F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 456/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Assopotenza/AZ Picerno

Decisione/0456/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0506/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0506/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASD Assopotenza (690297) contro la società AZ Picerno (943107) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Arno Antonio (3303263).

In data 27 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Assopotenza (690297) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società AZ Picerno (943107), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Arno Antonio (3303263).  Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale giovane di serie, è stato effettuato in data 13 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020 e 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24 luglio 2025.

All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti e l'atto di costituzione in giudizio della società AZ Picerno;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società AZ Picerno; alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Arno Antonio nella misura di euro 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00), in favore della società ASD Assopotenza.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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