C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/02/2026 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Valbisenzio Calcio Academy avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. 47 in data 22.01.2026, in ordine alla regolarità ed esito gara U15 Regionali C11 Maschile AC Prato SSDRL/ ASD Valbisenzio Calcio Academy del 21.12.2025 (2-0).
Reclamo proposto dalla società Valbisenzio Calcio Academy avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. 47 in data 22.01.2026, in ordine alla regolarità ed esito gara U15 Regionali C11 Maschile AC Prato SSDRL/ ASD Valbisenzio Calcio Academy del 21.12.2025 (2-0).
La decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 47 del 22.01.2026, di cui in appresso si riportano le motivazioni, viene ritualmente impugnata dalla soc. ASD Valbisenzio: “Gare del 21.12.2025 Decisioni del Giudice Sportivo 21 – Reclamo della A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy avverso regolarità ed esito gara U15 Regionali Maschile AC Prato SSDRL / A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy del 21.12.2025 (2-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 41 del 30.12.2025; - il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo della società ASD Valbisenzio Calcio Academy, preceduto dal tempestivo preannuncio, con il quale si chiede accertarsi l’irregolarità del tesseramento del calciatore Urban Leonardo e, per l’effetto, applicare, nei confronti dell’AC Prato, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 del C.G.S. Verificato il regolare adempimento delle formalità di rito del ricorso, il G.S.T. ne esamina il merito ed osserva quanto segue. La società ricorrente espone, a fondamento del proprio ricorso, che la società AC Prato avrebbe impiegato, nella gara del 21.12.2025, il calciatore Leonardo Urban dopo che lo stesso risultava essere stato tesserato per la predetta società in conseguenza dello svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, così come pubblicato sul C.U. n. 39 del 18.12.2025 senza che, tuttavia, ve ne fossero i presupposti poiché, ad avviso del ricorrente, non sarebbero decorse almento quattro gare – come previsto dalla norma – senza che lo stesso fosse stato convocato dalla società Coiano S. Lucia Prato, da cui si era poi svincolato. La società AC Prato SSDARL controdeduceva con rituale memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso per sua supposta inammissibilità e comunque perché infondato nel merito, chiedendo quindi l’omologazione del risultato della gara così come conseguito sul campo. Il Giudice Sportivo, letti gli atti difensivi, provvedeva ad acquisire il rapporto della gara in oggetto e verificava che effettivamente il calciatore Leonardo Urban era stato impiegato nel corso della stessa dalla società AC Prato. Si verificava poi che, effettivamente, il medesimo calciatore risultava essere stato svincolato per inattività ex art. 109 NOIF SGS a far data dal 18.12.2025, così come pubblicato sul C.U. n. 39 del 18.12.2025 e pertanto si rendeva necessario acquisire il parere dell’Ufficio Tesseramento su quanto eccepito dalla società reclamante. L’Ufficio interpellato dava atto che la richiesta di svincolo per inattività era pervenuta su richiesta del calciatore interessato e con nulla osta della società Coiano S. Lucia Prato presso cui era tesserato ma che, in seguito alla notizia del reclamo e svolti i necessari accertamenti, era stato riscontrato che il calciatore non ne aveva diritto perché inserito nella distinta di gara Coiano S. Lucia / Sestese Calcio del 23.11.2025, senza che quindi fossero ricorse quattro gare consecutive senza essere convocato. L’Ufficio Tesseramento provvedeva quindi in data 03.01.2026, con effetti ex art. 42, comma 1, lett. a), delle NOIF, a revocare il tesseramento del calciatore Leonardo Urban dandone comunicazione all’interessato ed alla società AC Prato. Precisava infine l’Ufficio che gli atti sarebbero stati inviati alla Procura Federale per le valutazioni ed adempimenti di competenza. Conclusa l’attività istruttoria, questo G.S.T. prende atto che il calciatore Leonardo Urban risulta essere stato tesserato per la società AC Prato dal 