C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Caldine in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico dei calciatori Moscardi Dario Biniam, squalificato fino al 14/3/2026 e Pugi Alessio, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 29 del 30.12.2026)

Reclamo proposto dalla società Caldine in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico dei calciatori Moscardi Dario Biniam, squalificato fino al 14/3/2026 e Pugi Alessio, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 29 del 30.12.2026)

Reclama la società Caldine avverso le seguenti squalifiche inflitte dal G.S. a) Squalifica fino al 14/03/2025 inflitta al calciatore Moscardi Dario Biniam il quale calciava il pallone nella direzione del D.G. senza colpirlo. Al contempo profferiva frase blasfema. Sanzione aggravata in quanto, al momento, Capitano. b) Squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Pugi Alessio per avere offeso il D.G. Sanzione aggravata in quanto Capitano. La reclamante quanto al calciatore Moscardi non contesta le offese rivolte al D.G., tuttavia ritiene che il calcio al pallone è stato del tutto involontario e istintivo anche in virtù del fatto che la propria squadra stava giocando con 9 calciatori in quanto alcuni suoi compagni erano stati precedentemente espulsi. Il calcio al pallone non era certamente indirizzato all’arbitro. Per quanto attiene il calciatore Pugi rileva che lo stesso, dopo avere ricevuto numerosi falli dagli avversari intendeva rivolgersi al D.G. per chiedere spiegazioni essendo il capitano della squadra. La reclamante chiede la rivisitazione delle sanzioni indicando quelle che secondo il suo punto di vista sarebbero congrue rispetto ai fatti contestati. L’Arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure contestando ogni assunto della reclamante. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. L’assunto dell’arbitro appare assolutamente convincente per quanto attiene il comportamento dei due tesserati della società Caldine che sono stati espulsi. Da evidenziare che entrambi i predetti, al momento della violazione delle norme comportamentali, rivestivano la funzione di capitano della squadra il che denota l’aggravamento della loro posizione processuale. Da segnalare la singolarità della richiesta della reclamante la quale intende “indicare la strada” al Giudice in merito alle sanzioni da infliggere ai propri tesserati. Questo Collegio rileva che la parte sanzionatorie spetta al Giudice Sportivo in primo grado ed alla Corte Sportiva Territoriale di Appello in secondo grado, i quali Giudici agiscono in assoluta autonomia decisionale. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni il Collegio ritiene che le stesse siano state ben graduate dal G.S. a nulla valendo la segnalazione da parte della reclamante, nel caso del calciatore Pugi, che lo stesso, essendo stato espulso al nono minuto del primo tempo, abbia già scontato, di fatto, una giornata di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

 

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