C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 22/12/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – 1) il sig. Marco CAPPELLINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società sagginale 2) il sig. Alex VAGHINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sagginale 3) il sig. Lorenzo CIARLONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sagginale; – 4) il sig. Neri CIPRIANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale; – 5) il sig. Matteo BAGIARDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale; – 6) il sig. Mattia BENOZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa; – 7) la società A.S.D. Sagginale; – 8) la società A.S.D. Ideal Club Incisa; – per rispondere: – 1) il sig. Marco CAPPELLINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale:della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito al volto con uno schiaffo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; – 2) il sig. Alex VAGHINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito con una pedata alla testa il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; a seguito del colpo ricevuto alla testa e della conseguente fuoriuscita di sangue, poi, il sig. Mattia Benozzi veniva trasportato a mezzo di autoambulanza presso il pronto soccorso – dell’Azienda USL Toscana Centro – P.O. del Mugello – SOSD Medicina d’Urgenza – Borgo San Lorenzo, dove gli venivano applicati cinque punti di sutura; – 3) il sig. Lorenzo CIARLONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito con calci al corpo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; – 4) il sig. Neri CIPRIANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito con calci al corpo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; – 5) il sig. Matteo Bagiardi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali, colpito con calci al corpo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; – 6) il sig. Mattia BENOZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali, reagito allo schiaffo al volto inferto nei suoi confronti dal calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale sig. Marco CAPPELLINI, colpendolo con due pugni e facendolo a cadere per terra; da tali atti e comportamenti si è generata una rissa nel corso della quale il sig. Marco Cappellini ha riportato, come certificato dai sanitari del pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana Centro – P.O. del Mugello – SOSD Medicina d’Urgenza – Borgo San Lorenzo, un “trauma cranio – faciale contusivo”, un “trauma discorsivo cervicale” e “contusioni multiple” al tronco; – 7) la società A.S.D. Sagginale a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Cappellini, Alex Vaghini, Lorenzo Ciarlone, Matteo Bagiardi e Neri Cipriani, così come descritti nei C.R. TOSCANA – C.U. n. 40 del 22/12/2025 2847 – precedenti capi di incolpazione; – 8) la società A.S.D. Ideal Club Incisa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mattia Benozzi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: - 1) il sig. Marco CAPPELLINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società sagginale 2) il sig. Alex VAGHINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sagginale 3) il sig. Lorenzo CIARLONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sagginale; - 4) il sig. Neri CIPRIANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale; - 5) il sig. Matteo BAGIARDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale; - 6) il sig. Mattia BENOZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa; - 7) la società A.S.D. Sagginale; - 8) la società A.S.D. Ideal Club Incisa; - per rispondere: - 1) il sig. Marco CAPPELLINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale:della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito al volto con uno schiaffo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; - 2) il sig. Alex VAGHINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito con una pedata alla testa il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; a seguito del colpo ricevuto alla testa e della conseguente fuoriuscita di sangue, poi, il sig. Mattia Benozzi veniva trasportato a mezzo di