C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 30/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società ASD Cascio avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con il quale è stato inibito Angelini Marco sino al 15.2.2026. (C.U. 36 del 4.12.2025)
Reclamo proposto dalla società ASD Cascio avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con il quale è stato inibito Angelini Marco sino al 15.2.2026. (C.U. 36 del 4.12.2025)
Il Giudice sportivo ha inflitto inibizione al dirigente accompagnatore Angelini Marco della ASD Cascio sino al 15.2.2026, per avere lo stesso rivolto al D.G. frase irrispettosa, essere entrato indebitamente in campo rivolgendo allo stesso critiche sull’arbitraggio e per aver protestato ripetutamente dopo l’allontanamento. Reclama detto provvedimento la ASD Cascio “nella persona del suo dirigente con potere di firma, Sig. Angelini Marco…” argomentando allo scopo di avversare la decisione del GS, domandando la riduzione della sanzione inflitta. L’adita Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del reclamo proposto, per essere lo stesso stato sottoscritto da soggetto privo di potere di rappresentanza della Società reclamante, proprio in virtù della inibizione intervenuta a seguito del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.
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