F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 176/TFN – SD del 3 Marzo 2026 (motivazioni) – AC Prato SSDARL – Reg. Prot. 159/TFNSD
Decisione/0176/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0159/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Valeria Ciervo – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Francesco Ranieri - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. Prot. 18941/257pf25-26/GC/PN/fm del 27 gennaio 2026, depositato il 28 gennaio 2026, nei confronti della società AC Prato SSDARL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con segnalazione del 9.9.2025, iscritta in data 2 ottobre 2025 al n. 257pf25-26 del registro procedimenti della Procura Federale, avente ad oggetto: «Illecito disciplinare (Comunicato Ufficiale N° 154 del 6.06.2025 Dipartimento Interregionale) Iscrizione Campionato Nazionale Serie D Stagione Sportiva 2025/2026», la Co.Vi.So.D. trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi all’iscrizione della A.C. Prato S.s.d. a r.l.
Con nota del 16 luglio 2026 la Co.Vi.So.D. aveva comunicato alla Società l’esito negativo della domanda di iscrizione al Campionato, per il motivo così indicato: «Liberatorie mancanti/pagamento parziale (punto 9 del C.U. n. 154 del 6/6/2025», e con l’indicazione che detta pronunzia avrebbe potuto essere impugnata entro le ore 14:00 del 21 luglio 2025. Il 9 settembre 2025 la Co.Vi.So.D. trasmetteva gli atti alla Procura Federale, che in data16 dicembre 2025 notificava alla società deferita, e al suo Presidente al tempo del fatto, dott. Stefano Commini, rituale conclusione delle indagini in pari data.
In data 17 dicembre 2025 la Società depositava in atti procura speciale e nomina dei propri Difensori e chiedeva l’accesso al fascicolo; in data 30 dicembre 2025 depositava quindi richiesta di audizione della dott.ssa Asmaa Gacem, nuova Presidente della Società.
Con nota dell’8 gennaio 2026, prot. 17005/257pf25-26/GC/PN/fm la Procura Federale delegava al Collaboratore Dott. A. Cinquesanti gli accertamenti in rogatoria; in data 15 gennaio 2026 aveva luogo l’audizione della dottoressa A. Gacem, e la produzione di documentazione. La società deduceva:
- che all’approssimarsi della scadenza del 10 luglio 2025 la Società versava in pessime condizioni economiche e finanziarie, con una perdita d’esercizio 2024/25 di €. 833.873,00, e con patrimonio netto negativo di €. 768.600,00, a fronte di un capitale sociale di €. 12.432,00, e di riserve per €. 52.841,00; e che il precedente Presidente Stefano Commini aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa affermando che non avrebbe chiesto l’iscrizione al campionato 2025/26;
- che la stessa dot.ssa A. Gacem aveva quindi posto in essere un ‘salvataggio’ in extremis della Società, dopo altro fallito tentativo da parte di una cordata di imprenditori pratesi, concludendo un preliminare con la precedente proprietà della Società in data 10 luglio 2025, con accollo di tutti i debiti alla parte acquirente, stipulando poi il successivo definitivo atto di trasferimento delle quote, dalla precedente proprietaria Humanativa Group S.r.l. alla Finres S.p.A., di proprietà della, e amministrata dalla, detta dott.ssa A. Gacem, il pomeriggio del 14 luglio 2025;
- e che in data 15 luglio 2025, alle ore 12.26, dopo aver provveduto a bonificare le somme dovute di cui al punto A 9) del C.U. n. 154 del 6.6.2025 in favore degli aventi diritto, per complessivi €. 234.092,34, il Presidente uscente, Stefano Commini, rimasto in carica a tal fine e cessato dalla carica pochi giorni dopo, aveva provveduto a trasmettere alla L.N.D., sempre in data 15 luglio 2025, le prove degli avvenuti bonifici irrevocabili, pur in carenza delle liberatorie di cui al detto C.U. n. 154., che comunque ammette modalità equipollenti di documentazione degli avvenuti pagamenti.
