C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Tobbiana avverso il provvedimento del G.S. di Prato, con il quale il calciatore Rossetti William è stato squalificato fino al 21.02.2026. (C.U. n. 31 del 21.01. 2026).
Reclamo proposto dalla società Tobbiana avverso il provvedimento del G.S. di Prato, con il quale il calciatore Rossetti William è stato squalificato fino al 21.02.2026. (C.U. n. 31 del 21.01. 2026).
La società Tobbiana, con comunicazione pec del 22.01.2026 delle ore 23.17, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Prato, pubblicata con il C.U. n. 31 del 21.01.2026, con la quale era stata inflitta la squalifica al calciatore Rossetti William. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 26.01.2026 alle ore 15.49, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Delibera depositata in data 09.02.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 120 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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