F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 473/TFN-SVE del 3 Marzo 2026 (motivazioni) – ASDC Terzo Tempo – 325/TFNSVE

Decisione/0473/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0325/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Gino Scaccia – Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASDC Terzo Tempo (935316) contro la società ASD Castellammare Calcio (740020) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Vaccaro Rocco (2456179), la seguente

DECISIONE

In data 19 dicembre 2025 la società ASDC Terzo Tempo (935316) depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico https://pst.figc.it,  il ricorso datato 19/12/2025 ed indirizzato al Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche, con il quale veniva richiesto alla stessa l’intervento al fine di ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ai sensi dell’art. 99, comma 3, N.O.I.F. , relativo al calciatore Vaccaro Rocco (2456179) da parte della società ASD Castellammare Calcio (740020). In pari data, sul medesimo portale, la stessa società provvedeva a depositare un ulteriore atto, notificato in data 25 luglio 2025 alla società ASD Castellammare Calcio, con il quale si dava atto che, in assenza di intervenuto pagamento, si procedeva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, al fine di ottenere il pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Vaccaro Rocco.

Successivamente, in data 4 febbraio 2026, sul medesimo portale, la società ASDC Terzo Tempo provvedeva a depositare un ulteriore atto, di pari data, di ricevuta di avvenuta consegna della notifica dell’ atto di ricorso alla ASD Castellammare Calcio (740020).

All’udienza del giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso, per come proposto, in ogni caso, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica e, pertanto, l’intero procedimento deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), invero, disciplina puntualmente il procedimento relativo alle controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Giuseppe Lepore             

 

Depositato in data 3 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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