F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 474/TFN-SVE del 4 Marzo 2026 (motivazioni) – Petrarca Calcio A Cinque Srl – Reg. Prot. 274/TFNSVE
Decisione/0474/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0274/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Gino Scaccia - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Petrarca Calcio A Cinque Srl (780408) contro la società VIGOREAL C5 (780742) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Secchieri Guido (3902552), la seguente
DECISIONE
In data 12.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio a Cinque Srl (Matricola 780408) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Vigoreal C5 ASD (Matricola 780742), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Secchieri Guido (Matricola 3902552).
Deduce la ricorrente che dalla attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 11.12.2025 risulterebbe che il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sarebbe stato sottoscritto dal calciatore Secchieri con la società Vigoreal C5 ASD nella stagione sportiva 2024/2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, nella misura di euro 80,00 (ottanta/00).
Senonchè la ricorrente, nel dedurre che il premio non è stato corrisposto, ritiene che la quantificazione contenuta nella certificazione rilasciata da Portale sarebbe inferiore al dovuto - che a suo dire ammonterebbe ad euro 240,00 - tenuto conto che il calciatore risulta tesserato con la Vigoreal C5 ASD anche per le stagioni 2023/2024 e 2025/2026.
All’udienza fissata per il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale, sentito il legale rappresentante della società ricorrente, non definitivamente pronunciando, ha disposto con ordinanza l’acquisizione dai competenti uffici del Comitato Regionale Veneto di copia de tesseramento e del contratto di lavoro sportivo stipulati, in data 27 agosto 2024, con la società Vigoreal C5 ASD, nonché eventuali contratti stipulati con la medesima società per le stagioni sportive 2023/2024 e 2025/2026, riservando all’esito la decisione.
Acquisita la documentazione richiesta, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti dalla quale emerge che il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato sottoscritto dal calciatore Secchieri Guido con la società Vigoreal C5 ASD in data 7 settembre 2023;
- considerato che ai fini del riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. rileva il primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professioniste” o “giovane di serie”, ovvero la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, a prescindere da successivi tesseramenti;
- rilevato che la certificazione rilasciata dal portale ha rettamente considerato le annualità di formazione espletata dalla società ricorrente per cui è corretta la quantificazione contenuta nella medesima certificazione, peraltro non contestata dalla Vigoreal C5 ASD;
- ritenuto che nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso spese legali in mancanza di difesa tecnica; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta la società Vigoreal C5 ASD (Matricola 780742), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Secchieri Guido (Matricola 3902552) nella misura di euro 80,00 (ottanta/00) in favore della società Petrarca Calcio a Cinque Srl (Matricola 780408).
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 3 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
