C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Olimpic Sarteano in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a carico dei calciatori Ciccariello Gianluca e Fabbrizzi Mattia. (C.U. n. 43 del 8/1/2026)

 

Reclamo proposto dalla Società Olimpic Sarteano in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a carico dei calciatori Ciccariello Gianluca e Fabbrizzi Mattia. (C.U. n. 43 del 8/1/2026)

Reclama la società Olimpic Sarteano avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. ai seguenti calciatori: SQUALIFICA FINO AL 8/ 5/2026 CICCARIELLO GIANLUCA (OLIMPIC SARTEANO) Per aver offeso il D.G. a fine gara e, dopo ampia rincorsa, per averlo colpito con entrambe le mani sulle spalle, facendolo arretrare solamente di un passo in quanto l'Arbitro aveva assunto una posizione di difesa in reazione al gesto irruento. SQUALIFICA FINO AL 19/ 4/2026 FABBRIZZI MATTIA (OLIMPIC SARTEANO) Per aver spintonato il D.G. a fine gara con entrambe le mani su una spalla, facendolo arretrare di un passo. Alla notifica lo offendeva. La reclamante contesta quanto riferito dall’arbitro nel rapporto di gara che non riporterebbe il reale accadimento dei fatti. In particolare per quanto attiene il calciatore Ciccariello Gianluca, non sarebbe vero che lo stesso abbia effettuato una rincorsa verso l’arbitro colpendolo successivamente con entrambe le mai e facendolo arretrare. Secondo la difesa il calciatore si sarebbe semplicemente avvicinato al D.G. per chiedere spiegazioni e, nel “fervore della protesta” avrebbe toccato minimamente l’arbitro per richiamare la sua attenzione. Per quanto attiene al calciatore Fabbrizi Mattia la difesa della società, anche in questo caso, conferma che vi è stato effettivamente un lieve tocco con la mano sulla spalla del D.G. al solo fine di attirarne l’attenzione. Per entrambi i calciatori viene ammesso che alcune frasi profferite verso l’arbitro sono state ineducate. Per entrambi i calciatori la reclamante evidenzia che gli stessi intendono porre le proprie scuse al D.G. per l’accaduto, concludendo per una sanzione nel minimo edittale e, in ogni caso, con l’applicazione delle attenuanti date dalla concitazione del momento, dall’assenza di recidiva, dalla limitatezza dell’episodio anche grazie all’intervento dei dirigenti e comunque per le scuse manifestate. In via subordinata chiede la rivisitazione dei fatti da parte dell’Organo di Appello con applicazione dei principi di equità e ragionevolezza. In ogni caso chiede il trasferimento degli atti alla Procura Federale per l’analisi del caso. In via istruttoria chiede un supplemento di rapporto da parte dell’arbitro, l’audizione personale dei calciatori e una prova testimoniale. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente in maniera precisa e dettagliata i fatti così come riportato in prime cure. All’udienza del 30/01/2026 la difesa della società è stata resa edotta del supplemento di rapporto arbitrale e la stessa si è fondamentalmente riportata alle tesi difensive esposte nel reclamo in atti. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli Atti Ufficiali, passa in decisione. Il narrato dell’arbitro appare chiaro e inequivocabile e non merita alcun punto di censura. I fatti descritti sia nel primo rapporto che nel suo supplemento coincidono perfettamente e non necessitano di ulteriori conferme. Come è noto la versione dei fatti fornita dall’arbitro, normativamente, riveste il ruolo di prova privilegiata rispetto ad altre versioni a meno che fra il rapporto e il suo supplemento non vi siano discrasie che necessitano di approfondimento. Non è infrequente, infatti, che un arbitro venga chiamato a chiarimenti circa fatti che, a giudizio di questa Corte, non appaiono descritti e motivati con estrema chiarezza e ciò al fine di potere emettere un giudizio sereno e scevro da equivoci. In merito alle istanze istruttorie, il Collegio ritiene inutile il ricorso alla Procura Federale stante la chiarezza dei rapporti arbitrali, ritiene inutile convocare i calciatori i quali, sottoscrivendo il reclamo, avrebbero potuto partecipare all’udienza di trattazione e, in ultimo, respinge la richiesta di prova testimoniale in quanto, come detto, la versione arbitrale appare chiara e inequivocabile e comunque in quanto i capitoli di prova contengono rilievi valutativi o non contestati, determinando pertanto la inammissibilità delle prove orali. In conclusione la responsabilità dei calciatori Ciccariello e Fabbrizi appare chiara ed evidente. Per quanto attiene l’entità della sanzione per entrambi i calciatori la stessa appare congrua rispetto ai fatti contestati.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo per entrambi i calciatori ovvero Ciccariello Gianluca e Fabbrizi Mattia, disponendo l’incameramento della relativa tassa.

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