C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 29/01/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società AC Giovani Fucecchio 2000 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del calciatore Misho Steven, squalificato fino al 23/3/2026. (C.U. n. 32 del 8.1.2026)

Reclamo proposto dalla società AC Giovani Fucecchio 2000 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del calciatore Misho Steven, squalificato fino al 23/3/2026. (C.U. n. 32 del 8.1.2026)

Il reclamo - avanzato dalla Società A.C. Giovani Fucecchio 2000 innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S. di Pisa con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna, disputata in data 4 gennaio 2026, contro la società Santacroce Calcio U.S. A.S.D., che hanno portato alla squalifica del calciatore fino al 23 marzo 2026. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Espulso per condotta irrispettosa, alla notifica si avvicinava al DG toccandolo più volte sul petto, reiterando la condotta irrispettosa. Al termine della gara, rientrava senza autorizzazione sul terreno di gioco, protestando nuovamente e chiedendo spiegazioni al DG”. Nel reclamo, la società chiede la riduzione della squalifica comminata a Misho Steven poiché, pur ammettendo che il calciatore abbia ecceduto nelle proteste verbali, nega che il medesimo abbia colpito il direttore di gara. Il tutto nascerebbe dalle proteste successive al gol del vantaggio del Santacroce - ritenuto non valido per una posizione di presunto fuorigioco - e, successivamente, dalla mancata espulsione per secondo giallo del bomber avversario che, già ammonito, si sarebbe tolto la maglia per esultare. Nel reclamo il calciatore “pur ammettendo di aver sbagliato nelle proteste verbali” afferma però di non avere mai colpito il D.G. ed allega una dichiarazione della Società avversaria a sostegno della propria difesa; nel documento, in grassetto, viene negata la sussistenza delle intemperanze verbali e si afferma che la contestazione sarebbe avvenuta “senza assumere atteggiamenti particolarmente irriguardosi o comunque irrispettosi nei confronti del direttore di gara, né durante il provvedimento di espulsione sul terreno di gioco, né successivamente al termine della partita”. Pertanto la reclamante conclude per la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. Sull’inserimento delle dichiarazioni testimoniali questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere le stesse precisando che le Carte Federali stabiliscono, in modo preciso, le modalità di assunzione del mezzo istruttorio. E’ evidente come la regolamentazione contenuta nell’art. 60 del C.G.S. - sia della preventiva fase di ammissione (“indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova”) che della successiva fase di acquisizione della prova testimoniale - non possa essere “aggirata” con deposizioni scritte che consentirebbero di introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. Inoltre l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce anche, al primo comma, che: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all’art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”. Pertanto le dichiarazioni allegate alla memoria non possono essere ammesse non ravvisandosi, nel caso di specie, alcuna necessità di integrare il quadro probatorio già sufficientemente cristallizzato; infatti la deposizione avrebbe potuto essere introdotta solo in caso di necessità cioè quando i classici mezzi di prova risultino carenti, contraddittori o inesistenti. Infine deve sottolinearsi che, nel caso sub judicio, persino la reale paternità della “dichiarazione” allegata risulta incerta difettando la presenza della firma del vicepresidente della società Santacroce (e nemmeno del relativo timbro della società) che, asseritamente, si sarebbe assunto la responsabilità della veridicità delle affermazioni ivi contenute. Al contrario, l’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce invece che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. I fatti riportati nel rapporto di gara sono confermati dal supplemento arbitrale nel quale il D.G. ribadisce che il calciatore Misho Steven, dopo l’espulsione per comportamento irriguardoso, si sarebbe avvicinato e lo avrebbe colpito “per tre volte in rapida successione sul petto, pronunciando la frase ’bravo, sei un grande’, per poi oltrepassarmi e dirigersi verso l’uscita”. Precisa però che “il gesto non presentava connotazioni violente, considerata la moderata intensità dello stesso, ma veniva da me percepito come irrispettoso in quanto espressione di una inopportuna confidenza, sia verbale che fisica, manifestata in modo sarcastico nei confronti del provvedimento disciplinare adottato e della mia persona in qualità di Direttore di Gara” e conferma, nel resto, il rapporto di gara per quanto avvenuto a fine gara. Occorre evidenziare che l’arbitro, ad onta di quanto dedotto dalla società reclamante, attesta di aver chiaramente percepito le frasi irrispettose del giocatore Misho Steven e conferma integralmente sia il contatto fisico inappropriato che il successivo rientro non autorizzato sul terreno di gioco al termine della gara con reiterazione delle proteste. Dunque, per come rappresentato in atti, la condotta del giocatore Misho Steven si articola su più episodi che giustificano pienamente la sanzione irrogata. La condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara, successiva all’espulsione, configura violazione dell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte, recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Ed effettivamente, dopo il provvedimento, il giocatore si sarebbe avvicinato al direttore di gara colpendolo per tre volte in rapida successione sul petto con modalità sarcastiche e irrispettose, reiterando ulteriormente la condotta offensiva già posta in essere. Infine, al termine della gara, nonostante l’espulsione, rientrava illegittimamente sul terreno di gioco per protestare nuovamente e chiedere spiegazioni al direttore di gara. Quanto alla congruità della squalifica, la sanzione irrogata appare corretta e proporzionata al caso di specie. La squalifica minima di otto giornate, prevista dall’art. 36 comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, per il contatto fisico inappropriato, deve essere incrementata per la reiterazione verbale del comportamento irrispettoso dopo la notifica dell’espulsione e per il rientro illegittimo in campo al termine della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica fino al 23 marzo 2026 inflitta al giocatore Misho Steven. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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