F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0153/CSA pubblicata del 5 Marzo 2026 –società Flegrea Puteolana SSD a r.l. – sig. Domenico Giampa
Decisione/0153/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0219/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0219/CSA/2025-2026, proposto dalla società Flegrea Puteolana SSD a r.l. in data 23.02.2026, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 87 del 17.02.2026;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla riunione del giorno 26.02.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante;
Udito, per la Società reclamante, l’Avv. Filippo Pandolfi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Flegrea Puteolana impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 87 del 17.02.2026, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, in riferimento alla gara Flegrea Puteolana/Fidelis Andria 2018 del 15.02.2026, ha irrogato all’allenatore sig. Domenico Giampa la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara, “per aver trattenuto il braccio di un A.A. mentre era in corsa ed aver protestato in maniera veemente nei confronti della Terna”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 26 febbraio 2026, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione, per tre ordini di ragioni:
a) la generica descrizione del fatto nel referto arbitrale;
b) l’avere l’incolpato esercitato il proprio “diritto di critica che si concretizza nell’espressione di una opinione o di un giudizio (non offensivo)”;
c) la sussumibilità dell’episodio nella fattispecie meno grave della lett. b), anziché in quella della lett. a), dell’art. 36, comma 1, C.G.S.
Il gravame è infondato e va respinto.
Il fatto è definito in modo chiaro e preciso nel rapporto dell’assistente arbitrale n. 1, dove si specifica quanto segue: “ al 13’ del secondo tempo faccio espellere l’allenatore locale (Flegrea Puteolana) sig. Giampà Domenico per avermi trattenuto il braccio mentre ero in corsa e successivamente protestato in maniera eccessiva nei miei confronti e al resto della terna arbitrale”.
Su tali basi, la condotta è così qualificata dall’arbitro, seppure ricorrendo ad una voce del modulo prestampato: “[il sig. Giampà] tiene un comportamento aggressivo nei confronti di una persona”.
Orbene, l’art. 36 C.G.S. prevede che:
«1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per 8 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».
La caratteristica realmente distintiva della fattispecie di cui alla lett. b), rispetto a quella di cui alla lett. a), consiste dunque nella presenza di un contatto fisico.
Contatto fisico che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Sezione, si traduce in un’attività impetuosa ed incontrollata (cfr. decisione n. 0123/CSA/2025-2026, relativa al gesto irridente, tutt’altro che amichevole e rispettoso, con cui l’allenatore stringe con forza la mano dell’arbitro, unitamente al violento schiaffo con cui lo stesso successivamente colpisce l’arto inferiore del direttore di gara), ma non necessariamente violenta (cfr. decisione n. 0101/CSA/2025-2026).
Laddove ciò sia riscontrabile, la Corte non è tenuta ad operare interpretazioni o valutazioni di sorta circa la consistenza o l’intensità del contatto (cfr. decisione n. 0091/CSA/2025-2026), una volta che, come nel caso di specie, il contatto fisico risulta deliberatamente cercato.
Calando le predette coordinate al caso in esame, appare innegabile che il trattenere un assistente in corsa afferrandolo per un braccio, oltrepassa i limiti della semplice “condotta ingiuriosa o irriguardosa” (ossia, della mancanza di rispetto per l’istituzione federale), stante l’idoneità, anche solo astratta, del contatto fisico ad impedire volontariamente la sacrosanta libertà di movimento dell’ufficiale di gara.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
