C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 30/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società GS Ponteginori 1929 avverso il provvedimento del G.S.T. di Pisa, con il quale è stato inibito il dirigente Paternostro Walter sino al 3.2.2026. (C.U. 27 del 3.12.2025)
Reclamo proposto dalla società GS Ponteginori 1929 avverso il provvedimento del G.S.T. di Pisa, con il quale è stato inibito il dirigente Paternostro Walter sino al 3.2.2026. (C.U. 27 del 3.12.2025)
Il Giudice sportivo ha inflitto inibizione al dirigente accompagnatore Paternostro Walter sino al 3.2.2026 per avere, a fine gara, provocato alcuni giocatori della squadra avversaria, venendo a contatto con loro, generando l’inizio del clima di tensione che coinvolgeva il pubblico ed altri giocatori. Circostanze che si ricavano dalla lettura del referto gara. La società reclamante, dopo aver descritto il clima di tensione che ha caratterizzato la partita attribuendone responsabilità alla condotta della squadra avversaria, ricostruisce gli eventi asserendo che, mentre il proprio dirigente stava accompagnando “tranquillamente” i propri giocatori negli spogliatoi, lo stesso urtava un giocatore avversario involontariamente, il quale reagiva come correttamente riportato dall’arbitro. Il referto ed il reclamo stesso, non permettono di comprendere specificamente e chiaramente le condotte dei soggetti protagonisti delle vicende; diventa dunque essenziale più che mai la lettura del supplemento reso dal DG su richiesta della Corte. Nel supplemento di rapporto si riferisce che il Signor Paternostro, venendo in contatto involontariamente con un calciatore avversario nel tentativo di accompagnare negli spogliatoi i propri calciatori, si “esponeva alla reazione minacciosa” dello stesso subendo poi le offese descritte nel referto. Notificatogli il provvedimento disciplinare, accettava la decisione e si allontanava autonomamente dal terreno di gioco. Dunque, cercando di interpretare la pur poco chiara ricostruzione degli avvenimenti, la condotta del dirigente che si ritiene possa essere oggetto di sanzione disciplinare (atteso che il contatto da cui è scaturito il diverbio appare pacificamente essere intervenuto accidentalmente) consiste nell’essersi prestato ed aver accettato di sostenere il diverbio con il giocatore avversario, in un contesto già connotato da tensione e liti, e di aver in questo modo contribuito ad alimentare le azioni e le reazioni anche di altri tesserati. Condotta certamente non prudente e colpevole, per le circostanze in cui è stata tenuta e mantenuta. Non può però non tenersi di conto del fatto che nessun evento iniziale, tra quelli puniti e/o punibili, sia stato provocato dal Signor Paternostro, che peraltro ha anche accettato serenamente il provvedimento della espulsione comminato; e che, sino al momento del diverbio, si stava oltretutto prodigando per portare serenità favorendo il ritorno negli spogliatoi dei propri giocatori. In definitiva la condotta complessivamente rilevata è da ritenersi meno grave rispetto a quella che pare aver ricostruito il DG., e questo determina la Corte ad accogliere il ricorso riproporzionando e rideterminando la sanzione inflitta.
P.Q.M.
la C.S.A.T. accoglie il ricorso, rideterminando la sanzione nella inibizione del Signor Walter Paternostro sino al 3.1.2026. Si restituisce la tassa.
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