- Di aver, inoltre, tempestivamente impugnato, con esito favorevole, la già ricordata nota della Co.Vi.So.D del 16 luglio 2025, anche producendo, con il relativo ricorso del 18 luglio 2025, le n. 51 liberatorie ottenute dopo l’effettuazione dei pagamenti del giorno 15 luglio 2025.
Nel frattempo, il 19 dicembre 2025 il dott. Stefano Commini, ormai ex-Presidente della Società, richiedeva la definizione del procedimento nei propri confronti ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.G.S. – con l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 45, pari alla metà della sanzione edittale – su cui il 12 gennaio 2026 la Procura Federale comunicava intento di adesione alla P.G. del C.O.N.I., che il 20 gennaio 2026 dichiarava di nulla osservare; seguiva il consenso in pari data della Procura Federale. In esito alla detta attività istruttoria e al detto patteggiamento, con il deferimento in epigrafe la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti della sola Società, per la violazione del paragrafo A), numero 9), del Comunicato Ufficiale della L.N.D., sopra richiamato, n. 154 del 6.6.2025, relativo all’iscrizione al detto campionato, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale della L.N.D., Dipartimento Interregionale, n. 154 del 6.6.2025, per atti e comportamenti del suo Presidente al tempo dei fatti, sig. Stefano Commini, avendo egli «[…] fatto in modo che la società […] non allegasse alla domanda di iscrizione tutte le dichiarazioni liberatorie […] così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 9)».
La fase predibattimentale
Il deferimento è stato notificato ai soggetti interessati in data 28 gennaio 2026.
È in atti la memoria difensiva della società deferita del 19 febbraio 2026, corredata da un ulteriore documento offerto in comunicazione (bilancio abbreviato della A.C. Prato S.S.D. a R.L. al 30.6.2025).
Il dibattimento
All’udienza del 24 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, interveniva per la Procura Federale l’Avv. Nicola Pagnotta, riportandosi al deferimento e chiedendone l’accoglimento, con richiesta per la società A.C. Prato S.S.D. a R.L. della sanzione di €. 5.000,00 e la penalità di n. 2 punti in classifica nella corrente Stagione Sportiva.
Interveniva per la Società deferita l’Avvocato Sandro Guerra, riportandosi agli atti e alle conclusioni articolate nella propria memoria difensiva del 19 febbraio 2026. Il Tribunale si riservava di decidere.
La decisione
1. La responsabilità della Società deferita risulta provata in atti.
2. La prescrizione di cui alla lettera A), punto 9), del C.U. n. 154 del 6.6.2025 prevede, in effetti, la possibilità di fornire documentazione equipollente alle liberatorie, ove per motivi straordinari risulti impossibile acquisire e trasmettere le liberatorie secondo la modulistica di cui al medesimo C.U.
3. La sanzione disciplinare che qui rileva, tuttavia, non è evitata o elisa ove (i pagamenti non siano avvenuti, e) le liberatorie, o equipollenti, non siano state presentate entro il termine del 10 luglio 2025, di cui al detto C.U. n. 154/2025, da considerarsi perentorio (TFN, n. 101/2024-2025).
4. La mancanza della documentazione degli avvenuti pagamenti può essere integrata, ai fini dell’iscrizione al Campionato, fino al termine per impugnare la delibera di esclusione della Co.Vi.So.D. (21 luglio 2025, nel caso di specie); e la ‘straordinarietà’ della situazione può giustificare, in base al detto C.U. n. 154/2025, il deposito, ma sempre nel termine assegnato, di documenti “equipollenti”.
5. In altre parole, la fattispecie disciplinare – che tutela il principio di parità nella competizione (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025) – è flessibile sul tipo e forma del documento, ma non sul termine entro cui esso va fornito, ed è stata perfezionata con la mancata consegna della documentazione entro il termine perentorio del 10 luglio 2025. Dopodiché, «[…] è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; v. anche C.F.A., SS.UU., n. 13/2024-2025; Sez. I, n. 47/2021-2022 e n. 49/2021-2022).