19.12.2025 al 03.01.2026, data della revoca del tesseramento per quella società, sebbene poi gli effetti della revoca si esplicano dal V° giorno successivo alla comunicazione del provvedimento. L’accertata irregolarità dello svincolo comporta l’invio degli atti alla Procura Federale per valutare eventuali profili di responsabilità disciplinare da parte dell’interessato e/o delle società coinvolte ma non determina l’irregolarità del tesseramento per il periodo dal 19.12.2025 al 07.01.2026. Deve infatti applicarsi il principio dell’affidamento e della funzione pubblicistica dei Comunicati Ufficiali, ragione per cui la società AC Prato ha legittimamente tesserato il calciatore Urban Leonardo dal 19.12.2025 facendo affidamento su quanto pubblicato sul C.U. n. 39 del 18.12.2025 ed alla qualifica di calciatore svincolato assunta da Urban da quel momento. Ne consegue, per questo Giudice Sportivo, che al momento dello svolgimento della gara oggetto di reclamo e cioè il 21.12.2025, il calciatore Leonardo Urban non fosse in posizione irregolare all’interno della squadra AC Prato e questo è confermato anche dalla circostanza che la successiva revoca del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramenti è avvenuta il 03.1.2026 con effetto a decorrere dal V° giorno successivo, cioè dall’8.1.2026, facendo salvi invece gli effetti del tesseramento con l’AC Prato dal 19.12.2025 al 7.1.2026. Dichiara quindi non doversi ulteriormente disporre circa la prima domanda del ricorso sull’accertamento dell’irregolarità del tesseramento, essendo attività di competenza dell’Ufficio Tesseramenti, che peraltro ha già provveduto in merito. Riguardo invece alla seconda domanda del ricorso, verificato che la società AC Prato, nella gara oggetto di reclamo, non ha impiegato il calciatore Leonardo Urban in posizione irregolare, perché correttamente tesserato al momento dello svolgimento della gara, e quindi ritenuto che la predetta società non abbia violato alcuna norma regolamentare avendo fatto legittimo affidamento ai documenti ufficiali così come pubblicati, ne consegue che il reclamo della società ASD Valbisenzio Calcio Academy non possa essere accolto. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo ed omologa il risultato U15 Regionali C11 Maschile AC Prato SSDRL/ASD Valbisenzio Calcio Academy del 21.12.2025 conclusasi con il punteggio di 2-0 ed ordina addebitarsi la tassa”. ***** Avverso il su citato provvedimento, come detto, propone rituale reclamo la società ASD Valbisenzio Calcio Academy, sostenendo l’illegittimità della decisione e chiedendone la riforma, per i seguenti motivi: a) erronea ed eccessiva applicazione del principio dell’affidamento sui Comunicati Ufficiali: il Giudice Sportivo ha erroneamente applicato alla fattispecie in esame il principio dell’affidamento, in modo automatico e in palese contrasto con la giurisprudenza federale, secondo cui tale principio non ha valore sanante e opera esclusivamente in presenza di un affidamento incolpevole, ragionevole e non evitabile. Nel caso di specie lo svincolo del calciatore Urban è privo dei presupposti di legge e l’irregolarità riscontrata dall’Ufficio Tesseramenti è di natura sostanziale e non meramente formale. La tutela dell’affidamento, dunque, non può estendersi sino a legittimare effetti sportivi derivanti da un atto ab origine illegittimo, pena lo svuotamento delle norme poste a presidio della regolarità delle competizioni; b) omessa valutazione della riconoscibilità dell’irregolarità e violazione del dovere di diligenza qualificata: il Giudice Sportivo ha omesso di valutare se l’irregolarità dello svincolo fosse agevolmente riconoscibile da parte della società AC Prato con l’ordinaria diligenza, rilevando, in particolare, che il nulla osta della società di provenienza non ha valore costitutivo del diritto allo svincolo, che la distanza temporale tra l’ultima convocazione del calciatore (23.11.2025) e la data di svincolo (18.12.2025) era manifestamente inferiore al minimo delle quattro gare consecutive richiesto dall’art. 109 NOIF, circostanza quest’ultima verificabile dall’esame degli atti gara. A ciò si aggiunga che la società AC Prato e la