F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0151/CSA pubblicata del 5 Marzo 2026 –società S.S.D. Barletta Calcio 1922 a R.L.
Decisione/0151/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0209/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Nicola Durante – Componente
Massimo Vasquez Giuliano - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0209/CSA/2025 - 2026, proposto dalla società S.S.D. Barletta Calcio 1922 a R.L. in data 13.02.2026; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 febbraio 2026, l’Avv. Massimo Vasquez - Giuliano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Barletta 1922 a R.L ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.700,00 inflitta in suo danno dal Giudice Sportivo presso la L.N.D., in relazione alla gara F.C. Pompei/Barletta 1922 a R.L. disputata in data 8.02.2026 presso lo Stadio “Campo Vittorio Bellucci” di Pompei e valevole quale gara del Campionato di Serie D, Girone H, S.S. 2025 – 2026 (cfr. Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026).
Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento:
“Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato due sputi all'indirizzo di un A.A. che veniva colpito ad una spalla e ad una gamba. I medesimi, inoltre, profferivano al suo indirizzo espressioni offensive e minacciose (R AA)”.
In riforma dell’impugnata delibera, la società reclamante chiede di annullare l’ammenda di € 1.700,00 applicata nei suoi confronti, affidando il reclamo ad un unico motivo di impugnazione, ovvero l’errore commesso dal Giudice Sportivo nell’ attribuire comportamenti aventi rilievo disciplinare in danno dei sostenitori del Barletta Calcio, in realtà estranei ai fatti. Ed invero, gli sputi e le minacce segnalati dall’Assistente dell’Arbitro n. 1, sig. Nicolò Matteo Presta, andavano attribuiti ai tifosi campani e la circostanza si evince chiaramente dal referto ufficiale di gara e nello specifico dalla segnalazione del detto Assistente: “Nel corso del 1T di gioco dal settore occupato dei tifosi della squadra ospitante ……… venivo sputato a più riprese ……….…… mi minacciavano …..”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, essendo palese l’errore commesso dal Giudice di primo grado. La segnalazione dell’ Assistente Arbitrale n. 1, secondo la quale gli sputi e le minacce provenivano dal “settore occupato dai tifosi della squadra ospitante”, difatti, non lascia margini di dubbio, indicando chiaramente nei sostenitori della F.C. Pompei (i.e., la squadra ospitante) e non del Barletta Calcio (squadra ospite), gli autori degli atti in contestazione.
Pertanto, documentata e indiscussa la estraneità dei tifosi pugliesi, la sanzione va annullata e gli atti restituiti al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti di competenza a carico della F.C. Pompei.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale per quanto di competenza in relazione alla posizione della società F.C. Pompei.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Vasquez Giuliano Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
