C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Lanciotto Campi avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la Società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 550,00;
Reclamo proposto dalla società Lanciotto Campi avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la Società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 550,00;
Il Sig. Loi Denny squalificato sino al 18.2.2026; i calciatori Bambi Tommaso e Esposito Goretti Giacomo squalificati rispettivamente per 4 e 3 gare effettive. (C.U. 39 del 18.12.2025) Il Giudice sportivo ha inflitto le sanzioni come riportate in apice al presente provvedimento a società, preparatore dei portieri e calciatori, per le intemperanze di alcuni tifosi della squadra di casa che, a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dal DG durante il secondo tempo, offendevano ripetutamente la terna sputando in direzione del secondo assistente (comportamenti reiteratamente recidivi); il Sig. Loi subiva la squalifica a tempo per aver inveito più volte verso il DG, anche dopo essere uscito dal terreno di gioco; il Sig. Esposito Goretti per aver colpito a volto un avversario con uno schiaffo, per aver protestato dopo l’espulsione ed essere rientrato in campo sempre allo scopo di proseguire nelle proteste; il Sig. Bambi (capitano) per aver protestato dopo l’espulsione del compagno proferendo frasi irriguardose (“…te non arbitri più, scandaloso…”) e per essersi rifiutato di lasciare immediatamente il campo, ritardando la ripresa del gioco. Le sanzioni inflitte dal GS muovono dalla precisa indicazione degli accadimenti riportati nel rapporto di gara. La reclamante, nei tempi e con le forme consentite dal CGS, impugna il provvedimento del GS, asserendo che il proprio calciatore Goretti avrebbe colpito l’avversario accidentalmente nella concitazione dell’azione, subendo a sua volta la reazione dello stesso (fatto di cui il DG non avrebbe tenuto di conto nell’assumere le dovute decisioni di campo). Il capitano Bambi, facendo valere il proprio ruolo, avrebbe chiesto soltanto spiegazioni riguardo alla decisione del DG di sanzionare il Goretti, senza proferire frasi offensive o irrispettose. Il gioco non riprendeva immediatamente non per fatto imputabile al Bambi, ma per la confusione che si era generata a seguito della fase concitata della partita. Il Sig. Loi, infine, non avrebbe assolutamente offeso il DG, spronando invece quest’ultimo a riprendere tempestivamente il gioco. Si nega poi in reclamo che tifosi appartenenti alla società reclamante, abbiamo sputato verso l’assistente. Non può non evidenziarsi sin d’ora che il contenuto del breve reclamo è costituito da mere asserzioni che si limitano ad avversare la ricostruzione dei fatti come offerta dal DG e dal suo secondo Assistente, senza fornire riscontri o prove utili a vincere la fede privilegiata del referto. D’altro canto lo stesso DG, interpellato dalla Corte al fine di ottenere una supplementare precisazione degli avvenimenti proprio alla luce del reclamo avanzato, con rinnovata puntualità descrive l’azione di gioco dalla quale ha generato il gesto violento di Goretti, confermando le reiterate proteste del medesimo e il suo ingresso in campo dopo l’espulsione; confermando i fatti attributi al Bambi e le parole da esso proferite come già virgolettate nel rapporto gara; ribadendo gli atteggiamenti sanzionati tenuti da Loi, quando ormai il gioco era in procinto di essere ripreso. Relativamente alle intemperanze del pubblico che hanno generato l’ammenda da parte del GS verso la società, il secondo Assistente conferma che sul finire di gara alcuni sostenitori del Lanciotto posizionati dietro la recinzione a ridosso della tribuna, offendevano la terna; tre o quattro di loro sputavano nella sua direzione; uno di loro impugnava una bandiera con i colori sociale della squadra di casa. Gli atti letti ed acquisiti dalla Corte, permettono di non avere dubbi circa i fatti ed i comportamenti descritti in referto e nei supplementi resi, ed imputati ai tesserati del Lanciotto Campi ASD, ed alla società medesima per responsabilità oggettiva. Le sanzioni inflitte dal GS appaiono proporzionate e ben motivate, dunque il reclamo non appare meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.
Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Lanciotto Campi avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la Società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 550,00;"
