F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFNST del 9 Marzo 2026 (motivazioni) – Richiesta di giudizio della Corte Sportiva d’Appello FIGC – 8/TFNST
Decisione/0010/TFNST-2025-2026
Registro procedimenti n. 0009/TFNST/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)
Alberto Cattaneo - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 febbraio 2026, a seguito della richiesta di giudizio della Corte Sportiva d’Appello FIGC in ordine alla validità dei tesseramenti dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele, in favore della società Taurus Acerrana, al momento della gara Pompei/Taurus Acerrana del 7.12.2025, la seguente
DECISIONE
2026 la Corte Sportiva d'Appello FIGC ha rimesso a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti gli atti relativi alla validità dei tesseramenti dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele, in favore della società Taurus Acerrana, al momento della gara Pompei/Taurus Acerrana del 7.12.2025, ritenendo preliminare alla sua decisione “...l’accertamento della effettiva decorrenza dei suddetti tesseramenti e di dover investire, all’uopo, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, quale organo di giustizia a ciò deputato ex art. 88, 1° comma, C.G.S. e che potrà disporre tutti i più opportuni approfondimenti istruttori anche in ordine alla documentazione prodotta dalle parti..”.
Notiziata della richiesta di giudizio da parte della Corte Sportiva d'Appello FIGC a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la società SSDARL FC Pompei si costituiva nel giudizio inviando memorie, per quanto tardive, con cui ribadiva le deduzioni già poste a fondamento del ricorso proposto dinanzi al Comitato Regionale Lazio - LND. La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 27.02.2026.
L'udienza
A tale udienza sono comparsi l'Avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza della società SSDARL Taurus Acerrana 1926 SSDARL, che dopo aver eccepito preliminarmente la tardività della costituzione della controparte si riportava ai propri atti difensivi, concludendo per la validità dei tesseramenti dei calciatori Amabile Emanuele e Nenci Omar, ed il sig. Giovanni Vitiello, n.q. di Segretario della società SSDARL FC Pompei, giusta delega del Presidente Carmine Vitiello, che, dopo aver insistito per l'ammissibilità della propria costituzione, si è riportato ai contenuti nella stessa dedotti.
Motivi della decisione
Come già osservato in premessa, la Corte Sportiva di Appello FIGC, con Ordinanza n. 003/CSA-2025-2026 del 22/01/2026, ha disposto rimettersi gli atti a questo Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, per un giudizio in ordine alla validità dei tesseramenti dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele in favore della società Taurus Acerrana al momento della gara Pompei/Taurus Acerrana del 7 dicembre 2025, a seguito dell’impugnativa, da parte della ASD TAURUS ACERRANA 1926, della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con C.U. n. 61 del 22.12.2025, aveva accolto il ricorso proposto dalla SSDARL FC POMPEI, comminando all’odierna reclamante la perdita della gara con il punteggio di 0-3 in merito alla gara SSDARL FC POMPEI – SSDARL TAURUS ACERRANA 1926 del 7.12.2025, Campionato Nazionale Serie D, 15°
Giornata, girone H, Stagione sportiva 2025/2026, per aver schierato i detti due calciatori in assenza di regolare tesseramento.
Con la richiamata ordinanza, la Corte Sportiva d'Appello FIGC ha devoluto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il giudizio in ordine alla validità dei tesseramenti dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele, in favore della società Taurus Acerrana, al momento della gara Pompei/Taurus Acerrana del 7.12.2025, ritenendo preliminare alla sua decisione “...l’accertamento della effettiva decorrenza dei suddetti tesseramenti e di dover investire, all’uopo, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, quale organo di giustizia a ciò deputato ex art. 88, 1° comma, C.G.S. e che potrà disporre tutti i più opportuni approfondimenti istruttori anche in ordine alla documentazione prodotta dalle parti..” in quanto rilevava dagli atti che “...la reclamante società Taurus Acerrana ha prodotto n. 2 dichiarazioni a firma apparente del Presidente della L.N.D., datate 28.11.2025 e 6.12.2025, attestanti la decorrenza da tali date, rispettivamente, del tesseramento del calciatore Nenci Omar e del tesseramento del calciatore Amabile Emanuele...” e l'esistenza della “... dichiarazione rilasciata in data 12.12.2025 dall’Ufficio Tesseramento della L.N.D. alla segreteria del Giudice Sportivo attestante la diversa data di decorrenza del tesseramento dei suddetti calciatori, rispettivamente dal 10.12.2025 per Amabile e dal 12.12.2025 per Nenci;...”.
Valutata attentamente la documentazione offerta al Tribunale, i documenti principalmente rivelatori della decorrenza del tesseramento dei due calciatori si appalesano essere appunto “... le n. 2 dichiarazioni a firma apparente del Presidente della L.N.D.,
datate 28.11.2025 e 6.12.2025, attestanti la decorrenza da tali date, rispettivamente, del tesseramento del calciatore Nenci Omar e del tesseramento del calciatore Amabile Emanuele...”, già evidenziate dalla Corte Sportiva d'Appello FIGC nell'ordinanza di rimessione degli atti, con cui si autorizzava il tesseramento dei due Calciatori e contestualmente si precisava che “Il tesseramento
del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”, in quanto da detti documenti si desume che le pratiche di tesseramento dei due calciatori erano state create, sul portale telematico, ed avevano ottenuto il visto di esecutività in data 28 novembre 2025 per il calciatore Omar Nenci ed in data 6 dicembre 2025 per il calciatore Emanuele Amabile e, quindi, l'utilizzo dei due calciatori era legittimamente possibile da dette date.
Il visto di esecutività costituisce, infatti, il documento determinante per l’impiego di un calciatore, atteso che, come si legge a chiare lettere “...Vista la richiesta della Società in indirizzo, esaminata la documentazione prodotta e ritenuta la stessa conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento; si autorizza il tesseramento del Calciatore...Il tesseramento è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate...” in conformità dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F. (rubricato il “Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici ”) secondo cui: “...La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa...”
Pur confermando la tardività delle controdeduzioni della difesa della SSDARL FC POMPEI eccepita dalla controparte, si rileva che le deduzioni ivi contenute circa il sospetto di non veridicità delle due dichiarazioni a firma del Presidente della LND, sono da ritenersi infondate in quanto detti documenti sono, comunque, redatti su carta intestata dell'ufficio federale competente che, ad oggi, non risulta averne contestato l'autenticità nelle sedi opportune.
Dette risultanze documentali portano, pertanto, a riconoscere la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele con la società Taurus Acerrana al momento della gara Pompei/Taurus Acerrana del 7 dicembre 2025 e precisamente, dal 28 novembre 2025 per Nenci Omar e dal 6.12. 2025 per Amabile Emanuele.
Vista la frequenza di contenziosi relativi alla decorrenza ed alla regolarità della posizione di tesseramento di calciatori, soprattutto a seguito dell'applicazione della sanzione della perdita della gara, appare opportuno sensibilizzare gli uffici competenti a verificare le procedure, i sistemi informatici e le prassi del tesseramento dei calciatori, in ordine al rilascio, da parte degli stessi uffici, di dichiarazioni circa la data di decorrenza del tesseramento dei calciatori che siano corrispondenti a quanto previsto dal citato art. 39, comma 3, delle NOIF, al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi altrimenti evitabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando in risposta alla richiesta di giudizio della Corte Sportiva d'Appello FIGC, riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele alla data del 7 dicembre 2025, precisamente dal 6 dicembre 2025 per Amabile Emanuele e dal 28 novembre 2025 per Nenci Omar.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2026.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Alberto Cattaneo
Depositato in data 9 marzo 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
