C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Bagno a Ripoli in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Galli Leonardo, squalificato fino al 26/4/2026. (C.U. n. 41 del 30.12.2025)

Reclamo proposto dalla società Bagno a Ripoli in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Galli Leonardo, squalificato fino al 26/4/2026. (C.U. n. 41 del 30.12.2025)

ACD Bagno a Ripoli reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 41 del 30.12.2025 con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 26.4.2026 al calciatore Leonardo Galli per aver offeso il DG dalla tribuna, dopo essere stato sostituito, ed averlo minacciato. Di poi rivolgeva frasi di discriminazione razziale per motivi di colore e religione nei confronti di due calciatori avversari. La società domanda l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione della sanzione inflitta rilevando come appaia inverosimile che il calciatore sanzionato, sostituito al 14’ del secondo tempo, possa essersi trovato già nella tribuna dal 15’ del secondo tempo, come indicato dal DG nel referto arbitrale. Dovendo il calciatore sostituito, per la regola n. 3 del regolamento del Giuoco del calcio, recarsi immediatamente negli spogliatoi o nella propria area tecnica, appare inverosimile che il Galli possa in un solo minuto essersi recato negli spogliatoi, fatto la doccia ed essersi cambiato e poi recatosi nella tribuna, potendo trovarsi al limite nell’area tecnica, omettendo la doccia, pur considerando le temperature rigide del giorno della gara. Ricostruisce quindi la reclamante lo svolgersi dei fatti precisando che il Galli, dopo la sostituzione, si sarebbe recato negli spogliatoi impiegando circa 25 minuti per la doccia, rivestirsi ed uscire, con la conseguenza che il tempo in cui il Galli sarebbe stato in tribuna sarebbe quantificabile in non più di 10 minuti ovvero quando ormai erano già state proferite le offese refertate all’arbitro ed ai calciatori del Bibbiena. A prova di quanto sopra, la reclamante deposita: - certificato medico del Galli datato 18.12.2025 nel quale, tre giorni prima della gara, gli risultano prescritti farmaci per combattere la febbre, circostanza che rende plausibile che il Galli abbia effettivamente fatto la doccia subito dopo la sostituzione, considerate le temperature rigide del giorno della gara; - fermo immagine della ripresa video del Galli che durante la partita del 21.12.25 segna il gol al fine di consentire una sua identificazione visiva; - screenshot estratto dal cellulare di persona presente alla gara che riprende il Galli alle ore 11.37 nella Tribuna; - ingrandimento del precedente screenshot. Le prove sopra depositate, a detta della società, confermerebbero la circostanza che il Galli al 15’ minuto del secondo tempo non si sarebbe trovato in tribuna e non sarebbe stato quindi l’autore delle offese refertate. Deduce poi la reclamante che la voce del Galli potrebbe essere stata equivocata con quella di altri presenti in tribuna considerando che è lo stesso arbitro a dichiarare nel referto che il pubblico del Bagno a Ripoli lo ha offeso ed ha offeso i calciatori avversari per tutto il secondo tempo, dal 1’ al 50’ e, quindi, anche prima dell’avvenuta sostituzione del Galli. La reclamante ha fatto richiesta di essere udita. All’udienza del 23.1.2026, presente il legale della società ACD Bagno a Ripoli, questi si riportava al proprio reclamo insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate, rimettendosi alla Corte affinché venga valutata la credibilità della ricostruzione storica dei fatti riportati dall’arbitro nel referto e, poi, nel supplemento, anche in ordine all’intensità ed alla durata delle offese. Il reclamo non merita accoglimento. Nel successivo supplemento pervenuto a questa Corte dall’arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, il DG conferma quanto già indicato nel referto e dichiara di essere certo che le offese nei suoi confronti e verso i giocatori avversari siano state proferite proprio dal Galli. Pur affermando il DG che il minuto dallo stesso indicato fra la sostituzione ed il recarsi in tribuna del sanzionato possa essere stato errato – ed in ciò si richiama il DG a refertare sempre in modo fedele e preciso i fatti storici occorsi, anche nella loro scansione temporale – egli precisa invece essere certamente vero che, dopo la sostituzione ed anche l’eventuale doccia, il Galli si sia recato nella tribuna e lo abbia offeso e minacciato per almeno 15/20 minuti, così come occorso anche nei riguardi dei calciatori avversari, con ciò unendosi al pubblico che aveva iniziato ad offenderlo già dall’inizio del secondo tempo. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la Corte rileva che la sanzione comminata è perfettamente congrua anche nel quantum rispetto alla condotta appurata, trattandosi di condotta ingiuriosa ai danni del DG ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS e discriminatoria per motivi di colore e religione ex art. 28, comma 2 CGS ai danni dei calciatori avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.

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