F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0143/CSA pubblicata del 3 Marzo 2026 – società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. – calciatore Cipolletta Ciro

Decisione/0143/CSA-2025-2026                                              

Registro procedimenti n. 0200/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0200/CSA/2025-2026, proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. in data 06.02.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 77 del 3.02.2026 - Dipartimento Interregionale, relativa alla gara di Campionato Serie D F.B.C. Gravina/S.S.D. Fidelis Andria 2018 dell’1.02.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 20.02.2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Antonio Blandini e sentito l’Arbitro; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cipolletta Ciro in relazione alla gara F.B.C. Gravina/S.S.D. Fidelis Andria 2018 del 01.02.2026.

Il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Cipolletta Ciro aveva “ rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”.

Nel referto di gara viene specificato che il sig. Cipolletta Ciro veniva espulso in quanto “ a gioco fermo si rivolgeva nei … confronti (dell’Arbitro) dicendo..: 'cazzo se ci prendevo gol, ti tiravo un pugno'. Alla notifica abbandonava celermente il terreno di gioco”.

Parte ricorrente, pur confermando i fatti nei sensi indicati in referto, ritiene la sanzione “ eccessiva e sproporzionata” e chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.. Ciò in considerazione della natura “non effettivamente minacciosa” della frase pronunciata dal calciatore, dalla immediata ammissione di quanto compiuto - che non risulta contestato neppure nel presente Procedimento - e dalle scuse formulate all’Arbitro.

L’Arbitro, ascoltato dalla Corte, ha confermato sia le circostanze sopra indicate sia che il calciatore ha presentato le sue scuse per la frase pronunciata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti di essere accolto.

La frase pronunciata dal calciatore va senz’altro inquadrata nell’ambito del comportamento ingiurioso e irriguardoso, tale da imporre l’applicazione della sanzione disposta dall’art. 36, co. 1, lett. a C.G.S., che, come noto, è fissata nel minimo in 4 giornate.

Al contempo, in applicazione dell’art. 13 C.G.S., è possibile ritenere che il comportamento successivo del calciatore, che ha ammesso la responsabilità e ha presentato le proprie scuse all’Arbitro nell’immediatezza del fatto, consenta l’attenuazione della sanzione, che viene pertanto ridotta a 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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