F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 184/TFN – SD del 10 Marzo 2026 (motivazioni) – Cortinovis Alessandro, Cardillo Giuseppe, Sassella Gianni, USD Casatese Merate ASD – Reg. Prot. 172/TFNSD
Decisione/0184/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari
Maglietta – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.19199/292pf25-26/GC/DP/ff del 29 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Cortinovis Alessandro, Cardillo Giuseppe, Sassella Gianni e della società USD Casatese Merate ASD, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 19199/292pf25-26/GC/DP/ff del 29 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, nei confronti di:
1. il sig. CORTINOVIS Alessandro, all’epoca dei fatti allenatore della squadra Juniores Nazionale tesserato per la società U.S.D. Casatese Merate A.S.D.;
2. il sig. CARDILLO Giuseppe, all’epoca dei fatti dirigente e Responsabile del Safeguarding tesserato per la società U.S.D. Casatese Merate A.S.D.;
3. il sig. SASSELLA Gianni, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Casatese Merate A.S.D., dimissionario a decorrere dal 16.11.2025, attualmente tesserato per la medesima società in qualità di direttore organizzativo a far data dal 21.11.2025;
4. la società U.S.D. Casatese Merate A.S.D.;
per rispondere:
il sig. CORTINOVIS Alessandro, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 4, comma 1 lett. a), e) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso delle sedute di allenamento precampionato della stagione sportiva 2025-2026, posto in essere gravi e ripetuti episodi di sopraffazione, discriminazione ed abuso piscologico nei confronti di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionale della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., di cui all’epoca aveva assunto la conduzione tecnica, idonei a suscitare nelle vittime stati emotivi di diffuso disagio, consistiti nell’aver il sig. Alessandro Cortinovis proferito all’indirizzo del calciatore sig. A.I. le seguenti testuali espressioni: “Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l’anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l’ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”; al calciatore sig. A.C. le seguenti testuali espressioni: “vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”; al calciatore sig. G.P. le seguenti testuali espressioni: “tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”; al calciatore sig. F.G. le seguenti testuali espressioni: “hello kitty”; al calciatore V.B.J.I. le seguenti testuali espressioni: “sacco di merda”;
- il sig. CARDILLO Giuseppe, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 lett. a), e) e i), e dall’art. 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nella sua qualità di Responsabile del Safeguarding della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., presa conoscenza dei gravi e ripetuti episodi di abuso e sopraffazione posti in essere dal tecnico sig. Alessandro Cortinovis nei confronti di giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionali sin dal 23.9.2025, mediante comunicazione WhatsApp da parte del padre sig. M.I. e, successivamente, a seguito di diffida formale trasmessa in data 3.10.2025 con cui venivano segnalate ripetute condotte denigratorie ed abusive poste in essere dal predetto tecnico nei confronti dei calciatori sig.ri A.I., A.C., G.P., F.G., V.B.J.I., omesso di attivarsi al fine di predisporre misure cautelative e/o correttive adeguate ad arginarne il compimento, ed omettendo di adottare i protocolli e le procedure previste dalla normativa safeguarding, così consentendo al sig. Alessandro Cortinovis di porre in essere, nel corso delle sedute di allenamento precampionato della stagione sportiva 2025-2026, gravi e ripetuti episodi di sopraffazione, discriminazione ed abuso piscologico nei confronti di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionale della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., idonei a suscitare nelle vittime stati emotivi di diffuso disagio, consistiti nell’aver il predetto tecnico proferito all’indirizzo del calciatore sig. A.I. le seguenti testuali espressioni: “Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l’anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l’ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”; al calciatore sig. A.C. le seguenti testuali espressioni: “vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”; al calciatore sig. G.P. le seguenti testuali espressioni: “tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”; al calciatore sig. F.G. le seguenti testuali espressioni: “hello kitty”; al calciatore V.B.J.I. le seguenti testuali espressioni: “sacco di merda”;
- il sig. SASSELLA Gianni: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 lett. a), e) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (16.11.2025), omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i principi espressi nella normativa sopra richiamata, consentendo e/o comunque non impedendo al tecnico sig. Alessandro Cortinovis, all’epoca dei fatti tesserato per la società dallo stesso rappresentata, di porre in essere gravi e ripetuti episodi di sopraffazione, discriminazione ed abuso piscologico nei confronti di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionale della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., idonei a suscitare nelle vittime stati emotivi di diffuso disagio; in particolare per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che in occasione delle sedute di allenamento precampionato nella stagione sportiva 2025–2026, il tecnico sig. Alessandro Cortinovis proferisse all’indirizzo del calciatore sig. A.I. le seguenti testuali espressioni: “Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l’anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l’ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”; al calciatore sig. A.C. le seguenti testuali espressioni: “vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”; al calciatore sig. G.P. le seguenti testuali espressioni: “tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”; al calciatore sig. F.G. le seguenti testuali espressioni: “hello kitty”; al calciatore V.B.J.I. le seguenti testuali espressioni: “sacco di merda”; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall’art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2024–2025, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. l’avvenuta nomina del Responsabile Safeguarding predisposta in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio di un’autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., trasmessa solo in data 9.11.2025;
c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per i giorni 21.11.2025 e 27.11.2025, senza addure alcun idoneo motivo ostativo; − la società U.S.D. Casatese Merate A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gianni Sassella (all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza), Giuseppe Cardillo (dirigente e responsabile del Safeguarding), Alessandro Cortinovis (allenatore) così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, Cardillo Giuseppe, Sassella Gianni e la società USD Casatese Merate ASD hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Giovanni Carissimi in rappresentanza dei sigg.ri Cardillo Giuseppe, Sassella Gianni e della società USD Casatese Merate ASD ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Cardillo Giuseppe, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- al sig. Sassella Gianni, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società USD Casatese Merate ASD, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 10 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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