F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 439/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL /Calcio Club Milano
Decisione/0439/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0430/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0430/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) contro la società Calcio Club Milano (23390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Diouck Simone Ousmane (5818368).
In data 14 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Calcio Club Milano (23390), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Diouck Simone Ousmane (5818368).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato effettuato in data 11 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2014/2015. Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2 dicembre 2025.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Calcio Club Milano (23390) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Diouck Simone Ousmane (5818368) nella misura di euro 180,00 (centottanta/00), in favore della società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Balducci Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
