F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 181/TFN – SD del 5 Marzo 2026 (motivazioni) – Halasz Giulio – 169/TFNSD
Decisione/0181/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0169/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19028/301pf 25-26/GC/PG/ep del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Halasz Giulio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 19028/301pf 25-26/GC/PG/ep del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Halasz Giulio, all’epoca dei fatti soggetto svolgente attività nell’interesse della società A.S.D. Atletico Lodigiani (come risulta in atti trattasi, invero, di soggetto che pur essendo formalmente cessato dall’incarico di collaboratore sportivo della Società alla data del 30.06.2025 ha continuato a svolgere attività d’interesse per la stessa almeno fino all’agosto 2025), per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall’art 37 N.O.I.F., per avere lo stesso formato un falso contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) apparentemente sottoscritto in data 1° luglio 2025 tra esso e la società ASD ATLETICO LODIGIANI per effetto del quale quest’ultima si obbligava a riconoscergli un compenso annuo lordo determinato forfettariamente in € 20.400,00 oltre ad eventuali rimborsi spese per trasferte quale corrispettivo per l’attività di collaboratore sportivo (direttore operativo) prestanda per la stagione sportiva 2025/2026, contratto sul quale veniva apposta la firma del sig. Andrea AUGELLO nella propria qualità di legale rapp.te pro-tempore della società ASD ATLETICO LODIGIANI per poi essere fatto oggetto di deposito, in data 14 settembre 2025, presso il Dipartimento Interregionale e la LND così da renderlo all’apparenza esecutivo e vincolante per la Società.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Halasz Giulio hanno depositato proposta di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta/e la/e proposta/e di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Giulia Conti e Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Eugenio Corsi e Giada Scoccimarro in rappresentanza del deferito anch'esso presente in udienza, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Halasz Giulio la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 5 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
