C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 05/03/2026 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. Viciomaggio avverso la decisione del G.S.Regionale. della perdita della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro la Società U.S.D. Alberoro 1977 con il punteggio 0-3, l’ammenda di € 400,00 e l’ inibizione del Sig. Marco Senesi fino al 22 febbraio 2026 (C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026).
Reclamo della società A.S.D. Viciomaggio avverso la decisione del G.S.Regionale. della perdita della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro la Società U.S.D. Alberoro 1977 con il punteggio 0-3, l’ammenda di € 400,00 e l’ inibizione del Sig. Marco Senesi fino al 22 febbraio 2026 (C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026).
Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla competizione casalinga disputata contro la società U.S.D. Alberoro 1977 in data 11 gennaio 2026 e la motivazione del Giudice Sportivo Territoriale viene, di seguito, integralmente riportata: “Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 15 gennaio 2026; considerato che: - la società Alberoro ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Viciomaggio ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Alberoro chiede l’applicazione ai danni della società Viciomaggio della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe con il n.3, il calciatore Poponcini Jacopo che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, la sua procedura di tesseramento alla data dell’11 gennaio non si era ancora perfezionata. Osserva questo G.S.T.: il reclamo, così come proposto dalla società Alberoro, è fondato e meritevole di accoglimento. Il calciatore in parola ha preso parte alla gara in epigrafe, disputandola integralmente. Della questione veniva interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Toscana che ha confermato che la data di inoltro della pratica relativa al tesseramento di Poponcini Jacopo con la procedura di dematerializzazione con allegata copia del contratto di lavoro sportivo stipulato è quella del 10/01/2026. La fattispecie del caso in esame è regolamentata dall’art. 39 delle NOIF “Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici” In particolare il comma 3 stabilisce: La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente). Ne consegue, pertanto, che la società Viciomaggio avrebbe potuto utilizzare regolarmente il calciatore in parola a partire dal 12/01/2026, giorno in cui l’Ufficio Tesseramento ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida con tale decorrenza. Ritenuto quindi che il calciatore Poponcini Jacopo ha preso parte in posizione irregolare alla gara in epigrafe, visto ed applicato l’art. 10 CGS decide - Di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Alberoro per le ragioni in premessa; - Di infliggere alla società Viciomaggio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3 nonché l’ammenda euro 400 (quattrocento/00); - Di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori SENESI Marco (Viciomaggio) fino al 22/02/2026.”. Nell’impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società A.S.D. Viciomaggio richiede, in via preliminare, la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ai sensi dell’art. 89, comma I, lett. b) C.G.S.; Nel merito, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 NOIF, sostenendo che il tesseramento del calciatore sarebbe decorso dal 10 gennaio 2026, data del deposito telematico della documentazione e che pertanto il suo utilizzo nella gara del giorno successivo sarebbe stato pienamente legittimo. Contesta la distinzione operata dal Giudice di primo grado tra “convalida” e “decorrenza” del tesseramento, ritenendo tale interpretazione contra legem e richiama la recente giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti (Decisione n. 6 del 22 dicembre 2025) a sostegno della propria tesi interpretativa. Rileva inoltre l’ipotetica disparità di trattamento del calciatore titolare di contratto sportivo e gli altri atleti in punto di tesseramento/utilizzo per le tempistiche connesse al rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Invocando il principio del legittimo affidamento ed evidenziando che il calciatore risultava, senza alcun alert di irregolarità, disponibile per lo schieramento nel portale LND, conclude per la censura integrale della decisione di primo grado ritenendo le sanzioni applicate illegittime e comunque del tutto sproporzionate. La società controinteressata - U.S.D. Alberoro 1977, costituitasi nel precedente grado di giudizio, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per omessa notifica dello stesso al domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso lo studio del difensore nominato. Nel merito, insiste sulla correttezza della decisione impugnata, sostenendo che il visto di esecutività sarebbe stato rilasciato solo in data 12 gennaio 2026 e che tale momento segnerebbe la decorrenza del tesseramento ai fini dell’utilizzo del calciatore. Passando alla decisione del procedimento la Corte, prima di procedere alla verifica della fondatezza del reclamo, provvedeva alla analisi delle due questioni preliminari sollevate. Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla società resistente per omessa notifica al domicilio eletto nel giudizio di primo grado l’art. 49, comma 4, C.G.S. stabilisce espressamente che “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.” Nel caso di specie, la società U.S.D. Alberoro 1977, nel giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, come risulta dalla procura speciale allegata al ricorso depositato in data 14 gennaio 2026 informando e vincolando in tal modo gli organi di Giustizia Sportiva ad eseguire le successive notifiche al domicilio eletto. Tuttavia, affinché tale elezione di domicilio possa considerarsi vincolante, peraltro nel giudizio di secondo grado, sarebbe stato necessario che la medesima fosse stata tempestivamente comunicata anche alla controparte, secondo i principi generali che regolano l’efficacia dell’elezione di domicilio nei confronti dei terzi. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in analoghe fattispecie, l’elezione di domicilio, per essere opponibile alla controparte, deve essere portata a conoscenza della stessa attraverso una comunicazione specifica, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione contenuta in un atto depositato presso l’organo giudicante. Nel caso concreto, non vi è prova che la società U.S.D. Alberoro 1977 abbia comunicato alla società Viciomaggio l’elezione del suo domicilio presso lo studio dell’Avvocato nominato e pertanto, la società reclamante ha legittimamente proceduto alla notifica del reclamo all’indirizzo PEC della società resistente risultante dai registri federali. L’eccezione preliminare risulta pertanto infondata. La società reclamante chiede invece, in via preliminare, la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ai sensi dell’art. 89, comma I, lett. b) C.G.S., ritenendo che la questione relativa alla decorrenza del tesseramento di un calciatore lavoratore sportivo possa essere risolta da tale organo. Anche tale richiesta non può essere accolta. L’art. 89 C.G.S., rubricato “Competenza del Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti”, stabilisce al comma 1, lett. b) che “Il Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti decide, in unico grado: [...] b) sulle questioni relative al tesseramento, al trasferime nto e alla cessione dei contratti dei calciatori e delle calciatrici, su richiesta di giudizio della Corte sportiva d’appello a livello nazionale o territoriale, ai sensi dell’art. 36, comma 6, lett. b) e c)”. La richiesta appare corretta perché la norma prevede una competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti su richiesta di giudizio della Corte Sportiva d’Appello, senza imporre la trasmissione degli atti in via automatica ogni qualvolta sia coinvolta una questione relativa al tesseramento. Nel caso concreto, la questione sottoposta all’esame di questa Corte non attiene alla validità del tesseramento in sé, bensì alla corretta interpretazione dell’art. 39 NOIF in ordine al momento a partire dal quale un calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo può essere regolarmente utilizzato in gara. Si tratta, in altri termini, di una questione afferente la regolarità dello svolgimento della gara, questione che rientra nella competenza ordinaria del Giudice Sportivo Territoriale e, in sede di impugnazione, della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ai sensi degli artt. 65 e 69 C.G.S.. La richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti deve pertanto essere rigettata. Entrando nel merito della vicenda, occorre esaminare la corretta interpretazione dell’art. 39, punto 3, NOIF, che disciplina la decorrenza del tesseramento e l’utilizzo dei calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo. La norma stabilisce testualmente: “La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.” La questione interpretativa centrale attiene alla differenza terminologica tra le due locuzioni utilizzate dalla norma: - nel secondo periodo si dice “purché venga concesso il visto di esecutività"; - nel terzo periodo si legge “a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività”. La società reclamante sostiene che tale differenza terminologica sia priva di rilievo e che il visto di esecutività rilasciato in data 10 gennaio 2026 avrebbe reso il tesseramento immediatamente efficace, consentendo l’utilizzo del calciatore dal giorno successivo (11 gennaio 2026). La tesi non può essere condivisa. Ad avviso del giudicante la differenza terminologica tra le due locuzioni non è casuale, ma riflette una precisa scelta normativa volta a distinguere due momenti distinti: 1. la decorrenza del tesseramento, che si verifica alla data del deposito telematico della documentazione, purché (in futuro) venga concesso il visto di esecutività; 2. l’utilizzo del calciatore, che è consentito solo dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che (al momento dell’utilizzo) sia stato (già) rilasciato il visto di esecutività. L’utilizzo del congiuntivo presente (“venga concesso”) nel secondo periodo indica una condizione il cui perfezionamento può avvenire anche successivamente al deposito telematico, ma che retroagisce quanto agli effetti sulla decorrenza del tesseramento. L’utilizzo del congiuntivo passato (“sia stato rilasciato”) nel terzo periodo indica invece una condizione sospensiva che deve essere già realizzata al momento dell’utilizzo del calciatore, impedendo che lo stesso possa essere schierato prima della data di rilascio del visto. Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma e alla sua ratio, che è quella di garantire che i calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo possano essere utilizzati solo dopo che l’ufficio competente abbia verificato la regolarità della documentazione e rilasciato il visto di esecutività. Nel caso concreto, dalla documentazione in atti emerge che: in data 10 gennaio 2026 la società Viciomaggio ha depositato telematicamente la richiesta di tesseramento del calciatore Poponcini Jacopo, corredata del contratto di lavoro sportivo; in data 10 gennaio 2026 la Lega Nazionale Dilettanti ha rilasciato un documento recante la dicitura “Roma, 10/01/2026” con il quale “si autorizza il tesseramento del Calciatore” precisando che “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”; in data 12 gennaio 2026 l’Ufficio Tesseramento del CR Toscana ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida. La questione centrale è dunque stabilire se il documento del 10 gennaio 2026 costituisca effettivo “rilascio” del visto di esecutività ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, oppure se tale rilascio sia avvenuto solo in data 12 gennaio 2026 con la convalida da parte dell’Ufficio Tesseramento del CR Toscana. Sul punto, occorre rilevare che il documento del 10 gennaio 2026 reca una data (Roma, 10/01/2026) che verosimilmente costituisce un automatismo connesso al fatto che tale è la data di deposito della richiesta, ma non vi è alcuna evidenza che in tale data (sabato) sia stata effettivamente compiuta una reale attività di verifica della documentazione da parte dell’ufficio competente. Al contrario, dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del CR Toscana emerge chiaramente che “In data 12/01/2026 questo ufficio prende in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, procede alla sua convalida con decorrenza 12/01/2026”. Tale ricostruzione è confermata dallo “storico operazioni” della pratica di tesseramento, dalla quale emerge con chiarezza che alla data del 10 gennaio 2026 la pratica era stata depositata e risultava “in attesa di convalida”, mentre la convalida effettiva è avvenuta solo in data 12 gennaio 2026. Pertanto, il visto di esecutività deve ritenersi rilasciato solo in data 12 gennaio 2026, con la conseguenza che l’utilizzo del calciatore era consentito solo a partire dal 13 gennaio 2026. La circostanza che il documento del 10 gennaio 2026 rechi la dicitura “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo” non modifica tale conclusione, atteso che tale dicitura è seguita dalla clausola “fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”, che evidenzia come il tesseramento fosse subordinato alla successiva verifica da parte dell’ufficio competente. La società reclamante invoca poi il principio del legittimo affidamento, evidenziando che il calciatore risultava disponibile per lo schieramento nel portale LND senza alcun alert di irregolarità. L’argomento non è decisivo. Il principio del legittimo affidamento, che opera certamente nell’ordinamento sportivo, non può essere invocato per superare il dettato normativo dell’art. 39, comma 3, NOIF, che subordina l’utilizzo del calciatore al rilascio del visto di esecutività. La società aveva l’onere di verificare che il visto di esecutività fosse stato effettivamente rilasciato prima di schierare il calciatore, non potendo fare affidamento sulla mera presenza del nominativo nel portale LND.; in ogni caso, anche in ragione di una normativa oggettivamente tecnica, avrebbe dovuto e potuto, in via prudenziale, rimandare l’utilizzo dell’atleta alla gara successiva. La reclamante richiama inoltre la Decisione n. 6 del 22 dicembre 2025 (rectius 17 dicembre 2025) del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, che avrebbe affermato il principio secondo cui “risultando che il deposito telematico della pratica del Calciatore (accompagnata dal contestuale deposito del contratto di lavoro) sarebbe avvenuto in data 10.10.2025 e che il visto di esecutività è stato concesso il 10.10.2025, l’utilizzo del Calciatore era legittimamente possibile dal giorno 11.10.2025”. Tuttavia, tale decisione non è applicabile al caso concreto, atteso che nella fattispecie esaminata dal Tribunale Federale Nazionale il visto di esecutività era stato effettivamente rilasciato in data 10.10.2025 (cioè un venerdì, il giorno prima della disputa della gara incriminata), mentre nel caso in esame il visto di esecutività è stato rilasciato solo in data 12.01.2026 (cioè il giorno dopo della disputa della partita), come risulta dalla documentazione in atti. Infine non appare condivisibile la presunta disparità di trattamento del calciatore titolare di contratto sportivo il cui documento, in ragione del contenuto patrimoniale sotteso, deve essere preliminarmente analizzato e valutato dai competenti uffici per verificarne la sua conformità alle norme di riferimento; si tratta di fattispecie diverse che necessariamente, per un mero principio di ragionevolezza, seguono distinte procedure di validazione (come il rilascio del visto di esecutività) da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Per le ragioni esposte, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Viciomaggio deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.S.D. Viciomaggio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026 conferma la medesima in tutti i suoi capi, ivi comprese le sanzioni accessorie irrogate (perdita della gara con il punteggio di 0-3, ammenda di € 400,00 e inibizione del dirigente Sig. Marco Senesi fino al 22 febbraio 2026) e dispone l’addebito della relativa tassa a carico della società reclamante.
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