Reclamo proposto dalla società Romagnano Calcio avverso il provvedimento del G.S. di Lucca con il quale è stato squalificato l’allenatore Sig. Vatteroni Franco sino al 17.6.2026. (C.U. 29 del 17.12.2025)
Il Giudice sportivo ha squalificato il Sig. Vatteroni, allenatore della società reclamante, sino al 17.6.2026, per avere lo stesso protestato contro il DG impedendogli di raggiungere lo spogliatoio, facendo ostruzione con il proprio corpo. Reiterava la propria condotta alla notifica del provvedimento tentando di raggiungere il DG con fare aggressivo, trattenuto da soggetti terzi; compiva gesti offensivi, sbatteva più volte la porta dello spogliatoio. Posizionatosi sulle tribune durante il secondo tempo, reiterava le proteste. Dalla lettura del rapporto di gara, si apprende specificamente il tenore delle frasi proferite al DG: “non capisci niente, non sai le regole”.. “Non mi interessa, era fuorigioco, non sai le regole, voi arbitri siete tutti uguali, volete sempre avere ragione, dici di stare zitto e voi dovreste imparare ad arbitrare”; dopo la notifica dell’espulsione, continuava “ma come rosso? non ho fatto niente”. Dalla tribuna, poi, esprimeva più volte frasi ritenute ironiche, del tenore che segue “Complimenti arbitro, il fuorigioco proprio non sai cos’è”. Il reclamo proposto dalla società, muove preliminarmente dalla contestazione della ricostruzione dei fatti come descritti nel rapporto di gara; nell’atto di parte si ridimensionano le espressioni proferite dall’allenatore; si nega la circostanza secondo la quale lo stesso si sarebbe frapposto tra il DG e gli spogliatoi; non avrebbe assolutamente sbattuto porte né sarebbe stato necessario l’intervento di terzi per placarlo. L’impugnazione prosegue poi prendendo in esame, e contestando, la sanzione sotto il profilo del quantum. Si sostiene che la qualificazione giuridica della condotta debba inquadrarsi nell’articolo 36 CGS lettera a), in assenza di qualsivoglia contatto fisico tra l’allenatore e il DG. Parrebbe però aver adoperato il GS, criteri di attribuzione della sanzione maggiormente compatibili con la lettera b) del citato articolo (minimo edittale 8 giornate o a tempo determinato, per condotta ingiuriosa che si concretizza con un contatto fisico). Con proprio supplemento reso su impulso della Corte, il DG conferma nel dettaglio le circostanze già descritte in referto, riportando le medesime frasi rivoltegli dall’allenatore; confermando le dinamiche degli eventi narrati; ribadendo l’assenza di qualsivoglia contatto fisico tra le parti durante la concitazione dei momenti. Gli atti permettono di ricostruire gli eventi con certezza, potendosi ritenere fedele il racconto del DG, coerente e circostanziato; per niente minato dalle contestazioni in fatto della reclamante, che si esauriscono in mere e indimostrate asserzioni, prive di riscontro probatorio. D’altro canto il reclamo merita di essere apprezzato con riferimento alle deduzioni in diritto, dunque rispetto alla ritenuta sproporzionata applicazione della sanzione, anche muovendo dai fatti come precisati dal DG. Ed infatti, si rileva, come gli atteggiamenti ripetuti dal Signor Vatteroni, così come le espressioni da esso proferite, siano senz’altro da qualificarsi come irriguardosi, al limite aggravati dalla reiterazione e dalla durata degli stessi. E’ certo che l’atteggiamento di protesta abbia avuto connotati di veemenza. Non risulta però essersi mai verificato alcun contatto fisico tra l’allenatore e il DG; le stesse espressioni verbali, certamente censurabili, non hanno mai travalicato nella volgarità a cui spesso è dato assistere in circostanze analoghe. Stigmatizzando dunque il comportamento del Signor Vatteroni, la Corte ritiene che la condotta contestata debba ricondursi effettivamente alla fattispecie disciplinata dall’art. 36 lettera a) del CGS, giustificando l’applicazione della sanzione a tempo determinato, riproporzionando però la medesima agli accadimenti, e dunque riducendola a mesi 3 e 15 giorni
P.Q.M.
la C.S.A.T. accoglie il ricorso. Ridetermina la squalifica riducendola sino al 2.4.206. Si restituisce la tassa. Delibera depositata in data 26.01.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 86 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
