C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: per rispondere : 1. il sig. Stefano Toni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pisaovest S.S.D. A.R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Matteo Anconetani di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Pulcini della società dallo stesso rappresentata, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2. la società Pisaovest S.S.D. A.R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Toni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, e dal sig. Matteo Anconetani così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Pulcini della società Pisaovest S.S.D. A.R.L. pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: per rispondere : 1. il sig. Stefano Toni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pisaovest S.S.D. A.R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Matteo Anconetani di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Pulcini della società dallo stesso rappresentata, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2. la società Pisaovest S.S.D. A.R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Toni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, e dal sig. Matteo Anconetani così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Pulcini della società Pisaovest S.S.D. A.R.L. pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 9 gennaio 2026 per cui constata la presenza di: Avv. Federico Menichini in rappresentanza di Stefano Toni Presidente della soc. SSD Pisaovest ARL. E della medesima società. Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, la rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto con i soggetti deferiti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Così formulato: - Stefano Toni inibizione di mesi due su pena base di mesi tre; - Società SSD Pisaovest ARL, ammenda di € 800,00 su pena base di Euro 1.200,00.

P.Q.M.

dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al signor Stefano Toni inibizione mesi due; - alla Società SSD Pisaovest, l’ammenda di € 800,00;

 

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