autoambulanza presso il pronto soccorso - dell’Azienda USL Toscana Centro – P.O. del Mugello - SOSD Medicina d’Urgenza – Borgo San Lorenzo, dove gli venivano applicati cinque punti di sutura; - 3) il sig. Lorenzo CIARLONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito con calci al corpo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; - 4) il sig. Neri CIPRIANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Firenze del Comitato Regionale Toscana, colpito con calci al corpo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; - 5) il sig. Matteo Bagiardi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali, colpito con calci al corpo il sig. Mattia Benozzi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa indicato con il numero 7 di maglia nella distinta di gara; - 6) il sig. Mattia BENOZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ideal Club Incisa: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara A.S.D. Sagginale – A.S.D. Ideal Club Incisa del 12 aprile 2025, valevole per il girone D del campionato Juniores Provinciali, reagito allo schiaffo al volto inferto nei suoi confronti dal calciatore tesserato per la società A.S.D. Sagginale sig. Marco CAPPELLINI, colpendolo con due pugni e facendolo a cadere per terra; da tali atti e comportamenti si è generata una rissa nel corso della quale il sig. Marco Cappellini ha riportato, come certificato dai sanitari del pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana Centro – P.O. del Mugello - SOSD Medicina d’Urgenza – Borgo San Lorenzo, un “trauma cranio - faciale contusivo”, un “trauma discorsivo cervicale” e “contusioni multiple” al tronco; - 7) la società A.S.D. Sagginale a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Cappellini, Alex Vaghini, Lorenzo Ciarlone, Matteo Bagiardi e Neri Cipriani, così come descritti nei C.R. TOSCANA - C.U. n. 40 del 22/12/2025 2847 - precedenti capi di incolpazione; - 8) la società A.S.D. Ideal Club Incisa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mattia Benozzi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, acquisito copia delle memorie depositate dall’Avv. Marco Rossi nell’interesse della ASD Sagginale e del calciatore deferito Matteo Baciardi, e dall’Avv. Gabriele Volpini per il calciatore Lorenzo Ciarlone, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 dicembre 2025 per cui constata la presenza di: Avv.Giorgio Ponti in rappresentanza di Marco Cappellini e Neri Cipriani come da procura in atti Matteo Bagiardi assistito dall’avv Marco Rossi Lorenzo Ciarlone assistito dall’avv. Gabriele Volpini Avv. David Biondi in rappresentanza di Mattia Benozzi come da procura in atti ASD Sagginale vice presidente Vichi Massimo assistita dall’avv. Marco Rossi ASD Ideal Club Incisa assistita dall’avv. David Biondi è assente Alex Vaghini malgrado ritualmente avvisato Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Debora Bandoni. Prima dell’inizio del dibattimento le società ASD Sagginale rappresentata dal vice presidente Vichi Massimo e assistito dall’Avv. Marco Rossi e la società Ideal Cub Incisa assistita dall’Avv. David Biondi, attraverso i legali dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S. così formulata: - ASD Sagginale sanzione base euro 1.000,00 di ammenda ridotta per il rito a euro 667,00 - ASD Ideal Club sanzione base euro 400,00 di ammenda ridotta per il rito a euro 267,00 il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta definizione essendo essa conforme al disposto di legge. Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri deferiti. Viene data la parola al rappresentate della Procura la quale riservandosi di replicare in seguito in modo adeguato e puntuale alle difese dei deferiti, ribadisce che la presenza in campo di tutti i calciatori deferiti risulta dalle loro stesse dichiarazioni laddove dicono di essere rientrati per l’apertura dei cancelli, essendosi accorti che era in corso una zuffa. Le richieste istruttorie sono le seguenti: - Marco Cappellini 4 giornate - Neri Cipriani 8 giornate - Matteo Bagiardi 8 giornate - Lorenzo Ciarlone 8 giornate - Alex Vaghini 10 giornate - Mattia Benozzi 6 giornate Prende la parola l’Avv. Giorgio