F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 463/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società S.S.D. Accademia Frosinone/Ostia Mare Lido-Calcio S.R.L. SSD
Decisione/0463/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0528/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro – Componente
Carlo Cremonini - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0528/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società S.S.D. Accademia Frosinone (933304) contro la società Ostia Mare Lido-Calcio S.R.L. SSD (70993) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Maura Cristian (7077065).
In data 30.1.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società S.S.D. Accademia Frosinone (matricola 933304) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Ostia Mare Lido Calcio srl (matricola 70993), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Cristian Maura (matricola 7077065).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato in data 3 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive consecutive dalla 2013-2014 alla 20162017. Il premio è stato quantificato in euro 288,00 (duecentottantotto/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27 gennaio 2026.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Ostia Mare Lido Calcio srl (matricola 70993) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Cristian Maura (matricola 7077065) nella misura di euro 288,00 (duecentottantotto/00) come in parte motiva, in favore della società S.S.D. Accademia Frosinone (matricola 933304).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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