F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 437/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974/Ceretolese
Decisione/0437/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0479/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0479/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 (921087) contro la società Ceretolese (80823) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Tursi Daniele (4031060).
In data 22.01.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 (Matricola 9210987) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Ceretolese (Matricola 80823) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Tursi Daniele ( Matricola 4031060).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo sia stato sottoscritto in data 11 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2012/2013. Il premio è stato quantificato in euro 23,00 (ventitre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 04.11.2025.
All’udienza fissata per il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Ceretolese (Matricola 80823) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Tursi Daniele ( Matricola 4031060) nella misura di euro 23,00 (ventitre/00) in favore della società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 (Matricola 9210987).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
