C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Impruneta Tavarnuzze avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Lanfranchi Niccolò è stato squalificato fino al 18.01.2026 (C.U. n. 37 del 11.12. 2025).
Reclamo proposto dalla società Impruneta Tavarnuzze avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Lanfranchi Niccolò è stato squalificato fino al 18.01.2026 (C.U. n. 37 del 11.12. 2025).
Reclama la società Impruneta Tavarnuzze avverso la squalifica fino al 18/1/2026 del calciatore Lanfranchi Niccolò “per aver offeso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano” La reclamante non nega completamente i fatti rilevando che semmai il proprio calciatore ha rivolto al D.G. una frase inopportuna, figlia della concitazione del momento stante l’espulsione di due suoi compagni di squadra. Chiede una riduzione della sanzione e che la stessa venga disposta a giornate anziché a tempo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, riporta integralmente la frase profferita dal calciatore così come già evidenziato nel primo rapporto di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Toscana esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Dal rapporto dell’arbitro e dal suo supplemento appare evidente che il calciatore ha offeso l’arbitro in maniera chiara e non suscettibile di interpretazione. La sanzione è stata inoltre aggravata dal ruolo di capitano della squadra che, a parere di questo Giudice, si è comportato in maniera diametralmente opposta rispetto al ruolo ricoperto che dovrebbe essere incentrato nel colloquio sereno e con rispetto verso il D.G. In merito alla richiesta di trasformazione della squalifica, la Corte rileva e ripete che non è possibile modificare le modalità della stessa inflitta dal G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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