C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 21/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società GF Rione in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale in relazione all’esito della gara Atletico Viareggio – GF Rione del 18/12/2025. (C.U. n. 41 del 30/12/2025).
Reclamo proposto dalla società GF Rione in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale in relazione all’esito della gara Atletico Viareggio – GF Rione del 18/12/2025. (C.U. n. 41 del 30/12/2025).
Propone reclamo la società ASD F.C. Rione avverso la decisione del GS Regionale della Toscana che disponeva la perdita della gara con il punteggio di 0-6, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 100,00, per non essersi presentata in campo per disputare la partita in epigrafe. La società reclamante invoca la causa di forza maggiore chiedendo la ripetizione della gara Infatti a causa di un incidente stradale avvenuto sulla A11 la squadra sarebbe stata impossibilitata ad uscire dall’autostrada al casello di Viareggio-Camaiore e, quindi non avrebbe potuto partecipare alla gara a causa del protrarsi della chiusura autostradale. Rileva la Corte Sportiva d’Appello come il reclamo, sebbene preannunciato nei termini, sia inammissibile ai sensi dell’art. 55 numero 2 NOIF. Infatti, tale articolo testualmente recita:” La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda ed ultima istanza. La reclamante avrebbe dovuto proporre il reclamo con cui invocava la forza maggiore al Giudice Sportivo Regionale e non a questa Corte, la quale di fatto non ha giurisdizione in prima istanza. La Corte Sportiva d’Appello, pertanto, senza entrare nel merito del ricorso medesimo, non può che prendere atto della carenza procedurale di cui all’art 55 n° 2 NOIF e dichiararlo inammissibile.
P.Q.M.
La C.A.S.T. dichiara inammissibile il reclamo, non prendendolo in esame ai sensi dell’Art. 55 n° 2 NOIF, conferma il provvedimento del CST della Toscana e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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