società Coiano S. Lucia sono società limitrofe, operanti nel medesimo ambito territoriale e partecipanti a campionati regionali giovanili, per cui non è credibile che la società AC Prato potesse ignorare, sia per la vicinanza territoriale e l’appartenenza allo stesso movimento regionale, sia per la circolazione delle informazioni sportive, la reale posizione sportiva del calciatore; c) violazione del principio di regolarità delle competizioni e rischio di precedente sistemico: la decisione impugnata sacrifica il principio di regolarità delle competizioni, tutelato dall’art. 4 C.G.S., a favore di un formalismo amministrativo che rischia di creare un precedente sistemico gravemente distorsivo, idoneo a svuotare di contenuto precettivo l’art. 109 delle NOIF; d) contraddittorietà e insufficienza della motivazione: la decisione impugnata è contraddittoria perché riconosce l’inesistenza del diritto allo svincolo, prende atto della revoca del tesseramento, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ma esclude qualsiasi rilevanza e conseguenza sportiva della vicenda; e) inammissibilità della memoria difensiva di AC Parto per tardività e assenza di autorizzazione dilatoria: la memoria difensiva depositata dalla società AC Prato nel procedimento di prime cure ex art. 67 C.G.S. è inammissibile perchè tardiva, essendo stata depositata ventotto giorni dopo la notifica del reclamo, oltre i termini del codice di rito, in assenza di un provvedimento autorizzativo del G.S.T., f) conferma della portata sistemica della problematica e rischio di elusione dell’art. 109 Noif.: le doglianze proposte dalla reclamante sulla portata sistemica della questione trovano conferma negli sviluppi successivi al reclamo, poiché l’Ufficio Tesseramenti ha proceduto a revocare ulteriori tesseramenti fondati su fatti analoghi. Tale circostanza dimostra quindi che l’elusione dell’art. 109 NOIF costituisce una criticità reale e diffusa che non si può ignorare per evitare di svuotare il contenuto della norma posta a presidio della regolarità delle competizioni sportive. **** La società AC Prato, ricevuta la notifica dell’atto di impugnazione, ha depositato memoria difensiva con la quale ha contestato i motivi di doglianza proposti dalla ASD Valbisenzio, chiedendone il rigetto. La Corte, letti gli atti ed esaminati di documenti di causa, si è quindi riunita in camera di consiglio per la decisione La decisione Devesi anzitutto premettere che non sono controversi i fatti, le circostanze e i riferimenti temporali di causa, sui quali vi è univoca convergenza nelle posizioni difensive esplicitate dalle parti in contraddittorio, sia nel procedimento svoltosi ex art. 67 C.G.S. innanzi al giudizio di prime cure, che nel presente procedimento. 1. - I primi due motivi di reclamo di cui ai sub. a) e b) proposti dalla società Valbisenzio vengono trattati congiuntamente, dovendosi in concreto accertare se il Giudice Sportivo abbia correttamente applicato alla fattispecie in esame il principio dell’affidamento, incolpevole, ragionevole e altrimenti non evitabile. Con i richiamati motivi la ASD Valbisenzio contesta, infatti, l’aver il Giudice Sportivo erroneamente applicato alla fattispecie in esame il principio dell’affidamento, incolpevole, ragionevole e altrimenti non evitabile, ad una fattispecie nella quale è emerso, come accertato e dichiarato dall’Ufficio Tesseramenti, che lo svincolo del giocatore Leonardo Urban era privo dei presupposti e, dunque, sostanzialmente inesistente. Viene inoltre contestato al Giudice sportivo di non aver considerato che l’irregolarità dello svincolo era agevolmente riconoscibile da parte della società AC Prato, usando l’ordinaria diligenza, ciò in quanto la distanza temporale tra l’ultima convocazione del calciatore (23.11.2025) e la data di svincolo (18.12.2025) era manifestamente inferiore al minimo delle quattro gara così come richiesto dall’art. 109 NOIF, e tale circostanza era immediatamente verificabile tramite gli atti ufficiali di gara. Peraltro, aggiunge la reclamante, la società AC Prato e la società Coiano S. Lucia sono compagini limitrofe, operanti nel medesimo ambito territoriale e partecipanti a