C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 21/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Ramini in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Leal Fernandez Jeffry, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 41 del 30/12/2025).
Reclamo proposto dalla società Ramini in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Leal Fernandez Jeffry, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 41 del 30/12/2025).
Il reclamo - avanzato dalla Società A.S.D. U.S. Ramini innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara Ramini - Castelnuovo Garfagnana US del 21 dicembre 2025, che hanno portato alla squalifica del calciatore Leal Fernandez Jeffry per quattro gare effettive. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica offendeva il D.G”. Nel reclamo, la società sostiene che il giocatore, nel secondo tempo, avrebbe subito un fallo da un avversario e la notifica del secondo giallo avrebbe innescato una reazione molto accesa ma mai offensiva verso il D.G.. La società dunque non contesta l’espulsione per doppia ammonizione ma vuole precisare che la reazione del giocatore (gesti) sarebbe stata dovuta alle continue provocazioni della tifoseria avversaria e si sarebbe limitata solo una forte contestazione senza offese nei confronti del DG. Pertanto la reclamante conclude per l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. I fatti riportati nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata nell'ordinamento sportivo, risultano confermati anche nel supplemento dove l’arbitro si limita ad un laconico: “Confermo le offese ricevute dell’atleta dopo il sanzionamento del provvedimento disciplinare, quindi confermo in toto quanto descritto sul referto di gara.” Non una parola per dettagliare il fatto ovvero per sostenere o censurare la tesi difensiva. Occorre rammentare che quando la Corte richiede delucidazioni in merito ad un episodio contestato, invia il reclamo affinché il D.G. possa fornire elementi ulteriori rispetto a quanto già trascritto nel rapporto di gara; infatti il rapporto di gara fa necessariamente parte del fascicolo e quindi è già stato oggetto di opportuna valutazione sia da parte del G.S.T. che, successivamente all'impugnazione, da parte del giudice di seconda istanza. Limitarsi a scrivere per la seconda volta le stesse frasi inserite nel primo atto o richiamarlo solo per confermare quanto in esso riportato non coadiuva minimamente la funzione giudicante che dovrebbe nutrirsi di specifiche notazioni del D.G. derivanti dalle censure mosse dalla reclamante. In ogni caso il documento dell'arbitro conferma la dinamica originariamente riferita e il comportamento oltraggioso assunto dal giocatore ed il referto di gara ed il suo supplemento costituiscono prove privilegiate; le sue dichiarazioni formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell'ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. L'atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulla sola negazione dei fatti attribuiti al tesserato, confliggendo inesorabilmente con quanto contenuto nel rapporto di gara. In effetti, occorre evidenziare che l'arbitro attesta di aver chiaramente rilevato le condotte offensive rivolte dal calciatore Leal Fernandez Jeffry nei suoi confronti dopo la notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione. La circostanza che la società riconosca la legittimità (ovvero non contesti) l’espulsione per doppia ammonizione ma confuti solo le successive condotte offensive non può trovare adesione di fronte alla chiarezza del referto arbitrale. Le provocazioni della tifoseria avversaria addotte dalla società non possono costituire giustificazione per le successive condotte offensive nei confronti dell'ufficiale di gara, né possono rappresentare circostanze attenuanti idonee a ridurre la sanzione. Assodati i fatti, la norma violata risulta quella contenuta nell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: "Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara". La quantificazione appare dunque corretta e proporzionata nel caso di specie vista la limitata e temporalmente isolata, condotta illecita.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la squalifica di quattro gare effettive inflitta al calciatore Leal Fernandez Jeffry. Dispone l'incameramento della relativa tassa.
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