C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Coreglia 2018 avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, avverso le seguenti sanzioni inflitte: (C.U. 28 del 10.12.2025) “AMMENDA Euro 400,00 COREGLIA 2018
Reclamo proposto dalla società Coreglia 2018 avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, avverso le seguenti sanzioni inflitte: (C.U. 28 del 10.12.2025) “AMMENDA Euro 400,00 COREGLIA 2018 Per omessa custodia del cancello di accesso al recinto spogliatoi, che determinava l'indebita presenza di soggetto terzo non autorizzato, riconducibile alla società ospitante, che impediva l'accesso del D.G. al proprio spogliatoio, ed in particolare quest'ultimo riusciva a farvi faticosamente ingresso grazie all'intervento di un calciatore della società ospitata, cui faceva seguito la richiesta di intervento da parte della forza pubblica, su chiamata del D.G.. Condotta di cui si apprezza la particolare gravità, tenuto conto del fatto che il D.G. aveva dovuto abbandonare repentinamente il terreno di gioco a causa ed in conseguenza delle gravi intemperanze dei giocatori del Coreglia che, per l'appunto, lo stavano rincorrendo per finalità sicuramente non lecite. Per propri sostenitori che durante tutta la durata della gara offendevano la figura e l'operato del D.G., minacciandolo in modo reiterato e specifico. Per soggetti terzi non identificati, ma riconducibili alla società ospitante per l'utilizzo di tute di rappresentanza, che offendevano il D.G.. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 10/ 6/2026 LUCCHESI THOMAS (COREGLIA 2018) Per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., accompagnato d specifica minaccia. In particolare, successivamente all'adozione del provvedimento disciplinare e contestualmente all'esibizione da parte del D.G. del cartellino rosso, il calciatore cercava di afferrarlo dalla mano per gettarlo a terra, pur senza riuscirvi grazie alla prontezza di riflessi del D.G. che si allontanava repentinamente fischiando altresì la fine della gara per lo spirare del tempo regolamentare. Dappoi, il calciatore, unitamente ad altri compagni di squadra, rincorreva l'arbitro per finalità sicuramente non lecite e quest'ultimo raggiungeva il proprio spogliatoio a cui riusciva a fare faticosamente accesso (essendo lo stesso ostruito da soggetto terzo riconducibile alla società ospitante) grazie all'intervento di un calciatore della società ospitata. SQUALIFICA FINO AL 10/ 5/2026 MICHELINI GIANFRANCO (COREGLIA 2018) Per comportamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del D.G., conseguente ad una decisione arbitrale. Contestualmente a ciò, il calciatore si dirigeva, unitamente ai propri compagni di squadra, nei confronti del D.G. e lo accerchiavano, ed in particolare il calciatore tentava di spingere indietro l'arbitro cercando il contatto all'altezza delle spalle, riuscendovi, seppur lievemente, e ciò grazie alla prontezza d riflessi del D.G. che in tali circostanze arretrava al fine di sottrarsi a tali gravi condotte. Successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava la fuoriuscita dal terreno di gioco per circa un minuto. Sanzione aggravata dalla rivestita qualità di capitano. La Società reclamante afferma quanto segue. Circa l’ammenda, sostiene che durante la partita nessun dirigente fuori lista fosse in campo e che i cancelli, a maggior ragione, fossero chiusi. Solo dopo circa 15 minuti dal termine della gara, un proprio dirigente avrebbe fatto entrare in campo il padre del giovane D.G., in particolare, tale dirigente avrebbe serenamente fornito assistenza al D.G. essendo altri dirigenti impegnati a sedare la confusione determinata anche dal fatto che un giocatore della Società ospitata aveva spaccato con un pugno la porta dello spogliatoio, anzi sarebbe stato proprio il medesimo dirigente a chiamare i carabinieri consentendo nel contempo al padre del D.G. di entrare nello spogliatoio per assistere il figlio in difficoltà. Circa la squalifica di Michelini Gianfranco, la Società reclamante evidenzia che il D.G., rendendosi conto di aver convalidato erroneamente un gol al Barga, sarebbe come scappato in mezzo al campo, cosicché sarebbe stato avvicinato da 4/5 giocatori del Coreglia che intendevano parlare con lui e protestare per la decisione assunta; in tale frangente sarebbe verosimilmente stato toccato (non colpito) da qualcuno che non avrebbe identificato ed avrebbe quindi espulso il Michelini, il quale, rivestendo la qualifica di capitano, sarebbe stato ritenuto responsabile dell’accaduto dal D.G.. Di poi, il Michelini avrebbe cercato, per circa 1 minuto, di parlare all’Arbitro senza riuscirvi, dopodiché sarebbe uscito dal campo mettendosi le mani nei capelli. Circa la squalifica di Lucchesi Thomas, la Reclamante riconosce che quest’ultimo avrebbe effettivamente provato ad estrarre il cartellino dalle mani del D.G., proferendo forse anche un’offesa, tuttavia, a quel punto, l’Arbitro si sarebbe impaurito vedendo gli animi accesi, avrebbe fischiato la fine della gara ed