Ponti per i giocatori Neri Cipriani e Marco Cappellini, il quale ripercorre la dinamica dell’accaduto facendo presente come risultino delle carenze istruttorie laddove vengono individuati come autori alcuni calciatori, mentre altri che probabilmente hanno attivamente partecipato, non siano stati identificati. Sicuramente l’episodio iniziale tra il Cappellini e il Benozzi è stato aggravato dalla partecipazione di altri individui e se fosse rimasto confinato ai soli due calciatori citati, si sarebbe esaurito in quanto i due ragazzi, benché entrambi feriti, si sono chiariti quando poi si sono trovati al pronto soccorso. Ribadisce come il Cipriani, pur avendo ammesso che i cancelli si erano riaperti dopo la sua uscita dal campo, non ha mai ammesso di aver partecipato all’aggressione del Benozzi essendo rientrato quando ormai la ressa si era esaurita. Quanto alle richieste della procura chiede che la sanzione a Marco Cappellini sia ridotta ai minimi ritenendo la richiesta troppo severa, mentre chiede il proscioglimento del Sig. Neri Cipriani in quanto non ha partecipato all’aggressione. Prende la parola l’Avv. Gabriele Volpini per il giocatore Lorenzo Ciarlone, riportandosi alla memoria depositata, ribadisce la totale estraneità del proprio assistito nella vicenda di cui trattasi, sottolineando come il Sig. Ciarlone era stato sostituito al primo minuto del secondo tempo, come risulta dal rapporto arbitrale, ed era quindi uscito dal campo indossando come da regolamento tuta sociale e pettorina, quindi il numero di maglia, anche se l’avesse ancora indossata –cosa sicuramente improbabile- sarebbe stato nascosto alla vista del testimone che lo indica. Ne consegue che l’individuazione effettuata dal teste Bonechi secondo i numeri di maglia, risulta nel caso di specie quantomeno dubbia, considerato che non ha descritto somaticamente le persone coinvolte, ma solo indicato i numeri di maglia. Chiede pertanto il proscioglimento del proprio assistito. Prende la parola l’Avv. Marco Rossi per il calciatore Matteo Bagiardi, si riporta alla memoria. Il Bagiardi è stato espulso sul finire della partita, qualche minuto prima del verificarsi dell’episodio incriminato, e accompagnato da un dirigente si stava dirigendo negli spogliatoi, ma attirato dal clamore è ritornato sui suoi passi fermandosi al cancello e non partecipando alla ressa perchè in realtà si era già esaurita. Contesta l’individuazione fatta dall’unico testimone che riporta il fatto indicando come partecipanti i giocatori 8,9 e 10, ritiene che anche per il suo assistito non si possa ritenere raggiunta la prova della colpevolezza e chiede pertanto il proscioglimento. Prende la parola l’Avv. David Biondi per il giocatore Mattia Benozzi, chiede il proscioglimento del proprio assistito considerato che in questa vicenda il Benozzi si è solamente difeso da un’aggressione immotivata del Cappelini a fine gara. Nel difendendersi ha reagito avvinghiandosi con l’avversario con il quale è finito a terra, non ha commesso né ha ammesso di aver commesso alcun gesto violento, se non una reazione allo schiaffo ricevuto, trattasi in sostanza di legittima difesa. Riprende la parola il rappresentate della Procura Federale la quale contesta le difese e ritiene che per gli standard probatori della giustizia sportiva, la testimonianza del sig. Bonechi sia attendibile e del resto lo stesso Bonechi non avrebbe alcun interesse a indicare (anche solo con il numero di maglia) persone diverse da quelle che ha visto commettere gli atti per cui è causa, quindi insiste per l’accoglimento del deferimento. Il Tribunale udite le parti ed esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere solo in parte il deferimento. Il deferimento trae origine da una zuffa creatasi al termine della gara, allorchè il calciatore Cappellini del Sagginale ha colpito con uno schiaffo al volto il calciatore Benozzi dell’Incisa, quest’ultimo ha reagito e i due sono caduti avvinghiandosi. Alla colluttazione si sono aggiunti altri calciatori che hanno colpito nuovamente il Benozzi chino sul Cappellini a terra, in ultimo il calciatore Vaghini (portiere del Sagginale) ha colpito il Benozzi con un calcio alla nuca provocandogli