C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società ASD Magliano Sant’Andrea avverso il provvedimento del G.S.T. Regionale, con il quale è stato inibito il Sig. Andrea Venturelli fino al 26\4\2026. (C.U. n. 37 del 11.12.2025).
Reclamo proposto dalla società ASD Magliano Sant’Andrea avverso il provvedimento del G.S.T. Regionale, con il quale è stato inibito il Sig. Andrea Venturelli fino al 26\4\2026. (C.U. n. 37 del 11.12.2025).
Propone rituale reclamo la società ASD Magliano Sant’Andrea avverso il provvedimento in oggetto comminato dal GS Regionale con la seguente motivazione: ”allontanato perché uscendo dall’area tecnica protestava vivacemente, dopo la notifica offendeva il DG. A fine gara indebitamente presente nell’area spogliatoi protestava nuovamente rifiutandosi di allontanarsi”. La società non contesta i fatti che hanno portato all’espulsione del dirigente, ma si sofferma su quanto contestato al Venturelli successivamente, affermando che la presenza del medesimo nel recinto spogliatoi non solo era legittimo, ma conforme al suo ruolo di accompagnatore della squadra. L’arbitro conferma nel supplemento di rapporto quanto già riferito. Non ci sono dubbi sul comportamento, quanto alla difesa, nonostante il richiamo alla figura del Venturelli, quale accompagnatore ufficiale della squadra, tale mansione non è sufficiente a consentire la sua presenza nel recinto spogliatoi allorchè abbia subito, come nel caso in esame, una sanzione disciplinare di espulsione. In base alla sanzione comminata, egli deve abbandonare il terreno di gioco e le zone interne qualsiasi mansione gli sia attribuita dalla società. Tuttavia sotto il profilo della congruità della sanzione, la medesima appare eccessiva e va ridimensionata.
P.Q.M.
la C.S.A.T. accoglie il reclamo e riduce l’inibizione al signor Andrea Venturelli fino al 11 marzo 2026, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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