campionati regionali giovanili, per cui non è credibile che la società AC Prato potesse ignorare, sia per la vicinanza territoriale e l’appartenenza allo stesso mvimento regionale, sia per la circolazione delle informazioni sportive, la reale posizione sportiva del calciatore. Le doglianze proposte dalla reclamante sono infondate. Nel caso di specie, infatti, sussistono ad avviso della Corte tutti i presupposti per applicarsi il principio dell’affidamento incolpevole e ragionevole, avendo la società AC Prato rispettosamente e coerentemente adeguato la propria condotta alla decisione adottata dagli Organi federali e contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 18 dicembre 2025, con il quale è stato disposto lo svincolo del calciatore Leonardo Urban “a far data dal 18 dicembre 2025”. AC Prato ha, in effetti, proceduto al tesseramento del richiamato calciatore il 19 dicembre 2025, una volta acclarato il suo status di svincolato. Il Giudice di prime cure risulta, dunque, aver correttamente valutato la questione sotto ogni profilo, giungendo ad applicare il principio del legittimo affidamento incolpevole e ragionevole al comportamento complessivamente tenuto dalla società AC Prato, stante l’accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi: come noto, per potersi configurare la fattispecie del legittimo affidamento è richiesto non solo l’esistenza dell’elemento oggettivo, costituito da un provvedimento vantaggioso per il destinatario, ma anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della buona fede del medesimo destinatario. Elementi tutti che appaiono ravvisarsi nella fattispecie in esame anche ad avviso della Corte, non risultando dirimente e fondata, nel senso di escludere l’applicazione del richiamato principio, così come richiesto da parte reclamante, la questione concernente l’accertamento di un profilo di colpa nel comportamento tenuto dalla società AC Prato, per non aver quest’ultima verificato la legittimità dello svincolo del calciatore Leonardo Urban “tramite gli atti di gara”, dai quali sarebbe potuta emergere che “la distanza temporale tra l’ultima convocazione del calciatore (23.11.2025) e la data di svincolo (18.12.2025) era manifestamente inferiore al minimo delle quattro gara consecutive richieste dall’art. 109 NOIF”, non potendo certamente farsi ricadere a carico della società richiedente il tesseramento eventuali irregolarità commesse dalla società Coiano S. Lucia e/o dal calciatore Leonardo Urban; né può del resto ragionevolmente gravare sulla medesima società richiedente il tesseramento il dovere di eseguire attività ulteriori che non le competono, comunque non dovute, né richieste dall’ordinamento federale, in quanto palesemente esorbitanti l’ordinaria diligenza, a fronte peraltro di un provvedimento che dispone sulla questione con efficacia immediata. Tanto basta, pertanto, per ritenere il comportamento tenuto dalla società AC Prato pienamente conforme alle norme, alle disposizioni e ai principi sanciti dall’ordinamento federale, potendosi dunque escludere, alla radice, ogni forma e ipotesi di abuso, anche lieve, nella condotta da quest’ultima posta in essere. 2. - Passando ad esaminare i motivi di cui ai subb c) e d), anch’essi vengono trattati congiuntamente vertendo gli stessi sulla questione concernente la contraddittorietà della decisione assunta dal Giudice di prime cure, per aver quest’ultimo accertato l’inesistenza dello svincolo senza adottare le relative sanzioni, nonché sulla questione che tale una tal malpractice, peraltro ormai diffusa, nella gestione dei tesseramenti da parte delle società possa svuotare di contenuto precettivo l’art. 109 delle NOIF, finendo per alterare la regolarità delle competizioni. Entrambe le questioni risultano mal poste. Quanto alla prima questione, devesi rammentare che l’Ufficio tesseramenti della LND Toscana, con provvedimento datato 29 dicembre 2025 e notificato in data 03.01.2026, ha sancito“la revoca del tesseramento del calciatore indicato in oggetto (Leonardo Urban n.d.r.) poiché, da una verifica effettuata, lo stesso non aveva diritto allo svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 delle