C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Rinascita Doccia avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, relativo all’esito gara San Piero a Sieve – Rinascita Doccia del 30.11.2025 (C.U. n. 27 del 18.12. 2025).
Reclamo proposto dalla società Rinascita Doccia avverso il provvedimento del G.S. di Firenze, relativo all’esito gara San Piero a Sieve – Rinascita Doccia del 30.11.2025 (C.U. n. 27 del 18.12. 2025).
Reclama la società Rinascita Doccia avverso la seguente disposizione del G.S. “Gara del 30/11/2025 S. PIERO A SIEVE A.S.D. - RINASCITA DOCCIA A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 10/12/2025, questo Giudice Sportivo Territoriale rileva quanto segue. La U. S. Rinascita Doccia proponeva rituale ricorso adducendo l'irregolarità della partita S. Piero a Sieve A.S.D. - U.S. Rinascita Doccia valevole per il campionato categoria Allievi disputata il 30/11/2025 e terminata sul campo con il risultato finale di 5 - 1; la ricorrente sosteneva infatti che il S. Piero a Sieve A.S.D. avesse violato le norme, in specie l'Art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, impiegando il giocatore Caccamo Andrea squalificato per 3 gare nel campionato Allievi B, giusto comunicato D.P. FI CU n. 23 del 19/11/2025. Appurata la regolarità del procedimento di attivazione della Giustizia Sportiva, acquisiti gli atti della gara ed effettuate le necessarie verifiche da cui emergeva l'effettiva squalifica del calciatore coinvolto per come riportato dalla ricorrente, il G.S. rileva però come la costante giurisprudenza di questo Organo si sia orientata negli anni verso un'interpretazione letterale della norma che conduce ad una sua portata restrittiva. L'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, al punto 2, qui fedelmente trascritto, sancisce che "il calciatore sanzionato con la squalifica di una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che determinava il provvedimento" pertanto il giocatore Caccamo Andrea, già squalificato per il campionato Allievi B ove era stato sanzionato, era regolarmente abilitato a giocare nel campionato Allievi con la stessa società. Per quanto suddetto questo G.S.T. RESPINGE pertanto il ricorso proposto dalla U.S. Rinascita Doccia ed omologa il risultato ottenuto sul campo di 5 a 1 a favore della A.S.D. San Piero a Sieve; ordina incamerarsi a carico della ricorrente il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva”. La reclamante ripropone avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Toscana il reclamo già presentato al G.S. La stessa ritiene che un calciatore squalificato in un campionato di categoria (ad esempio allievi) non possa partecipare ad alcuna gara della categoria stessa. Rileva infine che altre società nelle stesse condizioni hanno avuto parere negativo all’utilizzo dei calciatori squalificati come nel caso di specie. La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Toscana esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. La norma ex art. 21 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, così come anche riportato nella decisione del G.S. è molto chiara allorché sancisce che un calciatore squalificato deve scontare la pena nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione. Orbene il calciatore Caccamo Andrea, militante nella squadra del S. Piero a Sieve, aveva ricevuto la squalifica nel campionato Allievi B che è campionato diverso rispetto al campionato Allievi U.17 disputato dalla sua squadra nella gara che ci occupa. Pertanto la decisione del G.S. deve essere condivisa.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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