F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 460/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Scandicci 1918 SSD ARL/ Sanromanese Valdarno

Decisione/0460/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0521/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Lorenzo Sodero - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0521/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Scandicci 1918 SSD ARL (750407) contro la società Sanromanese Valdarno (47530) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Borgioli Davide (5567082).

In data 29/01/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SCANDICCI 1908 S.S.D. a r.l. (matricola 750407) ha proposto ricorso, notificato a  controparte in pari data, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S.D. SANROMANESE VALDARNO (matricola 47530) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore BORGIOLI DAVIDE (matricola 5567082).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato effettuato per la stagione sportiva 2023/2024 in data 18 ottobre 2023 e che da questo ne è determinato il premio di formazione in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento del medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2014/2015.

Il premio è stato quantificato in euro 30,00 (trenta/00) come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27/1/2026.

All’udienza fissata il giorno 27/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, ove nessuna delle stesse compariva, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto dichiara tenuta la società U.S.D. SANROMANESE VALDARNO alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 30,00 (trenta/00) in favore della ricorrente società SCANDICCI 1908 S.S.D. a r.l..

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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