F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 465/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società SSD AC Vedelago A R.L./Bioimis Tombolo Calcio
Decisione/0465/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0546/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero – Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0546/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società SSD AC Vedelago A R.L. (920591) contro la società Bioimis Tombolo Calcio (953798) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Kosovan Vasyl Vasylovyc (4338160).
In data 2.2.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società S.S.D. AC Vedelago a r.l. (matricola 920591) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Bioimis Tombolo Calcio (matricola 953798), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Kosovan Vasyl Vasylovyc (matricola 4338160).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 24 luglio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2002-2003 , 2004-2005, 2005-2006 e 2008-2009. Il premio è stato quantificato in euro 124,00 (centoventiquattro/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 novembre 2025.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Bioimis Tombolo Calcio (matricola 953798) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Kosovan Vasyl Vasylovyc (matricola 4338160) nella misura di euro 124,00 (centoventiquattro/00) come in parte motiva, in favore della società S.S.D. AC Vedelago a r.l. (matricola 920591).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