NOIF dalla Società APD Coiano S. Lucia Prato, in quanto non sussistevano le condizioni per la concessione dello svincolo (4 gare consecutive non inserito nelle distinte gare dalla società di appartenenza). Si precisa che verrà quindi revocato anche il provvedimento di svincolo per inattività e ripristinato il tesseramento del calciatore Urban Leonardo in favore della Società Coiano S. Lucia Prato SC APD”. Sui casi di revoca del tesseramento e sulla decorrenza degli effetti prodotti dalla stessa, si richiama, a mente della normativa federale, l’art. 42 delle NOIF, il quale stabilisce che: “Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato; c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”. Le disposizioni citate individuano, dunque, puntualmente, in quali casi possa essere disposta la summenzionata revoca nei confronti di un tesserato e individuano con chiarezza la decorrenza dell’efficacia della revoca stessa: la lettera a) del comma 1 dispone che, nei casi di invalidità o illegittimità, la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento; nei casi, invece, di revoca per violazione delle citate disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 40 NOIF, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento. La revoca del tesseramento, quando sia dovuta a invalidità o illegittimità, opera di regola ex nunc, con effetto differito dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) delle NOIF, e solo in caso eccezionali, espressamente prefigurati dall’art. 40, commi, 1, 2, e 3 delle NOIF, che esulano dalla fattispecie in esame, “la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento”. Nel caso in esame, è d’uopo osservare che la revoca del tesseramento (e dello svincolo n.d.r.) del calciatore Leonardo Urban è stata disposta dall’Ufficio Tesseramenti a mente dell’art. 42, comma 1, lett. a), di talchè è da escludersi l’efficacia retroattiva di detta revoca, che ha cominciato a spiegare i suoi effetti solamente il quinto giorno successivo alla comunicazione pervenuta alla società AC Prato, quindi solo in data 07.01.2026 Alla luce di quanto sopra, pertanto, il tesseramento del calciatore Leonardo Urban, relativamente al periodo dal 19.12.2025 al 07.01.2026, è da ritenersi regolare in quanto correttamente e validamente tesserato dalla società AC Prato al momento dello svolgersi della partita del 21.12.2025 di cui si discute. Quanto alla seconda questione, circa il pericolo reale che la diffusione della malpractice nella gestione dei tesseramenti da parte delle società possa svuotare di contenuto precettivo l’art. 109 delle NOIF, finendo per alterare la regolarità delle competizioni, occorre evidenziare che l’ordinamento federale dispone dei mezzi e degli strumenti per accertare, ed eventualmente sanzionare, i soggetti che si rendessero responsabili di illeciti disciplinari, nonché di ogni altra e diversa tipologia di abuso. Non a caso, infatti, il Giudice Sportivo ha inviato alla Procura Federale gli atti per le valutazioni e gli adempimenti di competenza. 3. – Venendo infine ad esaminare il quinto e ultimo motivo di appello, riguardante la questione di inammissibilità della memoria difensiva depositata dalla società Ac Prato nel procedimento di prime cure, in quanto tardiva perché depositata ventotto giorni dopo il proposto reclamo, l’eccezione è palesemente infondata, avendo la società AC Prato rigorosamente rispettato i termini previsti e sanciti dall’art. 67, 7° comma, C.G.S., depositando la memoria, con i relativi documenti, in data 19.01.2026, dunque nel rispetto del termine legale di “due giorni prima della data fissata per la pronuncia”, pronuncia che il Giudice Sportivo Territoriale, con ordinanza pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 16.01.2026, aveva comunicato di assumere in data 22.01.2026. Il reclamo appare quindi, in definitiva, sotto ogni profilo, infondato e per questo deve essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla società Valbisenzio Calcio Academy; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina il definitivo incameramento della tassa di reclamo versata
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