6. Deve respingersi la questione sollevata dalla Difesa nella memoria del 19 febbraio 2026, in relazione al capo di incolpazione, che nella prospettazione della Difesa si riferirebbe a fatto diverso dalla tardiva consegna della documentazione – come se fosse invece stata contestata, ad esempio, l’inidoneità o mancanza di ‘equipollenza’ della stessa.
La locuzione, nel capo di incolpazione «[…] fatto in modo che la società […] non allegasse alla domanda di iscrizione tutte le dichiarazioni liberatorie […] così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 9)», e l’omologa motivazione nel provvedimento della Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2025, vanno intese come inclusive del riferimento al mancato rispetto del termine perentorio, del 10 luglio 2025, per l’allegazione dei documenti alla domanda di iscrizione, di cui al detto C.U. n. 154, in relazione a tale lettera A), punto 9): a quella data, effettivamente, mancavano le liberatorie (o equipollenti).
7. Risulta quindi irrilevante, alla luce di quanto detto, stabilire se la situazione della Società, fino al 10 luglio 2025, e/o tra il 10 e il 14 luglio 2025, fosse ‘straordinaria’ ai sensi della previsione che qui rileva; così come è indifferente, ai fini della medesima norma, e di cui al presente giudizio, l’aver tardivamente documentato i pagamenti con i bonifici irrevocabili, il mattino del 15 luglio 2026, o l’aver poi prodotto alla Co.Vi.So.D. le liberatorie il 18 luglio 2026, in uno con l’impugnazione della reiezione della domanda di iscrizione al Campionato.
8. La sanzione per la violazione qui rilevante non richiede il dolo, ma solo l’omissione dell’adempimento previsto (invio documentazione nei termini indicati), rilevante nella sua oggettività (SS.UU., n. 73/2024-2025), come si ricava dall’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. – salvi eventualmente il caso fortuito o la causa di forza maggiore (art. 45 c.p.), che andavano allegati e provati dalla Società.
9. Resta da valutare l’invocata inesigibilità dell’effettuazione (dei pagamenti e quindi) della trasmissione delle relative liberatorie, o ‘equipollenti’, entro il termine del 10 luglio 2025: attività secondo la Società inesigibile poiché l’esecuzione dei pagamenti avrebbe potuto produrre responsabilità, anche penali, in capo ai componenti del suo organo amministrativo, in relazione a una possibile bancarotta c.d. preferenziale.
A prescindere dalla (comunque indimostrata) fondatezza dell’argomento secondo il diritto italiano in relazione ai crediti dell’intero ceto dei tesserati, per le prestazioni sportive fornite, l’argomento va respinto in astratto: i soggetti dell’ordinamento federale devono rispettare le norme di ambo gli ordini, pena le rispettive sanzioni, salvo ovviamente che per caso fortuito o per forza maggiore (art. 45 c.p.).
L’affermato imbarazzo dell’ultimo momento, di fronte all’alternativa tra lo scegliere di violare la norma federale e l’assumere dei rischi giuridici nell’ordinamento generale, non può essere considerato caso fortuito, né causa di forza maggiore, né circostanza esimente, comunque dovendo ritenersi frutto, in difetto di specifica allegazione e prova, di condotte e attività gestionali precedenti della Società e ricadenti nel suo ambito di controllo ed imputabilità, che l’hanno condotta a trovarsi in quella difficile situazione. La scelta fatta di violare la norma federale, pur comprensibile, comporta comunque la relativa responsabilità disciplinare – dovendo escludersi che il trovarsi di fronte a simili scelte, in conseguenza, deve presumersi, di proprie condotte precedenti, produca l’inesigibilità della condotta cui accede la sanzione minore, o un’esimente al riguardo. E ciò anche nel caso di ‘episodicità’ della condotta richiesta dalla norma sanzionatoria: se in certi contesti l’inesigibilità della condotta certo presuppone l’episodicità della violazione, non necessariamente l’episodio singolo comporta un automatico giudizio di inesigibilità della condotta in questione.
