F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0150/CSA pubblicata del 4 Marzo 2026 –sig. Enrico Bonzanini
Decisione/0150/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0215/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Daniele Cantini - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 215/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Bonzanini Enrico, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 65/DIV del 13.02.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.02.2026, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Matteo Sperduti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Enrico Bonzanini, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 65 DIV del 13.02.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Lega Pro, Carpi/Arezzo del 12.02.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al Sig. Enrico Bonzanini, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società in ambito Federale, fino al 5 marzo 2026.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) all’88° minuto della gara, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) al 90° minuto della gara, reiterava il predetto comportamento, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere, in particolare la mancata percezione da parte della squadra arbitrale delle frasi in contestazione (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. Bonzanini Enrico, r.proc. fed.).”
Il Sig. Enrico Bonzanini ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo in quanto nega di aver proferito offese sia all’indirizzo del Direttore di Gara, sia verso altri soggetti.
La difesa dell’odierno reclamante, contesta, in maniera categorica, quanto riferito dal Delegato della Procura Federale, Sig. Rizzo Sebastiano Mario, unica persona in campo ad aver udito le frasi, “urlate”, riportate nel suo referto.
In considerazione di quanto sopra, vi è stato un chiaro ed evidente travisamento dei fatti e delle condotte da parte del Delegato della Procura Federale, che ha mal percepito il comportamento del dirigente che in quegli specifici minuti era impegnato nelle diverse operazioni ed attività che, in quel frangente della gara, dovevano essere svolte.
Il reclamante, con il reclamo introduttivo, chiede a questa Corte, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, perché il fatto non sussiste ed in via subordinata, l’applicazione di una diversa sanzione anche al di sotto del minimo edittale, in applicazione delle attenuanti e tenuto conto dell’irrilevanza delle condotte in esame e della mancata produzione di alcun effetto negativo nei confronti del Direttore di Gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 febbraio 2026, è comparso il reclamante di persona e il suo difensore, Avv. Matteo Sperduti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che la relazione dei delegati della Procura Federale fa parte dei documenti ufficiali di gara.
Nel caso che ci riguarda la relazione della Procura Federale, sottoscritta da entrambi i delegati (Rizzo Sebastiano Mario e Sechi Gianni), è particolarmente dettagliata sullo svolgimento dei fatti per cui è causa.
Per costante giurisprudenza di questa Corte “è possibile osservare che, seppure il rapporto della Procura Federale non rivesta la speciale efficacia di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S., lo stesso ben può essere posto dall’Organo di giustizia sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, anche attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto, […] dall’altro, la fede, comunque, privilegiata dallo stesso rivestita. In diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura Federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, considerata la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di – specifici e ammissibili – contrari elementi probatori ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo” (così Corte Sportiva d’Appello, II Sez. 26 maggio 2022, dec. N. 314/CSA/2021-2022; Corte Sportiva d’Appello, I Sez. 04 aprile 2025, dec. N. 179/CSA/2024-2025; Corte Sportiva d’Appello, I Sez. 18 aprile 2025, dec. N. 197 CSA/2024-2025; Corte Sportiva d’Appello, I Sez. 20 giugno 2025, dec. N. 240/CSA/2024-2025).
La condotta del reclamante durante la gara in questione, così come rilevata e descritta dal delegato della Procura Federale, Sig. Sebastiano Mario Rizzo, nel suo referto, deve qualificarsi come irriguardosa ed ingiuriosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, che prevede, come sanzione minima edittale, la inibizione per mesi due.
Il Sig. Bonzanini, in qualità di dirigente addetto all’arbitro, nella circostanza avrebbe dovuto mantenere un contegno esemplare ed irreprensibile nei confronti degli ufficiali di gara, contenendo i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi potessero degenerare, come nel caso di specie, in comportamenti irriguardosi ed ingiuriosi.
A nulla rileva il fatto che nessuno in campo, al di fuori del delegato della Procura Federale, Sig. Rizzo, abbia udito le frasi irriguardose ed ingiuriose rivolte al direttore di gara, perché la mancata percezione di un evento da parte dell’arbitro e dei suoi collaboratori non esclude il suo accadimento e la rilevazione dello stesso da parte dei collaboratori della Procura Federale, i cui referti sono fonte di prova da ritenersi nel caso di specie attendibile, tanto più che, a pretesa confutazione, il reclamante si è limitato a negare di aver proferito le frasi sanzionate, senza allegare alcun indizio di prova contraria.
Resta comunque il fatto che il Giudice Sportivo, comminando al Sig. Bonzanini una sanzione al disotto del minimo edittale, per condotta irriguardosa ed ingiuriosa, ha valutato e tenuto conto di tutte le circostanze idonee ad attenuare la sanzione disciplinare oggetto di gravame.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Enrico Bonzaini deve, pertanto, essere respinto con la conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
