F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 174/TFN – SD del 3 Marzo 2026 (motivazioni) – Guiotto Devis, ACD Jesolo – 161/TFNSD
Decisione/0174/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Andrea Giordano – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18977/246pf25-26/GC/DP/ff del 28 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio 2026, nei confronti del sig. Guiotto Devis e della società A.C.D. Jesolo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 18977/246pf25-26/GC/DP/ff del 28 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio 2026, nei confronti di:
1) il sig. GUIOTTO Devis della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Matteo Moretto, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 27.8.2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della squadra juniores regionale della società A.C.D. Jesolo, anche in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 28.8.2025;
2) la società A.C.D. Jesolo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Devis Guiotto così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Moretto così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata: “sig. MORETTO Matteo, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 27.8.2025, all’interno e nell’interesse della società A.C.D. Jesolo, per la quale si è tesserato a far data dal 28.8.2025: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 27.8.2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della squadra juniores regionale della società A.C.D. Jesolo, anche in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 28.8.2025”.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig Guiotto Devis e la società A.C.D. Jesolo hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Guiotto Devis, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- alla società ACD Jesolo, euro 333,34 (trecentotrentatre/34) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 3 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
