F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0149/CSA pubblicata del 4 Marzo 2026 –società C.S. Trevigliese S.S.D. a R.L.
Decisione/0149/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0207/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Giulio Vasaturo - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0207/CSA/2025-2026, proposto dalla società C.S. Trevigliese S.S.D. A R.L., in data 12.02.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Circolo Sportivo Trevigliese S.S.D. A R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026, con cui è stata comminata alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00, in relazione alla partita fra la Trevigliese ed il Crema 1908, disputata l’8 febbraio 2026, «per avere alcuni sostenitori rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti del Direttore di gara negli ultimi 15 minuti del secondo tempo. Inoltre, al termine della gara, una persona non autorizzata, ma chiaramente riconducibile alla società, entrava indebitamente sul terreno di gioco correndo incontro al Direttore di gara e rivolgendogli espressioni offensive».
La reclamante invoca una significativa riduzione dell’ammenda, deducendo che:
- i fatti segnalati nel referto di gara «si sono verificati in un frangente di elevata emotività, immediatamente successivo all’annullamento di una rete ritenuta decisiva ai fini della permanenza in categoria»;
- tali fatti non hanno determinato la sospensione della partita;
- le truci espressioni rivolte dai tifosi nei confronti dell’assistente arbitrale, «pur certamente riprovevoli, si sono esaurite in manifestazioni verbali, prive di ulteriori sviluppi»;
- non vi è alcuna identificazione nominativa, né alcuna attestazione, idonea a dimostrare che la persona non autorizzata che ha fatto indebito ingresso in campo, a fine partita, fosse un dirigente, un tesserato o un incaricato ufficiale della Trevigliese S.S.D.;
- va valorizzata ai fini dell’attenuazione della sanzione l’«assoluta assenza di precedenti disciplinari analoghi a carico del Circolo Sportivo Trevigliese S.S.D. A R.L.».
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 20 febbraio 2026, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Occorre preliminarmente ribadire, in forza di quanto disposto dall’art. 62 C.G.S., che « i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni». I referti degli ufficiali di gara costituiscono pertanto, ai sensi dell’art. 61 del CGS, la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e tifosi in occasione dello svolgimento delle gare (così ex multis Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 205 del 19 aprile 2024).
Alla stregua di queste premesse, va sottolineata la portata della deprecabile condotta dei tifosi del Circolo Sportivo Trevigliese, così come puntualmente descritta nel rapporto del secondo assistente dell’Arbitro da cui si evince che «nel 2t, negli ultimi 15 min di gara, a seguito dell’annullamento di un gol per la squadra locale, ricevevo numerosi insulti e minacce di morte da tifosi riconducibili alla società Trevigliese. A fine gara, durante il rientro negli spogliatoi, persona non autorizzata (riconducibile alla società Trevigliese dal logo sulla giacca), entrava sul terreno di giuoco, correndomi incontro e gridandomi “testa di cazzo, che hai visto, ci stiamo giocando la salvezza sei un coglione”».
Il Giudice Sportivo ha congruamente valutato tutti gli elementi sottesi al caso in esame, pervenendo ad un provvedimento che, anche sotto profilo della dosimetria della sanzione, appare irreprensibile.
D’altro canto, l’obiettiva gravità degli strali denigratori ed intimidatori rivolti all’assistente di gara, sfociati addirittura in intollerabili minacce di morte, non può rinvenire alcuna parvenza giustificatoria nella tensione agonistica, conseguente all’annullamento di una rete, né può essere minimizzata in considerazione del fatto che le intemperanze verbali dei tifosi della Trevigliese non hanno determinato la sospensione della gara.
A nulla rileva, inoltre, che la persona entrata indebitamente in campo, al termine della partita, non sia stata identificata nominativamente. Anche al di là dell’eloquente logo sulla giacca, il collegamento fra tale soggetto e la società Circolo Sportivo Trevigliese (penalizzata dal risultato della gara) è confermato dai contenuti inequivocabili degli epiteti rivolti all’assistente arbitrale. La responsabilità della società reclamante per l’improvvido gesto di questa persona, dirigente o semplice tifoso che sia, è da ritenersi dunque ineludibile, conformemente ai principi sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva.
In linea con i precedenti giurisprudenziali di questa Corte, va osservato, infine, che l’assenza di precedenti specifici ascrivibili al Circolo Sportivo Trevigliese per la stagione sportiva in corso e per quelle immediatamente passate (comunque non dimostrata), non configura di per sé alcuna attenuante in grado di comportare una riduzione della sanzione (in tal senso, ex multis, CSA, sez. III, decisione 2 maggio 2024, n. 215).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