lesioni cutanee, con punti di sutura dopo visita al pronto soccorso ospedaliero, dove era giunto insieme al cappellini, anch’egli sottoposto a cure mediche. Questo è il quadro fattuale della vicenda. Gli elementi certi sono lo schiaffo inferto dal Cappellini al Benozzi, la reazione di questo, ed a tal proposito entrambi hanno reso dichiarazioni confessorie, e la partecipazione del calciatore Vaghini reo dell’atto finale (il calcio alla testa del Benozzi) e più grave, in parte ammesso dal Vaghini stesso, seppur sostenendo di aver colpito l’avversario fortuitamente. Il coinvolgimento dei restanti calciatori Ciarlone. Bagiardi e Cipriani, individuati con i numeri di maglia 8,9,10, è contestata dalle difese dei calciatori medesimi. Si sostiene infatti, riportandosi al rapporto di gara, che il calciatore Ciarlone era stato sostituito al 1° minuto del secondo tempo, e pertanto al momento dei fatti era da più di un’ora fuori dal terreno do gioco, e, non indossava più la divisa di gioco, ma, come da regolamento, la tuta societaria e la pettorina e si trovava fuori dal campo. Lo stesso dicasi per il calciatore Neri Cipriani, sostituto al 24° del secondo tempo e, quindi, circa mezz’ora prima del verificarsi degli eventi, anch’egli si trovava quindi fuori dal terreno di gioco, indossando tuta e pettorina, non più indossando la maglia da gioco col numero. Il giocatore Bagiardi, al momento dello scontro tra Cappellini e Benozzi, era stato espulso da alcuni minuti e si stava dirigendo, assieme a un dirigente verso gli spogliatoi, dalla parte opposta rispetto al luogo dove stava avvenendo lo scontro, e sostiene di essere tornato sui suoi passi, ma non di aver partecipato all’aggressione del Benozzi. Tutti e tre i calciatori in questione sono stati individuati con il numero di maglia dal calciatore dell’Incisa Andrea Bonechi, il quale asserisce che sono stati i calciatori con la maglia n° 8,9,10 a colpire il Benozzi a terra. Orbene, di tutte le persone presenti, il solo Bonechi individua i tre giocatori indicando il numero di maglia. Tale riconoscimento, confligge in modo abbastanza palese con le circostanze addotte dalla difesa dei calciatori, dal rapporto gara e, in definitiva da tutte le altre dichiarazioni, sia del dirigente Farini, sia del Cappellini, sia del Benozzi e degli incolpati stessi. Infatti non vi è menzione da parte del DG nel proprio rapporto (che come noto gode di fonte di prova privilegiata) che i calciatori sostituiti Ciarlone e Cipriani (tra l’altro sostituiti da molto tempo) fossero ancora in campo e, cosa abbastanza inverosimile, indossassero ancora la maglia di gioco col numero esposto, in modo tale da essere riconoscibili in tal modo dal Bonechi, tale elemento appare dirimente per rendere abbastanza inattendibile la testimonianza del Bonechi stesso. Unico calciatore che sicuramente non era ancora uscito dal campo, ed aveva ancora la maglia indosso poteva essere il Bagiardi, appena espulso. Tuttavia se la testimonianza del Bonechi non è attendibile per Ciarlone e Cipriani, non può esserlo nemmeno per Bagiardi. Infatti anche in un sistema processuale abbastanza semplificato come il nostro, laddove non vi è una richiesta di prova rigorosa come nel processo ordinario, vige comunque il principio generale del favor rei, per cui nel dubbio, anche per il Bagiardi si può affermare che non si sia raggiunta la prova certa del suo coinvolgimento nell’aggressione al Benozzi. Il rilievo della Procura, in replica alle argomentazioni difensive, che gli incolpati, pur essendo usciti dal campo, hanno riferito all’incaricato della Procura, di esservi rientrati sentendo il trabusto, ed allorchè i i cancelli delimitanti il terreno di gioco erano stati riaperti, non appare convincente. Infatti, almeno per il Cipriani ed il Ciarlone, non giustifica il riconoscimento del Bonechi attraverso il numero della maglia (che i due anche se fossero rientrati non indossavano), né vale per il Bagiardi, il quale non era ancora uscito, benché da poco espulso, ma per il quale valgono le considerazione sopra svolte in ordine alla credibilità del Bonechi. Mentre vi è riscontro per il comportamento scorretto e violento di Cappellini, Benozzi