avrebbe poi avuto come l’istinto di scappare verso lo spogliatoio. In buona sostanza – afferma ancora la Reclamante - si sarebbe trattato di una situazione di tensione, ma senza che vi fosse alcun reale pericolo per l’incolumità dell’Arbitro, il quale verosimilmente si sarebbe intimorito solo per la mancanza di esperienza dovuta alla giovane età. Per l’effetto la Società Coreglia chiede una riduzione delle sanzioni impugnate. Richieste osservazioni al D.G. alla luce del reclamo proposto, questi conferma integralmente quanto già refertato, precisando, contrariamente a quanto sostenuto dalla Reclamante, di essere stato lui stesso e non un dirigente del Coreglia a chiamare i Carabinieri, in particolare il padre è stato fatto entrare nello spazio antistante lo spogliatoio per assicurare maggiore sicurezza da una Carabiniera, la quale ne aveva in precedenza appurato le generalità. Precisa, inoltre, di non essere scappato a centrocampo al momento del goal del Barga, ma di aver raggiunto il centrocampo come si suole fare dopo la convalida di una rete. Conferma di essere stato lievemente toccato ad una spalla dal giocatore Michelini, il quale aveva l’intento di spingerlo, intento nel quale non riusciva in quanto il D.G. indietreggiava prontamente. Nega di aver affermato che il Michelini sarebbe stato espulso in quanto ritenuto responsabile per la qualifica di capitano rivestita al momento ed asserisce di aver solo detto al calciatore che in quanto capitano avrebbe dovuto dare l’esempio anche perché stava ritardando l’uscita dal terreno di gioco. Precisa, infine, di aver sancito il termine della gara con il triplice fischio, non per timore, ma perché la stessa si era ormai effettivamente conclusa, compreso il tempo di recupero, successivamente raggiungendo con prontezza gli spogliatoi. L’art. 61 comma 1 del C.G.S., come noto, attribuisce forza probatoria privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi supplementi. Pur tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la Corte non recepisce acriticamente quanto dichiarato dall’Arbitro, bensì conserva un margine di discrezionalità al fine di valutare la piena attendibilità e fondatezza del rapporto di gara. Nondimeno, ad avviso del Collegio, nel caso di specie la refertazione dell’Arbitro risulta chiara e coerente ed anche le precisazioni fornite con il supplemento richiesto risultano puntuali e pertinenti. Anzi, semmai, proprio la versione fornita dalla Società desta alcune perplessità, ad esempio laddove la medesima sostiene che non vi fosse presenza di dirigenti fuori lista, mentre invece, proprio il nominativo del dirigente, che si afferma aver prestato assistenza al D.G. facendo entrare il padre e chiamando i Carabinieri, non risulta presente nella distinta di gioco. In definitiva, negli atti ufficiali non sono rinvenibili elementi idonei a porre in dubbio quanto riportato dall’Arbitro e gli addebiti contestati trovano piena conferma sotto il profilo dell’an. Tuttavia, il reclamo proposto impone altresì al Colegio di valutare le sanzioni irrogate dal G.S.T. anche sotto il profilo del quantum. Per quanto riguarda l’ammenda, i fatti contestati sono piuttosto gravi. Le circostanze che vi fosse un soggetto non identificato (ma certamente riconducibile certamente al Coreglia, Società della quale indossava la tuta) che impediva fisicamente al D.G. di accedere allo spogliatoio mentre lo stesso D.G. era inseguito in maniera minacciosa da alcuni giocatori del Coreglia, hanno certamente posto l’Arbitro in una situazione di paura e prostrazione, tale da costringerlo a chiamare le forze dell’ordine. Detta situazione è scaturita dalla scellerata condotta dei tesserati del Coreglia e non ha niente a che vedere con la giovane età o supposta inesperienza del D.G., cosicché deve essere adeguatamente sanzionata. In ragione di ciò, l’ammenda inflitta dal G.S.T., nonostante la categoria, deve ritenersi senz’altro congrua ove non addirittura mite, ancorché non meritevole di una reformatio in peius, che, giova ricordare, per giurisprudenza costante di questa Corte, viene adottata solo in casi di significativa difformità. Diversamente, le squalifiche inflitte ai calciatori Michelini e Lucchesi, benché le condotte addebitate ai medesimi siano certamente stigmatizzabili, risultano eccessive ove considerate alla luce degli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte per casi assimilabile e devono quindi essere proporzionatamente rimodulate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana conferma l’ammenda inflitta alla Società Coreglia 2018, mentre riduce la squalifica inflitta al calciatore Lucchesi Thomas fino a tutto il 30.04.2026 e quella inflitta al calciatore Michelini Gianfranco fino a tutto il 31.03.2026. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già versata o addebitata.Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Coreglia 2018 avverso il provvedimento del G.S. di Lucca, avverso le seguenti sanzioni inflitte: (C.U. 28 del 10.12.2025) “AMMENDA Euro 400,00 COREGLIA 2018"
