C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Santa Maria a Monte avverso il provvedimento del G.S.di Pisa, con il quale è stato squalificato il calciatore Donato Jacopo Lemma per 8 gare effettive. (C.U. n. 28 del 11.12.2025).
Reclamo proposto dalla società Santa Maria a Monte avverso il provvedimento del G.S.di Pisa, con il quale è stato squalificato il calciatore Donato Jacopo Lemma per 8 gare effettive. (C.U. n. 28 del 11.12.2025).
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società A.S.D. Santa Maria a Monte impugna la squalifica per otto gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Donato Jacopo Lemma, con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario a palla lontana, alla notifica offendeva e minacciava il Dg, profferendo anche espressione blasfema”. La reclamante contesta parzialmente la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale, osservando che l’episodio che ha determinato l’espulsione del calciatore è avvenuto in un contesto di gioco a palla contesa, comunque senza volontà di arrecare lesioni e/o danni all’avversario, e che l’espressione minacciosa pronunciata dal calciatore al momento della notifica non si è poi concretizzata. Chiede, quindi, una riduzione della sanzione inflitta. La Corte, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è quindi riunita in camera di consiglio per la discussione e conseguente decisione. Il reclamo è infondato e quindi deve essere rigettato. La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante non trova riscontro nel contenuto degli atti ufficiali, i quali, contrariamente a quanto sostenuto, evidenziano la natura volontaria e gratuita del gesto compiuto a palla lontana dal calciatore nei confronti dell’avversario, integrando a tutti gli effetti la condotta prevista e punita dall’art. 38 C.G.S., emergendo, dall’esame specifico delle risultanze istruttorie, la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità, volontarietà e aggressività del gesto, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce. Le risultanze ufficiali confermano inoltre, ex art. 61 C.G.S., sia il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro, sia il pronunciamento di un’espressione blasfema. Ricostruita così la vicenda, il Collegio ritiene che non ci sia spazio per ridurre la sanzione inflitta, in quanto correttamente calibrata dal Giudice di prime cure mediante l’applicazione della sanzione cumulativa per le condotte previste e sanzionate dagli artt. 36, comma 1, lett. a), 37, comma 1, lett. a) e 38 C.G.S.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Santa Maria a Monte; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone l’incameramento definitivo della tassa di reclamo versata;
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