F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 461/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94/A.S.D. Stilomonasterace Calcio
Decisione/0461/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0525/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro – Componente
Carlo Cremonini - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0525/TFNSVE/2025-2026, 525 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94 (610092) contro la società A.S.D. Stilomonasterace Calcio (953805) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Bova Giuseppe (6893117) e Suraci Francesco (5511654).
In data 30.01.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94 (matricola 610092) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Stilomonasterace Calcio (matricola 953805), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giuseppe Bova (matricola 6893117) nonché al calciatore Francesco Suraci (matricola 5511654).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come i suddetti calciatori siano stati tesserati con primo contratto di lavoro sportivo dalla Società resistente con conseguente diritto al premio di formazione in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori come quantificato e certificato dalle attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 6 settembre 2025, e precisamente:
- Giuseppe Bova (matricola 6893117): tesseramento 3.9.2024 * stagioni consecutive dalla 2015-2016 alla 2019-2020 * premio euro 233,00;
- Francesco Suraci (matricola 5511654): tesseramento 3.9.2024 * stagioni consecutive dalla 2014-2015 alla 2017-2018 * premio euro 162,00.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Stilomonasterace Calcio (matricola 953805) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Giuseppe Bova (matricola 6893117) e Francesco Suraci (matricola 5511654) nella complessiva misura di euro 402,00 (quattrocentodue/00) come in parte motiva, in favore della società A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94 (matricola 610092).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
