C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 21/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Carli Salviano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del calciatore Perosino Andrea, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 36 del 07/01/2026).
Reclamo proposto dalla società Carli Salviano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del calciatore Perosino Andrea, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 36 del 07/01/2026).
Il reclamo - avanzato dalla Società P. Carli Salviano A.S.D. innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.di Livorno con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara Orlando Calcio Livorno - P. Carli Salviano del 4 gennaio 2026, che hanno portato alla squalifica del calciatore Andrea Perosino per quattro gare effettive. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Per comportamento ingiurioso verso il d.g”. Nel reclamo, la società sostiene che al momento della proposizione del primo atto di impugnazione non aveva potuto prendere visione del referto arbitrale, per cui integra con un supplemento le sue motivazioni al fine di integrare le proprie deduzioni alla luce del contenuto del referto stesso. Nel documento la Società non intende contestare il contenuto del referto, né la censurabilità delle espressioni utilizzate dal calciatore, che vengono riconosciute come non conformi ai doveri di correttezza e lealtà sportiva. Desidera però contestualizzare l'episodio che si sarebbe verificato a seguito della concessione di un calcio di rigore nelle fasi finali dell’incontro, in un momento di particolare impeto agonistico. Evidenziando poi che le intemperanze sarebbero state esclusivamente verbali e l’assenza di atteggiamenti aggressivi o minacciosi ritiene che tali circostanze siano idonee ad attenuare la sanzione dell’art. 36 CGS, permettendo una graduazione della medesima in termini di maggiore proporzionalità. Il reclamo non può essere accolto. I fatti riportati nel referto di gara, non vengono contestati dalla reclamante ed anzi, sono interamente confermati dal supplemento arbitrale il quale, non solo riporta, come richiesto, le dinamiche dei comportamenti illegittimi ma si spinge persino, anche se “sommessamente”, ad anticipare la decisione del reclamo valutandone la fondatezza. Assodati i fatti, la norma violata risulta quella contenuta nell’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Le motivazioni correlate al momento agonistico o all’assenza di ulteriori fatti illeciti non sono idonee a rappresentare un’attenuante. Normalmente le offese sono espresse verbalmente o, al massimo, con dei gesti e l’assenza di ulteriori comportamenti illeciti intimidatori o violenti non può mitigare la sanzione ma solo escludere l’inasprimento della medesima, impedire l’applicazione di altre norme dotate di sanzioni decisamente più severe e consentire, come in questo caso, la commisurazione all’interno dei minimi limiti edittali. In punto di quantificazione la sanzione di quattro gare effettive appare corretta e proporzionata nel caso di specie. Infatti, come segnalato, la squalifica minima di quattro giornate - irrogabile solo nei casi di minima entità, con condotte puntiformi e circoscritte temporalmente - trova applicazione nel caso di specie considerando che la condotta del calciatore, pur censurabile, si è limitata a espressioni verbali offensive senza degenerare in comportamenti più gravi e l’oltraggio viene valutato come unica condotta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la squalifica di quattro gare effettive inflitta al calciatore Andrea Perosino.
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