e Vaghini, del tutto incerto e dubbio sembra il coinvolgimento degli altri tre calciatori. E’ probabile che altri calciatori siano stati coinvolti, ma non si rinviene traccia di tali soggetti nella indagine svolta (anzi nessuno ne fa cenno eccetto il Bonechi), quasi che il collaboratore che ha svolto le indagini, acquisita la testimonianza del Bonechi, non abbia indagato oltre, come ben avrebbe potuto rivolgendo domanda specifica ad altri soggetti presenti (tra tutti il dirigente Velio Farini). Del resto mentre si può senz’altro parlare di carattere confessorio, relativamente alle dichiarazioni di Cappellini, Benozzi e Vaghini, non altrettanto si può dire delle dichiarazioni rese alla Procura da Ciarlone, Bagiardi e Cipriani, i quali hanno sì ammesso di essere tornati sui propri passi, ma negano di aver preso parte all’aggressione al Benozzi. In particolare sia il Cipriani che il Ciarlone, affermano che, sostituti da tempo, si trovavano fuori dal campo per assistere alla partita, i cancelli erano chiusi ed i custodi non li facevano rientrare. Solo il Cipriani ammette di essere rientrato quando sono stati aperti cancelli, non il Ciarlone (per il quale evidentemente non vi è ammissione nemmeno della particolare circostanza richiamata dalla Procura in replica). Nessuno dei due ammette di aver partecipato alla rissa, anzi lo negano recisamente. Il Bagiardi, che ancora era in campo, asserisce di essere tornato sui suoi passi, avvertito il trambusto, ma che, a quel punto tutto era già finito. L’essere ritornati sui propri passi (non il Ciarlone che non lo dice), può costituire un indizio di presenza sul terreno di gioco, ma, in assenza di ammissioni o riscontri oggettivi ulteriori, non può costituire la prova richiesta per attribuire ai tre calciatori la responsabilità e quindi attestare la loro colpevolezza. Tra le testimonianze raccolte anche le dichiarazioni dei due contendenti, Cappellini e Benozzi, non sono utili a sostenere la colpevolezza di Cipriani, Ciarlone e Bagiardi, infatti Benozzi riferisce di essere stato colpito anche alla testa (dal Vaghini) ma non sa dire chi lo ha fatto, il Cappellini invece riferisce che ad intervenire sono stati i calciatori dell’Ideal Club Incisa (“sono intervenuti suoi compagni a divederci”). Lo stesso Benozzi con la sua dichiarazione scagiona i tre calciatori del Sagginale. Infatti egli riferisce che, quando era a terra avvinghiato al Cappellini, ha ricevuto solo un colpo alla testa dal portiere del Sagginale (Vaghini) e, rialzatosi l’ha visto ridergli in faccia. Nessun cenno ad altri calciatori coinvolti. Né i deferiti, né altri. Anche il dirigente dell’Incisa Velio Farini sentito sull’episodio descrive solo lo schiaffo sferrato dal Cappellini al Benozzi e non di altri episodi attribuibili agli odierni deferiti, o altri calciatori. Per quanto concerne Ciarlone, Bagiardi e Cipriani si può quindi asserire che non si sia raggiunta la prova della loro colpevolezza e quindi vadano prosciolti. Quanto alle altre posizioni in relazione alla richieste della Procura, il Cappellini è sicuramente reo di aver colpito il Benozzi, come da sua stessa ammissione, e va sanzionato con la squalifica per 4 gare come richiesto. Il Vaghini, colpevole del gesto più violento e potenzialmente pericoloso nonché sferrato in modo vile, giusta la richiesta di sanzione di 10 giornate di squalifica. Per il Benozzi, va riconosciuto che egli ha reagito ad una grave provocazione, che, pur non potendo assurgere a scriminante totale, può sicuramente costituire un’attenuante tale da far ritenere eccessiva la richiesta della Procura e modulare la sanzione in 3 giornate di squalifica.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni: - al signor Marco Cappellini squalifica di 4 giornate; - al signor Mattia Benozzi squalifica di 3 giornate; - al signor Alex Vaghini qualifica di 10 giornate; - Alla società ASD Sagginale l’ammenda di € 667,00 come da patteggiamento; - Alla società ASD Ideal Club Incisa l’ammenda di € 267,00 come da patteggiamento. - Proscioglie i calciatori Lorenzo Ciarlone, Neri Cipriani e Matteo Bagiardi. - Dichiara chiuso il procedimento.

 

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