Diversamente opinando, la norma federale degraderebbe a mero suggerimento, producendo la sostanziale aleatorietà della sanzione, e, di fatto, dell’intero regime degli adempimenti qui rilevanti; ne seguirebbe – specie in un momento storico segnato da difficoltà economiche generali, con numerose Società sportive interessate da vicende societarie di vario tipo, che non possono più considerarsi così ‘straordinarie’ – l’impossibilità di approntare e garantire una cornice gestionale funzionale, solida e giusta per il Campionato e per tutte le Società iscritte, nel loro stesso interesse e nell’interesse della regolarità e correttezza delle competizioni.
10. Va respinto anche l’argomento difensivo della Società circa la carenza di rapporto di immedesimazione tra la stessa e il suo exPresidente dott. S. Commini: la violazione della prescrizione di cui al deferimento si è compiuta allo spirare del termine per l’invio dei documenti, del 10 luglio 2025 (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; n. 13/2024-2025; n. 104/2023-2024). In quel momento il dott. S. Commini era ancora Presidente della Società, e quest’ultima rimane dunque direttamente responsabile per il di lui fatto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. Il ‘salvataggio’ della Società – certo meritorio dal punto di vista sportivo – è intervenuto quando la responsabilità per la violazione qui rilevante era ormai venuta ad esistenza.
11. La violazione qui rilevante è sanzionata, nel C.U. n. 154 del 6.6.2025, con una sanzione pecuniaria fissa di €. 5.000,00= (cinquemila/00), e due punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione 2025-2026.
Va respinto l’argomento della Difesa circa la pretesa incostituzionalità della previsione di una sanzione in misura fissa: l’esigenza di graduabilità della sanzione tipica del diritto penale italiano, estesa ormai ad ogni norma sostanzialmente sanzionatoria, con la connessa esigenza di una ‘forchetta edittale’ specie in caso di sanzioni di rilevante afflittività, non esclude che possano esservi fattispecie sanzionate in misura fissa, laddove «per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di [violazione]» (C. Cost., n. 222/2018, § 7.1, e richiamo ivi a C. Cost. n. 50/1980): ritiene il Tribunale che tale descrizione appena riferita si attagli perfettamente al caso di specie.
12. Il Tribunale, dando continuità al proprio orientamento al riguardo, e in linea anche con l’orientamento della CFA (Sez. I, n. 47/2021-2022 e n. 49/2021-2022), non ritiene applicabile l’attenuante invocata dalla Difesa, in relazione all’Art. 13, comma 1, lettera c), C.G.S., e all’avvenuto adempimento pochi giorni dopo lo spirare del termine. La norma è infatti strutturata per sanzionare, letteralmente, «l’inosservanza del termine»: l’adempimento tardivo non può, dunque, costituire fattispecie disciplinare e, al tempo stesso, circostanza attenuante (CFA, SS.UU.: n. 73/2024-2025; n. 104/2023-2024; n. 38/2022-2023).
13. Inoltre, mentre nei confronti delle persone che rivestono cariche sociali la sanzione in questione è suscettibile di adeguamento in considerazione di un ampio ventaglio di elementi circostanziali e personali, la penalità di punti in classifica, irrogata nei confronti di una Società, svolge un ruolo preventivo e perequativo, a tutela del campionato e della par condicio tra le Società in competizione. Essa, dunque, non è graduabile se non nei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; n. 40/2024-2025; n. 47/2021-2022), «proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n.22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata. L’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata) (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025)» (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025). Sono dunque inapplicabili alla sanzione in questione tanto la circostanza attenuante tipica di cui al primo comma dell’art. 13, C.G.S., qui peraltro inconfigurabile per quanto già detto (retro, § 12) circa la struttura dell’illecito, che eventuali circostanze genericamente apprezzabili da parte del Giudice, di cui al secondo comma del medesimo art. 13.
14. Va anche respinta, a mente di quanto appena detto, la richiesta della Difesa di applicazione della previsione di cui all’art. 15, comma 1, C.G.S., e quindi della sanzione di livello inferiore (squalifica del campo per una o più giornate) rispetto alla sanzione edittale della penalizzazione di 2 punti in classifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società AC Prato SSDARL la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Ignazio Castellucci Carlo Sica
Depositato in data 3 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
