligiana ASD, la sanzione della punizione della perdita della partita con il risultato di 3 – 0; - conferma nel resto i provvedimenti impugnati; - dispone la restituzione della tassa in favore della reclamante.

 

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