C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Massese in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a carico del dirigente Biancalana Lelio fino al 15/3/2026. (C.U. n. 45 del 15/1/2026)

Reclamo proposto dalla Società Massese in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a carico del dirigente Biancalana Lelio fino al 15/3/2026. (C.U. n. 45 del 15/1/2026)

Il Giudice sportivo ha squalificato il Sig. Biancalana, dirigente della società US Massese 1919, sino al 15.3.2026, perché usciva dall’area tecnica e protestava. Il Dg, nel proprio rapporto, precisa che il dirigente, dopo essere stato già richiamato, usciva dall’area tecnica di un metro a gioco in svolgimento, urlando “sei scandaloso, devi fischiare cazzo”. La reclamante assume, nella propria concisa impugnazione, che il proprio tesserato non avrebbe pronunciato la frase attribuitagli dal DG. Sostiene quindi che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata rispetto agli eventi, invocando in ipotesi l’applicazione delle attenuanti, giusta l’assenza di qualsivoglia recidiva. Con il proprio supplemento di rapporto, il Dg conferma fedelmente i fatti già puntualmente descritti in referto. Il reclamo non può essere accolto dalla Corte. In fatto, non si offre una ricostruzione degli eventi difforme da quella che, proveniente dal DG, gode comunque di fede privilegiata. Non basta, evidentemente, asserire la mancata profusione di parole o frasi attribuiti all’incolpato, per far dubitare della fedeltà del contenuto del rapporto gara. Quanto alla sostenuta sproporzione della sanzione, dunque relativamente al tema della applicazione della giusta norma al fatto concreto per la determinazione della pena, a questa Corte non appare assolutamente eccessiva l’inibizione comminata sino al 15.3.2026, ai sensi dell’articolo 36 n. 2 lettera a), giusta l’indiscutibile condotta ingiuriosa e irriguardosa.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it