C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dal calciatore Michele Cerica in proprio in opposizione al provvedimento assunto a suo carico dal G.S. Regionale avverso alla squalifica per 3 gare effettive. (C.U. n. 45 del 15/1/2026)
Reclamo proposto dal calciatore Michele Cerica in proprio in opposizione al provvedimento assunto a suo carico dal G.S. Regionale avverso alla squalifica per 3 gare effettive. (C.U. n. 45 del 15/1/2026)
Il calciatore Michele Cerica propone in proprio rituale reclamo avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione:” Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Con rituale e tempestivo reclamo, il reclamante chiede una riduzione della sanzione, afferma che il comportamento attribuitogli non debba essere inquadrato sotto la fattispecie di condotta violenta, non essendo un contatto intenzionalmente violento, ma un normale gesto di dinamica di corsa e protezione non connotato da assenza di volontà lesiva e senza aver procurato alcun danno fisico all’avversario. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Inoltre conferma la dinamica dell’azione e la volontarietà e violenza dell’impatto sull’avversario che portava all’espulsione per condotta violenta. La sanzione comminata è quella prevista come minimo edittale dal CGS e non è passibile di riduzione alcuna.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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